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    Post creati da gianluca.mengoni

    • Sovraindebitamento: scopri come liberarti dai debiti attraverso la nuova procedura.

      Grazie alla nuova procedura introdotta dalla Legge n.3/2012 oggi è possibile esdebitarsi, cioè cancellare i propri debiti o per lo meno ridurli sensibilmente.

      PREMESSE
      Il debitore deve trovarsi in una condizione di SOVRAINDEBITAMENTO: l'ammontare dei debiti contratti deve essere tale da impedirne un risanamento tramite i propri beni.
      La casistica è molto ampia ed include situazioni come l'impossibilità di pagare un mutuo, le rate di un finanziamento, ecc...

      CHI HA ACCESSO ALLA PROCEDURA

      • Consumatori
      • Fondazioni
      • Associazioni
      • Piccoli imprenditori non soggetti a fallimento
      • Professionisti
      • Lavoratori autonomi
      • imprenditori agricoli

      ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.)
      L'Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) è l'organismo che deve essere intrpellato per poter accedere alla procedura.
      Saranno costituiti presso Camere Commercio, Ordini Professionali, Comuni, Province, Regioni, nel distretto del tribunale dove il richiedente ha sede o residenza.

      COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PROCEDURE

      • Accordo con i creditori
      • Piano del consumatore
      • Liquidazione beni

      ACCORDO CON I CREDITORI
      Procedura avviata con l'ausilio dell'O.C.C. consegnando un piano ristrutturazione del debito c/o il Tribunale, per debiti relativi ad attività professionali.
      Per i tributi è contemplata una dilazione, per i crediti privilegiati il pagamento parziale.
      Verificati i presupposti il Tribunale:

      • fissa l'udienza dei creditori;
      • dispone pubblicazione decreto e proposta;
      • regolamenta che non possono essere proseguite o iniziate azioni esecutive;
      • omologa la proposta del debitore una volta ottenuto il consensodei creditori rappresentanti il 60% almeno del totale dei crediti

      PIANO DEL CONSUMATORE
      Procedura avviata da paersone fisiche (consumatori) per debiti contratti al di fuori dell'esercizio imprenditoriale.ù
      Per il Piano non è necessario il consenso dei creditori, serve solo l'ok del Tribunale sull'attuabilità dello stesso.
      L'O.C.C. dovrà accompagnare il Piano con resoconto dettagliato relativo a:

      • cause indebitamento
      • diligenza del consumatore nell'adempiere agli obblighi
      • motivazioni dell'inadempienza
      • solvibilità degli ultimi 5 anni del consumatore
      • eventuali atti impugnati dai creditori relativi al debitore
      • convenienza del Piano rapportata ad una eventuale liquidazione dei beni
        Il Tribunale potrà così valutare fattibilità, meritevolezza e assenza di colpa nell'assunzione di obblighi oltre la capacitò di rimborso.
        Una volta omologato il Piano è vincolante a tutti i creditorie le modalità di pagamento potranno prevedere ogni tipo di forma tra cui la cessione di crediti futuri purchè determinabili (redditi da pensione, da lavoro dipendente, da locazione, ecc...)

      LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
      Si avvia quando non è possibile attuare il Piano o l'Accordo. Prevede:

      • Annullamento Accordo per fatto imputabile al creditore;
      • Non omologazione per atti in frode alla legge da parte del debitore.

      DOCUMENTI DA DEPOSITARE (DEBITORE)

      • elenco creditori e somme loro dovute;
      • elenco beni debitore
      • elenco eventuali atti di disposizione ultimi 5 anni
      • dichiarazione redditi ultimi 3 anni
      • attuabilità del Piano (su indicazione O.C.C.)
      • elenco spese necessarie correnti per sostentamento debitore e sua famiglia
      • certificato stato di famiglia

      VANTAGGI DELLA PROCEDURA ANALIZZANDO ALCUNE PRONUNCE DI TRIBUNALI
      Per la complessità delle procedure appena descitte è necessario farsi assistere da un legale prima di interpellare l'O.C.C.
      I vantaggi per il debitore sono indiscutibili: da quello esistenziale (ricominciare da zero) a quello economico.
      Tutto ciò grazie alla Legge 3/2012 e del decreto attuativo DM 202/2014.
      Esaminiamo alcune pronunce dei Tribunali, sia di omologazione positiva che negativa.

      CASO NON OMOLOGAZIONE
      Tribunale di Reggio Emilia ordinanza del 11/3/2015 rigetto domanda omologazione per atto in frode ai creditori.
      La Legge 3/12 prescrive di verificare prima di presentare il ricorso per avvio procedura se il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori.
      Nel caso di specie il debitore con scrittura privata autenticata aveva in data 31/3/2014 costituito un trust (istituto giuridico previsto nel diritto anglosassone simile al ns fondo patrimoniale) al fine di preservare l’integrità del patrimonio personale e garantire i suoi eredi dalle sue vicende personali.
      Il debitore con successivo atto attribuiva tramite trust quota di proprietà di due immobili. Com’è noto le finalità perseguite attraverso il trust possono essere anche illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di riciclaggio, di evasione fiscale, ecc... In conclusione il Giudice rileva che si tratta di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto del conferimento e pertanto, sussistendo un atto in frode compiuto dal debitore in data anteriore alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologato. A nulla rileva che i creditori abbiano dato consenso alla proposta nè la convenienza dell'accordo rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore.

