2 DISCIPLINA ?GENERALE?
Come si è accennato nel paragrafo introduttivo, la disciplina ?generale?, in materia di riporto delle perdite fiscali conseguite nell?esercizio di impresa, è rinvenibile dal disposto degli artt. 8 e 84 del TUIR.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, le perdite fiscali che possono essere oggetto di riporto nei successivi periodi di imposta (seppur nel rispetto dei limiti temporali, di cui al successivo paragrafo 2.1) sono tutte le perdite che derivano dall?esercizio di un?attività di impresa, con la sola eccezione di quelle derivanti dalle c.d. ?imprese minori?, di cui all?art. 66 del TUIR.
In altre parole:
? le perdite di impresa in contabilità semplificata non possono essere oggetto di riporto ai successivi periodi di imposta;
? le perdite di impresa in contabilità ordinaria possono essere oggetto di riporto ai successivi periodi di imposta.
**In quanto non riportabili nei successivi periodi di imposta, le perdite di impresa in contabilità semplificata possono essere compensate nell?ambito del reddito complessivo del soggetto che le consegue (impresa individuale), o cui vengono imputate per trasparenza (partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice). **
*In altre parole, nel periodo di imposta di formazione, le perdite di impresa in contabilità semplificata si sommano algebricamente alle altre categorie reddituali, di cui risulta eventualmente titolare il contribuente. *
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