@indefinito ha detto in Differenza tra lavoro intellettuale e non (nell'informatica):
e, come dice lei, la risposta vera caso per caso la si potrà sapere soltanto davanti ad un giudice, vista la complessità della materia. Una complessità secondo me inutile, visto che nasce dal voler per forza distinguere le professioni intellettuali da quelle non intellettuali (distinzione che risulta evidente ad esempio ai fini dei contribu
Buonasera, se da una parte è sacrosanto quanto ha affermato, è altrettanto vero che, a differenza di un Architetto, il programmatore "produce un software", mentre il medesimo Architetto utilizza la sua "opera intellettuale" progettando, ad esempio, la planimetria di un immobile o verificando, in qualità di D.L. l'operato di una ristrutturazione. E' altrettanto vero che un Commercialista non produce un servizio, perché eroga le sue "conoscenze" in ambito fiscale, societario e aziendale, per permettere al Contribuente di gestire la sua attività nel miglior modo possibile, seppur per 'Architetto ci sono pennelli, mentre per il Commercialista, l'uso di un PC ed i un software fiscale/contabile.
Insomma, la differenza tra imprenditore e libero professionista sta proprio "nell'opera intellettuale" che, a detta del Codice Civile, deve essere prevalente rispetto all'organizzazione professionale. Purtroppo, a differenza dell'Iva o di altre fattispecie normativamente ben definite, nel campo aziendalistico, societario e, talvolta anche fiscale, vi sono norme che non individuano con certezza ogni singola fattispecie ed altre, invece, che sono molto "generiche" a tal punto che l'INPS, ad esempio, PUO' interpretare come attività artigiana quella di "produzione software", perché si presuppone un certo livello organizzativo volto alla produzione di un servizio, piuttosto che un opera intellettuale prevalente rispetto all'organizzazione professionale che, invece, caratterizza l'imprenditore. In altre parole, e la chiudo qui per non dilungarmi troppo, ci sono alcune fattispecie dove l'elemento è talmente soggettivo che per "prudenza" si preferisce adeguarsi alle circolari o direttive INPS/Agenzia delle Entrate, pur non vincolanti né obbligatorie (non sono legge e, pertanto, potrei decidere di non uniformarmi). E' ovvio, però, come dicevo, che non appena l'INPS da una verifica presuppone un "attività artigiana", invierà un avviso di addebito ed in tal caso sarà necessario rivolgersi ad un Professionista abilitato (es. Consulente del Lavoro, Avvocato, ecc.) che cercherà di dimostrare la "non imprenditorialità", ma come dicevo, ogni giudice, in base alle prove fornite ed al tipo di attività, può "interpretare" la normativa e decidere con una sentenza a favore o sfavore. Pertanto, vi è il rischio non solo di perdere la controversia e pagare il Professionista, ma anche di dover pagare una gestione artigiana degli ultimi 5 anni, il che, spesso, molti Contribuenti questo non possono permetterselo a livello economico.
Cordiali saluti,
Dott. Mattia Giannini