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    hunter.l

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    Post creati da hunter.l

    • RE: Atti sessuali indotti via web

      Rieccomi tornato a chiedere un parere perché tra poco scadrebbero i termini per presentare querela (anche se l’amico di cui parlavo, che chiamerò Paolo, nome di fantasia, per velocizzare, ha detto che eventualmente sono 6 i mesi).

      Lei è indecisa sul da farsi, ci sta pensando, perché è stata molto male, si sente abusata della sua ingenuità, e non riesce a credere che ciò sia permesso. Paolo ha sconsigliato un azione legale, perché gli esisti sono incerti tempi lunghi e costi da tenere in considerazione. Ha comunque detto che nel caso qualche appiglio ci sarebbe, ovvero i due casi: (riporto le opinioni divise tra caso 1 e caso 2 citati a inizio discussione)

      1.La norma non richiede le medesime condizioni spazio-temporali. Più volte la Cassazione ha affermato che anche se le condizioni spaziali sono diverse (via web) il reato esiste. Magari far valere che se anche i tempi sono diversi, ma abbastanza vicini, tra spingere una persona a fare una cosa, e il momento in cui la fa davvero, e c’è una correlazione causa-effetto si può instaurare il reato.
      Ho chiesto anche a un altro amico (civilista) che sostiene che sebbene il penale non sia mai bianco e nero e dipende molto dall’interpretazione del giudice, quindi si può arrivare a interpretazioni diverse in casi diversi, la norma non richiede il medesimo contesto spaziale* ma sicuramente richiede il medesimo contesto temporale, che tutto avvenga contemporaneamente e mai in tempi diversi.* Se non avviene nel medesimo istante, ma in momenti diversi, la condotta, anche se di persuasione ingannevole o subdola per spingere a fare ciò che non altrimenti non sarebbe stato fatto, non è penalmente rilevante, e non c’è aggrappo che tenga in questo caso. Lei cosa ne pensa Giurista? Qui ci hanno dato due visioni completamente opposte.
      2.Paolo diceva che la casistica di violenza sessuale tramite sostituzione di persona è estremamente rara, quindi anche la Corte di Cassazione ha poche sentenze. Di quelle poche comunque è emerso che basta attribuirsi una qualunque qualità tale da ingannare la persona, non serve sostituirsi a una persona specifica. Ci sono casi di essersi sostituito a un generico medico o fotografo e quindi puntare su questo, che non serve la sostituzione di persona ma basta una qualità personale cambiata.
      2.bis Inoltre visto che lei era in uno stato di inferiorità a causa dei suoi problemi, della sua confusione, se non tramite la sostituzione di persona, si può integrare tramite il secondo comma della violenza sessuale, abuso di condizioni di inferiorità psichica, poiché è stato approfittato del fatto che lei fosse particolarmente fragile emotivamente e con l’inganno si è presa la fiducia, fingendo di essere passati da una situazione analoga di fragilità, sfruttando l’inferiorità altrui.
      2.ter Sebbene neomaggiorenne, basta un giorno oltre i 18 anni per non essere considerati più minori e perdere quindi tutte le garanzie e l’occhio di riguardo riservato a chi ha meno di 18 anni (io speravo ci fosse qualche garanzia almeno tra 18-20 anni quando si è comunque maggiorenni di poco). In questo caso si passerebbe dal bene giuridico (mi scusi se riporto male, vado un po’ a memoria) “tutelare lo sviluppo psicofisico del minore per un corretto sviluppo della propria sessualità “ al bene giuridico per maggiorenni della “libertà di autodeterminazione della propria sessualità”. E quindi non può sostenere sia stato turbato il suo sviluppo psicofisico da tale traumatica esperienza, poiché quel bene è un bene protetto per i minori, ma eventualmente puntare sul fatto che la libertà di scelta è stata viziata.

      Sostiene comunque che sono appigli da ultima spiaggia, e che verrebbero smontati facilmente in sete di dibattito, poiché essendo maggiorenne, seppur di poco, non doveva tenere un comportamento così ingenuo. Solo se minorenne ci sarebbe stato un occhio di riguardo.

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      H
      hunter.l
    • RE: Atti sessuali indotti via web

      Grazie per i chiarimenti, davvero gentile 🙂 Ma il fatto di giudicare il minore incapace è un dato anagrafico (cioè a 18 anni tutti si diventa tutti capaci) o dipende dalla personalità, e quindi anche nei maggiorenni possono essere ritenuti "incapaci"? Cioè lei è maggiorenne da poco, nemmeno un anno, ma ancora ingenua per questo ci è cascata...si potrebbe quindi trattare il caso "minore accortezza" come per un minore, o il dato anagrafico della maggiore età automaticamente esclude l'essere incapace?

