La Cassazione ha confermato, a Sezioni Unite, le precedenti, numerose, sentenze di legittimità, che non fanno che confermare quanto era già chiaramente disposto dalla legge: (più o meno così: i soci di srl che svolgono più attività autonome anche in un'unica impresa vengono iscritti nella gestione nella quale svolgono l'attività prevalente. Spetta all'Inps decidere quale sia l'attività prevalente) e l'INPS aveva furbescamente (per non dire altro) travisato.
La decisione a sezione unite era necessaria in quanto una delle sentenze di legittimità apriva la possibilità che nella gestione di iscrizione venissere sommati i redditi potenzialmente di competenza della gestione residuale. L'ultima sentenza esclude questa soluzione in quanto le varie gestione si riferiscono a conteggi diversi, e fanno capo a diversi soggetti a cui fa capo l'obbligo (azienda per la gestione separata, assicurato per la gestione commercianti).
Riassumendo quindi il socio di srl che svolge più attività è tenuto ad una sola iscrizione.
La sentenza la potete trovare nella sezione novità della Cassazione ed è la numero ** 3240 del 12 febbraio 2010**