Rieccomi tornato a chiedere un parere perché tra poco scadrebbero i termini per presentare querela (anche se l’amico di cui parlavo, che chiamerò Paolo, nome di fantasia, per velocizzare, ha detto che eventualmente sono 6 i mesi).
Lei è indecisa sul da farsi, ci sta pensando, perché è stata molto male, si sente abusata della sua ingenuità, e non riesce a credere che ciò sia permesso. Paolo ha sconsigliato un azione legale, perché gli esisti sono incerti tempi lunghi e costi da tenere in considerazione. Ha comunque detto che nel caso qualche appiglio ci sarebbe, ovvero i due casi: (riporto le opinioni divise tra caso 1 e caso 2 citati a inizio discussione)
1.La norma non richiede le medesime condizioni spazio-temporali. Più volte la Cassazione ha affermato che anche se le condizioni spaziali sono diverse (via web) il reato esiste. Magari far valere che se anche i tempi sono diversi, ma abbastanza vicini, tra spingere una persona a fare una cosa, e il momento in cui la fa davvero, e c’è una correlazione causa-effetto si può instaurare il reato.
Ho chiesto anche a un altro amico (civilista) che sostiene che sebbene il penale non sia mai bianco e nero e dipende molto dall’interpretazione del giudice, quindi si può arrivare a interpretazioni diverse in casi diversi, la norma non richiede il medesimo contesto spaziale* ma sicuramente richiede il medesimo contesto temporale, che tutto avvenga contemporaneamente e mai in tempi diversi.* Se non avviene nel medesimo istante, ma in momenti diversi, la condotta, anche se di persuasione ingannevole o subdola per spingere a fare ciò che non altrimenti non sarebbe stato fatto, non è penalmente rilevante, e non c’è aggrappo che tenga in questo caso. Lei cosa ne pensa Giurista? Qui ci hanno dato due visioni completamente opposte.
2.Paolo diceva che la casistica di violenza sessuale tramite sostituzione di persona è estremamente rara, quindi anche la Corte di Cassazione ha poche sentenze. Di quelle poche comunque è emerso che basta attribuirsi una qualunque qualità tale da ingannare la persona, non serve sostituirsi a una persona specifica. Ci sono casi di essersi sostituito a un generico medico o fotografo e quindi puntare su questo, che non serve la sostituzione di persona ma basta una qualità personale cambiata.
2.bis Inoltre visto che lei era in uno stato di inferiorità a causa dei suoi problemi, della sua confusione, se non tramite la sostituzione di persona, si può integrare tramite il secondo comma della violenza sessuale, abuso di condizioni di inferiorità psichica, poiché è stato approfittato del fatto che lei fosse particolarmente fragile emotivamente e con l’inganno si è presa la fiducia, fingendo di essere passati da una situazione analoga di fragilità, sfruttando l’inferiorità altrui.
2.ter Sebbene neomaggiorenne, basta un giorno oltre i 18 anni per non essere considerati più minori e perdere quindi tutte le garanzie e l’occhio di riguardo riservato a chi ha meno di 18 anni (io speravo ci fosse qualche garanzia almeno tra 18-20 anni quando si è comunque maggiorenni di poco). In questo caso si passerebbe dal bene giuridico (mi scusi se riporto male, vado un po’ a memoria) “tutelare lo sviluppo psicofisico del minore per un corretto sviluppo della propria sessualità “ al bene giuridico per maggiorenni della “libertà di autodeterminazione della propria sessualità”. E quindi non può sostenere sia stato turbato il suo sviluppo psicofisico da tale traumatica esperienza, poiché quel bene è un bene protetto per i minori, ma eventualmente puntare sul fatto che la libertà di scelta è stata viziata.
Sostiene comunque che sono appigli da ultima spiaggia, e che verrebbero smontati facilmente in sete di dibattito, poiché essendo maggiorenne, seppur di poco, non doveva tenere un comportamento così ingenuo. Solo se minorenne ci sarebbe stato un occhio di riguardo.