      Poi una mia curiosità personale,visto se ne parla sempre spesso. Cosa si intende per "atti sessuali" del art 609 bis? deve necessariamente esserci un contatto fisico tra agente-vittima o indurre la vittima a compiere un atto fisico su se stessa in modo contemporaneo, escludendo quindi qualsiasi ipotesi senza contatto fisico? o anche per esempio parlare/chattare in modo spinto (senza compeire atti fisici) è un atto sessuale?

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      H
      hunter.l
    • RE: Atti sessuali indotti via web

      Ringrazio per le risposte 🙂
      ho fatto una ricerca in merito, e ho trovato questo link

      brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-iv/art494.html (aggiungere www)

      "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici....."

      "(3) Si ha «attribuzione di un falso nome» quando si assume un'identità diversa dalla propria.
      Nome è qui inteso in senso ampio e comprende, oltre al nome di battesimo ed al cognome, anche la paternità, la maternità, il luogo e la data di nascita.
      ** Non è necessario che l'identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo essere immaginaria.
      Per MANZINI, ad integrare il reato basta anche il semplice mutamento di una vocale o consonante del proprio nome (es.: dire di chiamarsi «Lelio» mentre il vero nome è «Lel-lo»)."**

      Anche se non si è sostituito a una persona reale, basta che usi un falso nome per compiere il reato? Non capisco, cioè sembra che anche interpretando "alla lettera" si parla di falso nome non solo ai casi con minori coinvolti, ma è applicabile ogni volta che si mente dando un falsa identità anche inventata e non esistente per ottenere un vantaggio. Non voglio mettere in dubbio i suoi post precedenti, ma solo capire meglio 🙂
      Lui ha usato un nome falso e inventato (identità immaginaria, come scritto nel link non serve sia reale), ha sfruttato il fatto che sapeva che a lei piacevano certe caratteristiche fisiche e certi orientamenti, dicendo che li aveva...e il vantaggio è palese, basta rileggere cosa ha ottenuto nel caso 2....

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      H
      hunter.l
    • RE: Atti sessuali indotti via web

      Aggiungo un ultimo dettaglio riferito parlandone ieri che avevo dimenticato di inserire nell'ultimo post. Ma forse non cambia niente.
      Riguardo al primo episodio avvenuto, lei ha compiuto un atto che non aveva mai provato prima, poi riferito a F che ha fatto domande morbose a riguardo consigliando di provare altre cose nuove in futuro, cambia qualcosa? O la condizione è che devono assolutamente essere contemporanei come avvenuto nel secondo episodio, quindi consigliare e compierli in un momento successivo non è mai una molestia? Anche se, come scritto all'inizio, è stata la fiducia a indurre a compiere questi atti, anche se in un momento successivo.

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      H
      hunter.l
    • RE: Atti sessuali indotti via web

      Grazie per i chiarimenti, anche se speravamo in un interpretazione diversa...rimane la vergogna e l'imbarazzo.
      Si stava cercando un avvocato per esporre i fatti e intraprendere un azione, ma non vale la pena spendere i soldi se non c'è neanche uno spiraglio, inutile anche mettersi a filmare le conversazioni, rimane il problema della sostituzione...si è presentata con un profilo che non corrisponde a nessuna persona reale (ci manca sia il cognome sia la foto), B anche se da poco, al momento dei fatti era maggiorenne, quindi ci pare di capire c'è poco da fare se non imparare a accertarsi meglio con chi si parla su internet. Se potessimo fare altre cose, fateci sapere.

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      H
      hunter.l
    • RE: Atti sessuali indotti via web

      Ringrazio per la risposta 🙂
      Quindi sul caso 1 non c'è verso di dimostrare un "induzione" da quanto ho capito. B dice che è stato il consiglio a farle venire l'idea di provare, altrimenti non ci avrebbe mai provato. Non basta questo?

