• User

    Atti sessuali indotti via web

    Salve a tutti, dopo aver parlato con la moderatrice, riposto qui la mia domanda...cercando di essere più chiaro per evitare attacchi.

    Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

    1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
    2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

    Un amica (B) maggiorenne ha conosciuto in chat un'altra ragazza maggiorenne (F). Era una periodo un po’ di confusione per B, e si è fidata di F perchè era una delle poche persone che la capiva, perché anche lei diceva di passare gli stessi problemi. Insomma le ha fatto capire che avevano molto in comune e attraversavano gli stessi problemi e pensieri. Non si sono mai scambiate foto, ne ha quindi avuto modo di verificarne l'identità.

    1. Parlando, F ha consigliato a B di compiere atti sessuali, che le avrebbero fatto bene, come consiglio senza insistere. In un momento successivo B li ha compiuti davvero, riferedendolo poi a F che li aveva fatti.
    2. In seguito hanno fatto sesso virtuale, senza webcam o foto, solo scrivendosi via chat. in seguito, B ha scoperto che F non era la ragazza che diceva di essere, ma una persona di sesso e età diversa.

    In uno dei due casi, o in entrambi, è raffigurabile l'ipotesi di violenza? Possiamo far valere il salvataggio automatico della chat sul PC come prova?

    Ringrazio chi può aiutarci a capire meglio.

    Aggiungo anche il parare di un amico che si intende di legge. Secondo lui nel caso 1 non può esserci reato perché B ha compiuto un atto non nello stesso momento ma successivo al consiglio di F, e in piena volontà. E' impossibile provare che è stato F a indurre a farlo, visto che ha solo consigliato senza insistere. il fatto che F abbia consigliato sotto mentite spoglie non è abbastanza per fondare un accusa.
    Anche nel caso 2 non ci sono gli estremi, perché non c'è stato un scambio di foto oscene, una webcam, ma solo scrittura, che difficilmente può costituire una prova, e manca la minaccia alla sfera sessuale, perché non è stata costretta. E’ stata secondo lui ingenua a fidarsi, ma l’ingenuità non è prevista come fatto fondante di un reato.


  • Super User

    Ciao Hunter.
    Il tuo amico ha dato una opinione corretta circa il caso 1.
    Nel caso 2, viceversa, il fatto reato potrebbe sussistere. La norma, infatti, al primo comma chiede la violenza o la minaccia mentre, al secondo comma, è prevista la mera induzione a compiere l'atto sessuale e non è necessaria la costrizione.
    La prova mediante scrittura fa piena prova. La norma però chiede che il soggetto si sia sostituito ad altra persona al fine di carpire la fiducia della vittima. L'intento del legislatore è chiaro: si punisce chi dichiara di essere una persona che gode della fuducia della vittima per convincerla all'ato sessuale. Ne segue che si potrà configurare il reato se il soggetto si è sostituito a qualcuno esistente. Viceversa non si può parlare di "altra persona".
    Per completezza di discorso voglio però ricordare che in una isolata sentenza del 2006 la Cassazione ritenne che anche in caso di uso di nome falso vi è sostituzione di persona.


  • User

    Ringrazio per la risposta 🙂
    Quindi sul caso 1 non c'è verso di dimostrare un "induzione" da quanto ho capito. B dice che è stato il consiglio a farle venire l'idea di provare, altrimenti non ci avrebbe mai provato. Non basta questo?

    Sul 2 mi dicevano che difficilmente può essere prova perchè un file informatico può essere alterabile tramite appositi programmi, e a meno che non sia la Polizia stessa a tracciare la conversazione, un bravo avvocato può invalidare la prova.
    E ci vuole un atto concreto in cui sia inopinabile sulla soddisfazione erotica che trae il molestatore, come una foto, o assistere all'atto...magari in chat la mia amica stessa stava mentendo e non stava compiendo nessun atto.
    Mi Scusi, è vero che non si è sostituita a nessuna persona esistente, ma il solo fatto che si è finta ragazza con gli stessi problemi intimi, dicendo di passarli anche lei, per ottenere la fiducia e entrare in argomenti privati, non basta? è stata ingannata lo stesso! Lei si fidava pienamente, si sente ingannata.
    sostiene anche lei che ci sia poco da fare in questo caso? 😞


  • Super User

    Nel caso uno rileva che gli atti non siano contemporanei. La norma attiene ad una condotta contestuale all'atto.
    Nel caso due, l'alterazione si può evincere laddove siano usati programmi. In ogni caso, per "mettere al sicuro" la prova sarebbe sufficiente ricontattare questa persona, alludere alle trascorse conversazioni, e filmare la conversazione.
    Circa la sua domanda sulla sufficienza della sostituzione dipende dall'interpretazione sposata dal magistrato: una interpretazione strettamente legata alla lettera della legge escluderebbe la sussistenza del reato.
    Per esperienza posso dire che, se si fosse verificato un fatto più grave, per es. la vittima fosse un minore, di certo la magistratura non lascerebbe passare la cosa vista la pericolosità della condotta...qui trattasi, viceversa, di un soggetto maggiorenne che si è lasciato indurre a compiere determinati atti da qualcuno di cui non si sa nulla...di cui non si è verificato alcunchè circa la veridicità delle informazioni date...un comportamento ingenuo...


