L'articolo dice:
Salvo che l'autoveicolo ordinato da consegnare in stock presso il locale del Venditore e in quatno tale contrassegnato nell'ordine mediante specificazione del numero di telaio, per gli altri casi, considerando che il Venditore, per l'esecuzione dell'ordine, deve ordinare la produzione dell'autoveicolo al Costruttore e che tale prodizoone puo' essere ritardata da una serie di circostanze al di fuori della volonta' del Venditore e dello stesso Costruttore, rispetto al termine di consegna stabilito all'art. C, viene pattuito quanto segue:
(a) qualora, dopo un periodo di tolleranza di due settimane dalla data del termine di consegna pattuito, il Venditore non abbia ancora comunicato dal Cliente la disponibilita' dell'autoveicolo ordinato, egli sara' obbligato a mettere a disposizione del Cliente medesimo, a titolo di comodato, un autoveicolo di cortesia. Il tipo di autoveicolo di cortesia sara' determinato secondo la disponibilita' del Venditore.
(b) qualora, dopo un periodo di tolleranza di quattro settimane dalla data del termine di consegna pattuito, il Venditore non abbia ancora comunicato al Cliente la disponibilita' dell'autoveicolo, quest'ultimo, previa restituzione dell'autoveicolo di cortesia ricevuto in comodato, avra' il diritto di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione al Venditore e, in tal caso, pretendere unicamente la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale maggiorata da una penale costituita da interessi da calcolarsi ad un tasso del 10% in ragione di anno. Restano fermi, ove ne sussistano i presupposti, i diritti stabiliti dalla legge in caso di inadempimento dell'obbligazione di consegna del Venditore.
Quali sono i diritti stabiliti dalla legge in questo caso?