Il figlio è erede legittimo e pertanto succederà nel patrimonio paterno, ma nessuno succederà passivamente nell'obbligo di mantenimento. L'articolo 9-bis della legge 898 del 1970 disciplina una vocazione anomala, anomala in quanto il coniuge divorziato non è erede per legge, ma soltanto beneficiario del legato da te indicato. Se noti nemmeno per il coniuge che non sia separato con addebito (o divorziato) è prevista alcuna vocazione anomala di questo tipo. Se il patrimonio ereditario è incapiente tanto meno.