buonasera marzia80
L’affermazione che fai tra le parentesi è corretta.
La cessione di beni non è soggetta a ritenuta d’acconto se l’attività del cedente, in senso generale, è quella di produrre o commerciare beni materiali o immateriali. Se un imprenditore, commerciante, artigiano, ecc. vende beni (ad es. giocattoli, software, pane, materiali edili, ecc.) ovviamente non è soggetto a ritenuta d’acconto.
Comunque non è tanto il valore aggiunto che determina l’assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto, ma la natura della prestazione o lavorazione. Non è soggetta a ritenuta la vendita di un bene che è il risultato della trasformazione da materia prima a prodotto finito. Ad es. filati e colore che diventano tessuto, anche se il valore del lavoro finito è superiore di molto alla somma delle materie prime e quindi con elevato valore aggiunto.
Nel caso di una attività artistica, professionale, e anche d’impresa come gli agenti e i mediatori, e sempre in senso generale, tutte le prestazioni sono soggette a ritenuta d’acconto.
Nel caso di congiunta presenza di bene e di attività artistica prevale ciò che da più valore alla cessione o se l’apporto artistico è determinante. Per tornare all’esempio di cui in precedenza se il vaso è prodotto in forma seriale con la stessa riproduzione in questo caso l’attività artistica non è determinante e quindi ci troviamo in presenza di cessione di bene o attività artigianale.
Si può fare un altro esempio. Se un fotografo riproduce 1000 volte un suo soggetto e lo vende ad un prezzo contenuto (costi + ricarico) si tratta di una attività artigianale o commerciale. Invece se la stessa fotografia è in copia unica e viene venduta ad un costo che può superare di 100 o 1000 volte il costo fisico della foto stessa ci troviamo in presenza di una attività artistica.
Anche gli esempi fatti comunque, nelle situazioni al limite, si potrebbero prestare ad una doppia interpretazione (come pure ad es. decoratore che dipinge con motivi e capacità chiaramente artistici). In questi casi può risultare determinante l’inquadramento del prestatore, artigiano o impresa iscritto alla CCIAA (senza ritenuta), oppure artista o professionista soltanto con partita Iva (con ritenuta).
Spero di essere stato chiaro.
Saluti