      CASO OMOLOGAZIONE
      Tribunale di Napoli decreto del 28/10/15 omologa Piano del consumatore
      Nel caso di specie i debiti del consumatore erano:
      – € 5.600,00 debito verso un avvocato;
      – € 1.990,00 prestito personale;
      – € 251.000 per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su casa di mq. 82;
      Attivo del consumatore:
      – saldo c/c € 143,00;
      – reddito lavoro dipendente € 1.525,00
      – autovettura € 1.500;
      – appartamento mq. 82, stimato in seguito alla richiesta dell’OSSERVATORIO AGENZIA ENTRATE in € 125.000,00 (quasi le metà del mutuo);
      – arredi casa € 1.300;
      Per un debito originario di € 258.000,00 il Tribunale omologa Piano di esdebitazione con somma di € 138.000,00 e versamento di 213 rate mensili di € 650,00.

      CONCLUSIONI
      Abbiamo volutamente riportato nelle casistiche anche un caso di non omologazione, perchè i vantaggi sono si indiscutibili, ma non sempre si hanno le condizioni per avviare le procedure sopra descritte. Lo Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni è a disposizione nel verificare che ci siano le condizioni per ottenere una omologazione da parte del Tribunale e nell'assistere i debitori in tutte le fasi della procedura. Contattateci utilizzando il nostro servizio "Avvocato OnLine](http://www.avvocatogianlucamengoni.it/avvocato-online)"!

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      gianluca.mengoni
    • Insidia Stradale: Guida al Risarcimento per il Danneggiato

      A cura dello Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni

      Hai subito una lesione fisica o un danno materiale per via di marciapiedi sconnessi, caditoie non a livello con il manto stradale, crollo improvviso di alberi, mancanza di visibilità per presenza vegetazione, olio o ghiaccio sul manto stradale ecc... e vorresti sapere se sussistono le condizioni per un risarcimento?

      COSA FARE
      Se ti fossi trovato in una delle circostanze sopra descritte (o simili) ci potrebbero essere gli estremi per ottenere risarcimento per danni da insidia stradale da parte della Pubblica Amministrazione in qualità di gestore / proprietario del bene pubblico statale. Servendosi di una valida assistenza legale va presentata per raccomandata al Comune o Provincia, o Autostrade per l'Italia o Anas (ecc...) una richiesta danni.

      MATERIA DI RESPONSABILITA' DELLA P.A.: COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
      In passato era problematico per il danneggiato ottenere il risarcimento, in quanto veniva sostenuta la tesi per cui fosse arduo per la P.A. mettere in atto controlli della rete stradale per la sua vastità e l'uso generalizzato della stessa. Il danneggiato doveva farsi carico di dimostrare la propria buona condotta, il danno subito, il nesso di causalità ed elemento soggettivo della colpa della P.A. ai sensi dell'art. 2043.
      La sentenza della Cassazione n. 15384/06 cambia il punto di vista giuridico attestando ai sensi dell?art. 2051 cc una responsabilità oggettiva alla P.A. per la preservazione dei beni demaniali quando è presente il nesso di causalità tra danno e bene in affidamento. La sentenza della Cassazione 79637/12 stabilisce che il danneggiato dovrà fornire prova che il sinistro è avvenuto come conseguenza lesiva o potenziale tale propria della cosa e la P.A. per scongiurare proprie responsabilità dovrà dimostrare la cattiva condotta del danneggiato o di essere in presenza di un caso fortuito.

      P.A.: ESCLUSIONE O ATTENUAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITA'
      Caso fortuito
      Un cantiere stradale recintato (zona sotto controllo dell'appaltatore) oppure una calamità naturale potrebbero essere le situazioni in cui la P.A. sostenga un caso fortuito riconducibile ad una causa di forza maggiore, fatto del terzo o danneggiato stesso o ad un elemento esterno.
      Comportamento del danneggiato
      Esclusione o attenuazione della responsabilità della P.A. quando la condotta del soggetto danneggiato è in contrasto con il principio di autoresponsabilità regolamentato dall'art. 1227 CC in relazione ai criteri di diligenza e attenzione; in questo caso il danneggiato deve dimostrare la sua buona condotta.

      COMPORTAMENTO DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI DELLE P.A.
      Il consiglio è sempre quello di coinvolgere le Autorità e dimostrare il sinistro, avvalendosi dell'assistenza di un legale: per consuetudine le compagnie assicuratrici delle P.A. cercano infatti di trovare un motivo di esclusione di responsabilità e con difficoltà si può essere risarciti in maniera completa.

