L'art. 2125 c.c. stabilisce:

*Patto di non concorrenza.
*
**. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata

Quindi, il patto per essere valido deve essere:

fatto per iscritto; prevedere un corrispettivo; essere circoscritto.

Se non ho capito male la tua attività non rientra tra quelle della ditta datrice di lavoro, trattandosi di impianti elettronici/telecomunicazioni vs. sistemi antiintrusione, rilevazione, incendio.

Se vi rientrasse, avresti un obbligo di non concorrenza, durante il rapporto lavorativo, anche senza patto.