      Sul 2 mi dicevano che difficilmente può essere prova perchè un file informatico può essere alterabile tramite appositi programmi, e a meno che non sia la Polizia stessa a tracciare la conversazione, un bravo avvocato può invalidare la prova.
      E ci vuole un atto concreto in cui sia inopinabile sulla soddisfazione erotica che trae il molestatore, come una foto, o assistere all'atto...magari in chat la mia amica stessa stava mentendo e non stava compiendo nessun atto.
      Mi Scusi, è vero che non si è sostituita a nessuna persona esistente, ma il solo fatto che si è finta ragazza con gli stessi problemi intimi, dicendo di passarli anche lei, per ottenere la fiducia e entrare in argomenti privati, non basta? è stata ingannata lo stesso! Lei si fidava pienamente, si sente ingannata.
      sostiene anche lei che ci sia poco da fare in questo caso? 😞

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      H
      hunter.l
    • Atti sessuali indotti via web

      Salve a tutti, dopo aver parlato con la moderatrice, riposto qui la mia domanda...cercando di essere più chiaro per evitare attacchi.

      Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

      1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
      2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

      Un amica (B) maggiorenne ha conosciuto in chat un'altra ragazza maggiorenne (F). Era una periodo un po’ di confusione per B, e si è fidata di F perchè era una delle poche persone che la capiva, perché anche lei diceva di passare gli stessi problemi. Insomma le ha fatto capire che avevano molto in comune e attraversavano gli stessi problemi e pensieri. Non si sono mai scambiate foto, ne ha quindi avuto modo di verificarne l'identità.

      1. Parlando, F ha consigliato a B di compiere atti sessuali, che le avrebbero fatto bene, come consiglio senza insistere. In un momento successivo B li ha compiuti davvero, riferedendolo poi a F che li aveva fatti.
      2. In seguito hanno fatto sesso virtuale, senza webcam o foto, solo scrivendosi via chat. in seguito, B ha scoperto che F non era la ragazza che diceva di essere, ma una persona di sesso e età diversa.

      In uno dei due casi, o in entrambi, è raffigurabile l'ipotesi di violenza? Possiamo far valere il salvataggio automatico della chat sul PC come prova?

      Ringrazio chi può aiutarci a capire meglio.

      Aggiungo anche il parare di un amico che si intende di legge. Secondo lui nel caso 1 non può esserci reato perché B ha compiuto un atto non nello stesso momento ma successivo al consiglio di F, e in piena volontà. E' impossibile provare che è stato F a indurre a farlo, visto che ha solo consigliato senza insistere. il fatto che F abbia consigliato sotto mentite spoglie non è abbastanza per fondare un accusa.
      Anche nel caso 2 non ci sono gli estremi, perché non c'è stato un scambio di foto oscene, una webcam, ma solo scrittura, che difficilmente può costituire una prova, e manca la minaccia alla sfera sessuale, perché non è stata costretta. E’ stata secondo lui ingenua a fidarsi, ma l’ingenuità non è prevista come fatto fondante di un reato.

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      H
      hunter.l
    • RE: Violenza Sessuale via web possibile?

      Non ho fatto nulla, e stiamo parlando di maggiorenni, l'ho anche scritto chiaramente. Ho escluso categoricamente persone minorenni.
      Mi sembra davvero molto offensivo accusarmi di tali infamanti reati che non c'entravano niente con l'argomento.

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      H
      hunter.l
    • Violenza Sessuale via web possibile?

      Vabbè, cancello tutto, uno scrive una domanda sorta in una discussione tra amici, e si viene accusati di cose mai dette e mai scritte.

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      H
      hunter.l
    • RE: Pubblicare listini ristoranti

      @bsaett said:

      Ciao Gecoreds,

      per le recensioni non c'è problema, anche se correresti il rischio di una denuncia per diffamazione in caso di recensioni negative. Per i dati dei locali, puoi utilizzare solo dati già pubblici, in caso contrario occorre il consenso.

      Davvero uno deve temere nel fare recensioni negative?
      Se uno ha un blog in cui tiene una lista dei posti in cui mangia, deve sempre dire che si mangia bene per evitare problemi?

      Dovrebbe valere la libertà di opinione, se una persona soggettivamente ha mangiato male o ha avuto una brutta esperienza non vuol dire che oggettivamente si mangi male.

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      H
      hunter.l
    • RE: Responsabilità Venditore

      Grazie per le spiegazioni. Paypal è un arma davvero terribile, poichè se l'acquirente insiste per la posta prioritaria e si fa mandare in questo modo l'oggetto, se non è onesto poi può chiedere rimborso per oggetti ricevuti ma dei quali dichiara di non aver mai ricevuto. Non c'è modo di provare che in realtà l'abbia ricevuto?

