Buongiorno a tutti. Anche io avevo posto una domanda simile all'Agenzia via mail ed ho ottenuto una risposta. La volevo condividere con tutti sperando che possa esservi d'aiuto:
DOMANDA
Buongiorno.ho la partita iva dal 2002, sono iscritta alla gestione separata e da due anni aderisco al regime dei contribuenti minimi ed ho alcuni dubbi su come calcolare il costo e le spese della mia auto...Ho gia un autocarro (fiat punto van) a me intestato (non intestata alla mia persona con partita iva) aquistato nel 2000 (non avevo ancora la PI aperta). Volevo sapere come in questo caso si possono detrarre le spese di benzina, bollo, manutenzione, tagliandi e assicurazione. Direttamente al 50%?..Se non fosse possibile cosa dovrei fare?un passaggio di proprieta
tra ME persona fisica e ME professionista?..Al momento l'autocarro non e` tra i beni amortizzabili...Grazie
RISPOSTA
Gentile Contribuente, dal quesito esposto risulta che il veicolo è attualmente nella disponibilità personale e pertanto non rileva ai fini fiscali e contabili dell'attività. E' possibile trasformare il bene privato in bene strumentale: a tal scopo l'art. 65 comma 3 bis del DPR 917/86 prevede che per i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo determinato in base alle disposizioni di cui al DPR 23/12/1974 n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del c.c. ovvero, per le imprese di cui all'art. 66, nel registro dei beni ammortizzabili. Relativamente al regime semplificato dei contribuenti minimi si precisa che, come chiarito dalle circolari n. 73/E del 21/12/2007 e n. 7/E del 28/01/2008, i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità previste nel Tuir. In ultima analisi, per quanto riguarda le spese di manutenzione, si ricorda che l'ingresso nel regime dei minimi comporta l'applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito, pertanto le spese di manutenzione e riparazione saranno deducibili nell'esercizio di sostenimento per l'intero importo effettivamente pagato e non saranno soggette alle disposizioni di cui all'art. 102, comma 6, del Tuir.(vedasi Circ. n. 7 paragrafo 5.1) Per ulteriori approfondimenti può consultare l'apposita sezione dedicata ai contribuenti minimi, completa di tutti i riferimenti normativi citati, nonché di una nostra guida, visualizzabile sul nostro sito internet