  • User

    Grazie per i chiarimenti, anche se speravamo in un interpretazione diversa...rimane la vergogna e l'imbarazzo.
    Si stava cercando un avvocato per esporre i fatti e intraprendere un azione, ma non vale la pena spendere i soldi se non c'è neanche uno spiraglio, inutile anche mettersi a filmare le conversazioni, rimane il problema della sostituzione...si è presentata con un profilo che non corrisponde a nessuna persona reale (ci manca sia il cognome sia la foto), B anche se da poco, al momento dei fatti era maggiorenne, quindi ci pare di capire c'è poco da fare se non imparare a accertarsi meglio con chi si parla su internet. Se potessimo fare altre cose, fateci sapere.


  • User

    Aggiungo un ultimo dettaglio riferito parlandone ieri che avevo dimenticato di inserire nell'ultimo post. Ma forse non cambia niente.
    Riguardo al primo episodio avvenuto, lei ha compiuto un atto che non aveva mai provato prima, poi riferito a F che ha fatto domande morbose a riguardo consigliando di provare altre cose nuove in futuro, cambia qualcosa? O la condizione è che devono assolutamente essere contemporanei come avvenuto nel secondo episodio, quindi consigliare e compierli in un momento successivo non è mai una molestia? Anche se, come scritto all'inizio, è stata la fiducia a indurre a compiere questi atti, anche se in un momento successivo.


  • Super User

    DEvono essere contemporanei sempre. La circostanza che sia stata la fiducia non rileva se non sotto il solo profilo della sostituzione di persona che abbiamo già analizzato.


  • User

    Ringrazio per le risposte 🙂
    ho fatto una ricerca in merito, e ho trovato questo link

    brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-iv/art494.html (aggiungere www)

    "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici....."

    "(3) Si ha «attribuzione di un falso nome» quando si assume un'identità diversa dalla propria.
    Nome è qui inteso in senso ampio e comprende, oltre al nome di battesimo ed al cognome, anche la paternità, la maternità, il luogo e la data di nascita.
    ** Non è necessario che l'identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo essere immaginaria.
    Per MANZINI, ad integrare il reato basta anche il semplice mutamento di una vocale o consonante del proprio nome (es.: dire di chiamarsi «Lelio» mentre il vero nome è «Lel-lo»)."**

    Anche se non si è sostituito a una persona reale, basta che usi un falso nome per compiere il reato? Non capisco, cioè sembra che anche interpretando "alla lettera" si parla di falso nome non solo ai casi con minori coinvolti, ma è applicabile ogni volta che si mente dando un falsa identità anche inventata e non esistente per ottenere un vantaggio. Non voglio mettere in dubbio i suoi post precedenti, ma solo capire meglio 🙂
    Lui ha usato un nome falso e inventato (identità immaginaria, come scritto nel link non serve sia reale), ha sfruttato il fatto che sapeva che a lei piacevano certe caratteristiche fisiche e certi orientamenti, dicendo che li aveva...e il vantaggio è palese, basta rileggere cosa ha ottenuto nel caso 2....


  • Super User

    La norma è chiara: il falso nome deve essere un nome riconducibile a qualcuno, diversamente non è un nome giuridicamente rilevante ossia non è un nome ma un appellativo, un nickname. Diversamente opinando si dovrebbe dire che, se si utilizza un nome dei fumetti, anche questo condurrebbe al reato di sostituzione di persona. Si ricordi che, in diritto penale, vige imperativo il principio dell'accortezza dell'uomo medio. Ota, se io, maggiorenne, mi fido del primo che passa, il quale non si è minimamente appalesato, al punto da compromettere la mia sfera sessuale, questa grave ingenuità è riconducibile solo a me.
    In giudizio, qualunque difensore eccepirebbe questo. Ogni teoria va ricondotta al caso concreto.Peraltro uno dei principi del diritto penale è il divieto di analogia in pejus. E il giudice ha l'obbligo di essere soggetto alla legge.
    Solo su reati che coinvolgono minori questa richiesta dell'accortezza è richiesta in modo decisamente minore, o non richiesta affatto. Ciò perchè il minorenne si ritiene giuridicamente incapace o parzialmente incapace.
    Non è questo il caso.
    Manzini fa dottrina minoritaria e condivisibile solo in parte. In giudizio la dottrina non è mai considerata.


  • User

    Grazie per i chiarimenti, davvero gentile 🙂 Ma il fatto di giudicare il minore incapace è un dato anagrafico (cioè a 18 anni tutti si diventa tutti capaci) o dipende dalla personalità, e quindi anche nei maggiorenni possono essere ritenuti "incapaci"? Cioè lei è maggiorenne da poco, nemmeno un anno, ma ancora ingenua per questo ci è cascata...si potrebbe quindi trattare il caso "minore accortezza" come per un minore, o il dato anagrafico della maggiore età automaticamente esclude l'essere incapace?