      Quindi una linea di tutela sarebbe spedire in qualsiasi modo chieda l'acquirente, anche prioritaria se la richiede, senza avere responsabilità sull'arrivo o meno della spedizione, a meno che il pagamento non avvengo con paypal dove è fondamentale per tutelarsi far avvenire tutto in modo tracciabile.

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      H
      hunter.l
    • RE: Responsabilità Venditore

      anche se il pagamento avviene con Paypal, che fornisce un programma di protezione degli acquirenti? (ovvero se non arriva il pacco per qualsiasi motivo, l'acquirente può aprire un ricorso a paypal che rimborsa l'acquirente con i soldi del venditore)

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      H
      hunter.l
    • RE: Responsabilità Profilo Facebook

      Grazie per il parere.
      Si occupa di questioni di carattere politico e sociale, dove può essere facile scadere nella diffamazione o nell'ingiuria. (motivo anche per il quale sono andato via). Per le mail ci sono i dati dell'associazione (indirizzo, etc.. etc..) e non i miei quindi non ho da preoccuparmi su quel campo
      Operando da casa mia non ho fatto nulla di male durante il periodo di "gestione" se non appunto la registrazione del profilo e quindi la registrazione del mio IP.

      Ma se appunto è possibile risalire all'ip di dove è stata fatto l'azione "sbagliata" (se mai dovrà avvenire) senza mettere in mezzo chi ha fatto la registrazione posso ritenermi tranquillo immagino.

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      H
      hunter.l
    • RE: Responsabilità Venditore

      Grazie, preferisco infatti spedire sempre in modo tracciabile. il problema si pone se l'acquirente insiste per il sistema non tracciabile.

      Avevo sentito che qualsiasi cosa si scriva nelle condizioni di vendita non vale perchè la legge impone sempre il risarcimento all'acquirente se il pacco non arriva a destinazione (per poi rifarsi dopo sul corriere o le poste se il problema è dovuto a loro). A maggior ragione se come metodo di pagamento viene usato paypal per esempio.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      H
      hunter.l
    • Responsabilità Venditore

      Buonasera, scusatemi se apro un altro topic, ma avevo un'altra questione da chiedere.
      Nel caso di vendite in internet, tramite ebay, forum, o altro, la responsabilità del venditore termine con il recapito del pacco o con la spedizione e basta?
      Mi spiego. Se una persona compra un oggetto da me, e insiste che venga spedito con prioritaria (non tracciabile), se l'oggetto non arriva, è il venditore a risponderne o no?

      E chi può assicurarmi o cosa può assicurarmi che non sia avvenuto che il compratore abbia ricevuto il pacco e menta dicendomi che non l'ha ricevuto? Non sarebbe come una truffa in quel caso?

      Grazie per l'attenzione.

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      H
      hunter.l
    • Responsabilità Profilo Facebook

      Buonasera a tutti, vi chiedo gentilmente un informazione.

      Anni fa facevo parte di un associazione. Mi curavo delle relazioni, e creai una mail di hotmail per l'associazione e un profilo facebook (non una pagina,ma un profilo, quindi senza altri profili a fare da amministratore. Come fosse una persona vera insomma). Col sennò del poi e delle conoscenze di facebook sarebbe stato meglio creare una pagina, ma ormai. Entrambe le cose (mail e profilo) furono create da casa mia, quindi presumo sia stato registrato il mio IP all'atto dell'iscrizione
      meno di un anno fa usci da tale associazione, senza intenzione di tenerci i contatti, dando password e tutto il necessario al nuovo responsabile. Immagino ovviamente avranno cambiato password.

      Ma in questo periodo mi è sorto un dubbio. Posso definirmi esente da responsabilità? se su queste pagine il nuovo "amministratore" dovesse commettere reati (ingiuria, o qualsiasi altra cosa) o usare la mail per scopi non leciti, chi ne risponde?

      Il fatto che ci sia il mio IP di registrazione, mi rende in qualche modo responsabile di ciò che avviene nel profilo e tramite mail, seppur io non ho più niente a che farci?
      Per le mail, se non erro, quando vengono spedite è facile risalire al'IP, e questo mi scagionerebbe da qualsiasi responsabilità credo (visto che non le uso più io), ma per il profilo Facebook, non so se avviene una costante registrazione degli IP per i messaggi inseriti o vale quello di registrazione.
      Grazie per qualsiasi consiglio.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      H
      hunter.l