@bsaett said:
Ciao, quindi ciò che viene descritto qui [...] non è corretto? eppure se quei commi sono stati abrogati quale altro punto lo vieterebbe?
Grazie
DDL Comunitaria: abrogate le sanzioni ai giocatori
Scritto da admin il 20 mag 2009 alle 13:41 | Categorie: Notizie dall'Italia
Ieri, come ormai tutti sapranno, nel corso del dibattito in Assemblea è passato l?emendamento 22.100 del Governo Berlusconi che sopprime i commi 23, 24, 25, 26 e 27 dell?articolo 22 e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più significativo riguarda l?abrogazione TOTALE della norma che prevedeva sanzioni a carico dei giocatori coinvolti in giochi non autorizzati.
I commi dal 23 al 27 prevedevano infatti pene detentive e pecuniarie:
Comma 23 - a carico di chi organizzava giochi non autorizzati;
Comma 24 - a carico di chi organizzava giochi autorizzati, ma con modalità diverse da quelle previste dalla legge;
Comma 25 - a carico di chi pubblicizzava questi giochi;
Comma 26 - a carico di chi partecipava a questi giochi (solo sanzione, nessuna pena detentiva);
E infine c?era il famigerato comma 27 che permetteva alla AAMS (i monopoli di stato) di infliggere ?sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000? in aggiunta a quanto previsto dai commi 23, 24, 25 e 26.
Nel nuovo testo del governo è prevista ?la reclusione da sei mesi a tre anni? per chi organizza giochi e raccoglie scommesse senza concessione. Per chi ha una concessione, ma agisce al di fuori delle modalità previste la pena diventa ?l?arresto da tre mesi a un anno? e una sanzione pecuniaria ?da euro 500 a euro 5.000?.
E infine, cosa fondamentale, scompaiono le punizioni a carico di chi pubblicizza questi prodotti e a carico dei giocatori. È una mezza rivoluzione e, almeno in questo caso, sono completamente d?accordo con la scelta del Governo riguardo chi punire e come.
Il testo dell?emendamento approvato ieri:
?Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: 22-bis. All?articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall?Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Chiunque ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall?Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l?arresto da tre mesi a un anno o con l?ammenda da euro 500 a euro 5.000.». Conseguentemente, sopprimere i commi da 23 a 27?.