    Poi una mia curiosità personale,visto se ne parla sempre spesso. Cosa si intende per "atti sessuali" del art 609 bis? deve necessariamente esserci un contatto fisico tra agente-vittima o indurre la vittima a compiere un atto fisico su se stessa in modo contemporaneo, escludendo quindi qualsiasi ipotesi senza contatto fisico? o anche per esempio parlare/chattare in modo spinto (senza compeire atti fisici) è un atto sessuale?


  • Super User

    Alla maggiore età si è capaci.
    Per atto sessuale si intende qualsiasi atto che concerne la sfera sessuale dell'individuo, quindi ricomprende anche l'induzione della vittima all'autoerotismo senza che vi siano contatti fisici, ma in modo contemporaneo.
    Parlare e chattare senza compiere atti sessuali non rientra nelle ipotesi ex 609bis cp.


  • User

    Rieccomi tornato a chiedere un parere perché tra poco scadrebbero i termini per presentare querela (anche se l’amico di cui parlavo, che chiamerò Paolo, nome di fantasia, per velocizzare, ha detto che eventualmente sono 6 i mesi).

    Lei è indecisa sul da farsi, ci sta pensando, perché è stata molto male, si sente abusata della sua ingenuità, e non riesce a credere che ciò sia permesso. Paolo ha sconsigliato un azione legale, perché gli esisti sono incerti tempi lunghi e costi da tenere in considerazione. Ha comunque detto che nel caso qualche appiglio ci sarebbe, ovvero i due casi: (riporto le opinioni divise tra caso 1 e caso 2 citati a inizio discussione)

    1.La norma non richiede le medesime condizioni spazio-temporali. Più volte la Cassazione ha affermato che anche se le condizioni spaziali sono diverse (via web) il reato esiste. Magari far valere che se anche i tempi sono diversi, ma abbastanza vicini, tra spingere una persona a fare una cosa, e il momento in cui la fa davvero, e c’è una correlazione causa-effetto si può instaurare il reato.
    Ho chiesto anche a un altro amico (civilista) che sostiene che sebbene il penale non sia mai bianco e nero e dipende molto dall’interpretazione del giudice, quindi si può arrivare a interpretazioni diverse in casi diversi, la norma non richiede il medesimo contesto spaziale* ma sicuramente richiede il medesimo contesto temporale, che tutto avvenga contemporaneamente e mai in tempi diversi.* Se non avviene nel medesimo istante, ma in momenti diversi, la condotta, anche se di persuasione ingannevole o subdola per spingere a fare ciò che non altrimenti non sarebbe stato fatto, non è penalmente rilevante, e non c’è aggrappo che tenga in questo caso. Lei cosa ne pensa Giurista? Qui ci hanno dato due visioni completamente opposte.
    2.Paolo diceva che la casistica di violenza sessuale tramite sostituzione di persona è estremamente rara, quindi anche la Corte di Cassazione ha poche sentenze. Di quelle poche comunque è emerso che basta attribuirsi una qualunque qualità tale da ingannare la persona, non serve sostituirsi a una persona specifica. Ci sono casi di essersi sostituito a un generico medico o fotografo e quindi puntare su questo, che non serve la sostituzione di persona ma basta una qualità personale cambiata.
    2.bis Inoltre visto che lei era in uno stato di inferiorità a causa dei suoi problemi, della sua confusione, se non tramite la sostituzione di persona, si può integrare tramite il secondo comma della violenza sessuale, abuso di condizioni di inferiorità psichica, poiché è stato approfittato del fatto che lei fosse particolarmente fragile emotivamente e con l’inganno si è presa la fiducia, fingendo di essere passati da una situazione analoga di fragilità, sfruttando l’inferiorità altrui.
    2.ter Sebbene neomaggiorenne, basta un giorno oltre i 18 anni per non essere considerati più minori e perdere quindi tutte le garanzie e l’occhio di riguardo riservato a chi ha meno di 18 anni (io speravo ci fosse qualche garanzia almeno tra 18-20 anni quando si è comunque maggiorenni di poco). In questo caso si passerebbe dal bene giuridico (mi scusi se riporto male, vado un po’ a memoria) “tutelare lo sviluppo psicofisico del minore per un corretto sviluppo della propria sessualità “ al bene giuridico per maggiorenni della “libertà di autodeterminazione della propria sessualità”. E quindi non può sostenere sia stato turbato il suo sviluppo psicofisico da tale traumatica esperienza, poiché quel bene è un bene protetto per i minori, ma eventualmente puntare sul fatto che la libertà di scelta è stata viziata.

    Sostiene comunque che sono appigli da ultima spiaggia, e che verrebbero smontati facilmente in sete di dibattito, poiché essendo maggiorenne, seppur di poco, non doveva tenere un comportamento così ingenuo. Solo se minorenne ci sarebbe stato un occhio di riguardo.


  • Super User

    Condivido l'interpretazione del Collega civilista. La condotta non pò essere differita nel tempo.
    Ritengo, come ho già suggerito tempo addietro, di evitare azioni che porterebbero solamente la sua amica in una posizione imbarazzante e senza alcun esito.
    E' stata ingenua e ne ha pagato le conseguenze morali, ma il reato non sussiste....