      CASI DI INSIDIE STRADALI
      Ecco alcuni esempi di insidia stradale e come la giurisprudenza si sia pronunciata a riguardo:
      - Impianto semaforico
      Tribunale di Firenze 23/11/94: vi è una situazione di insidia quando ad un incrocio stradale un semaforo segnali luce verde per i veicoli provenienti da una data direzione di marcia e proietti nessuna luce o luce intermittente per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia perpendicolare
      - Scala mobile
      Tribunale di Roma 21/7/83: i danni dall?utilizzo di scala mobile possono costituire insidia: l?Ente pubblico avendone la custodia, risponde dei danni subiti dal cittadino a causa della caduta (salvo caso fortuito o colpa del danneggiato)
      Per altre situazioni di "insidia stradale" vi rimandiamo all'articolo completo -> Danni da insidia stradale: come e quando ottenere il risarcimento
      *
      PARERE ONLINE*
      l'Avv. Mengoni può darvi un parere iniziale sulla risarcibilità o meno del sinistro in cui siete stati coinvolti risparmiandovi inutili spese legali e mediche tramite il servizio "Avvocato OnLine" .
      Per procedure ed eventuali costi leggete l'articolo sulle insidie stradali presente nel sito dello Studio Legale Mengoni.

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      gianluca.mengoni
    • Registrazione al CRIF e condizione di sovraindebitamento

      Suggerimenti proposti dall'avv. Gianluca Mengoni.

      Quando si richiede un prestito ad una finanziaria oppure ad una banca e si hanno dei problemi nella restituzione, quasi certamente si viene registrati nell'elenco dei "cattivi pagatori".

      Banche e Finanziarie nel momento di erogare un credito si informano sulla possibilità di ripagarlo da parte del richiedente; queste informazioni sono gestite dai registri delle centrali di rischio pubbliche e private.

      La centrale rischi della Banca d'Italia rientra nella tipologia di centrale di rischio "pubblica" e riguarda esposizioni per mutui ed aperture di credito di valore pari o superiore a € 75.000.

      Alla tipologia "privata" appartengono invece quelle società di raccordo con il sistema bancario che registrano dati per debiti da 0 ad € 31.246,00. La CRIF è certamente tra le più famose centrali di rischio private e la sua finalità, parimenti alle altre centrali, è quella di limitare i rischi nella concessione creditizia.

      La precisione, correttezza, durata di conservazione e puntualità nell'aggiornamento dei dati personali degli iscritti a questi elenchi sono regolamentati da un codice deontologico e di buona condotta.
      Istituito nel 2005, il codice si prefigge di risolvere i problemi riscontrati nella gestione dei dati raccolti.

      ISCRIZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
      Cattivi e buoni pagatori sono classificati in Crif.
      Di seguito le modalità e tempistiche di mantenimento dei dati degli iscritti regolamentato dal codice deontologico:

      • Richiesta di finanziamento: non oltre 6 mesi dalla richiesta necessaria per l’istruttoria o 1 mese in caso di opposizione o rinuncia alla richiesta.
      • Cattivi pagatori, morosità di 2 rate poi appianate: non oltre 12 mesi dalla regolarizzazione (ma non devono esserci altri inadempimenti o ritardi)
      • Cattivi pagatori, morosità superiore 2 rate poi appianate: non oltre 24 mesi dalla regolarizzazione (senza altri inadempimenti o ritardi)
      • Cattivi pagatori, morosità non appianate: non oltre 36 mesi dalla scadenza del rapporto o dall’ultima revisione,
      • Buoni pagatori, nessun ritardo: non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto.

      DEPENNAMENTO DAL CRIF
      Senza alcuna richiesta specifica il depennamento è automatico nei termini sopra detti.
      La cancellazione prima dei termini può essere richiesta dai "buoni pagatori" e il gestore deve provvedere non oltre i 90 giorni alla domanda.
      Paradossalmente non è consigliabile ai "buoni pagatori" la cancellazione prematura dal registro poichè banche e finanziarie si servirebbero del CRIF e delle informazioni classificate (storicità, dati creditizi positivi...) per erogare o meno ulteriore credito.
      Il depennamento da CRIF non avviene quando si pagano rate scadute, ma le centrali di rischio private devono provvedere tempestivamente all'aggiornamento dei dati.

      ISCRIZIONE PER ERRORE AL CRIF
      In una situazione di immotivata iscrizione ci si può rivolgere a CRIF, finanziaria o banca per ottenere una pronta cancellazione.
      Risposte non soddisfacenti o tardive da parte di queste possono portare ad un arbitrato bancario finanziario con conseguente provvedimento non vincolante ma certamente persuasivo per finanziaria o banca.
      Si può interpellare il giudice inescando un procedimento sommario subordinato alla legge della privacy 196/03 art.152 qualora la soluzione stragiudiziale non sia sufficiente.

      COME COMPORTARSI IN CASO DI SOVRAINDEBITAMENTO
      In questo caso è consigliato affidarsi ad una assistenza legale competente per organizzare un'insieme di transizioni a saldo e stralcio con i creditori e in seguito notificare al CRIF gli avvenuti pagamenti.

      Potete contattare l'avv. Mengoni per informazioni e suggerimenti sull'argomento "Crif e Sovraindebitamento" tramite il servizio "AVVOCATO ONLINE" avvocatogianlucamengoni.it/avvocato-online

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