Irene
mi sono ricordato che la L. 133/2008 approvata in agosto ha ripristinato il cosidetto contratto a chiamata
Art. 34. - Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell?articolo 37.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.
(questo significa che chi rientra in questi limiti di età può comunque svolgere lavoro intermittente)
"L'istituto del contratto intermittente potrà esplicare la propria efficacia non solo in quei settori nei quali era già stato utilizzato (turismo, commercio, pubblici esercizi) ma anche in altre nuove attività come quella degli steward nelle attività delle squadre di calcio"
Non ho ancora approffondito questo aspetto però mi pare potrebbe fare al caso tuo.
In sostanza dovrebbe funzionare così:
Comunichi tramite il modello UNILAV l'assunzione di un certo numero di ragazze che tu ritieni possano svolgere il ruolo di hostess e poi le chiami quando hai necessità pagando i relativi contributi.
Tieni presente che, contemporaneamente, le ragazze possono essere "assunte" anche da altre agenzie.
**Verifica meglio con un consulente del lavoro!
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