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Sovraindebitamento: scopri come liberarti dai debiti attraverso la nuova procedura.
Grazie alla nuova procedura introdotta dalla Legge n.3/2012 oggi è possibile esdebitarsi, cioè cancellare i propri debiti o per lo meno ridurli sensibilmente.
PREMESSE
Il debitore deve trovarsi in una condizione di SOVRAINDEBITAMENTO: l'ammontare dei debiti contratti deve essere tale da impedirne un risanamento tramite i propri beni.
La casistica è molto ampia ed include situazioni come l'impossibilità di pagare un mutuo, le rate di un finanziamento, ecc...CHI HA ACCESSO ALLA PROCEDURA
- Consumatori
- Fondazioni
- Associazioni
- Piccoli imprenditori non soggetti a fallimento
- Professionisti
- Lavoratori autonomi
- imprenditori agricoli
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.)
L'Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) è l'organismo che deve essere intrpellato per poter accedere alla procedura.
Saranno costituiti presso Camere Commercio, Ordini Professionali, Comuni, Province, Regioni, nel distretto del tribunale dove il richiedente ha sede o residenza.COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PROCEDURE
- Accordo con i creditori
- Piano del consumatore
- Liquidazione beni
ACCORDO CON I CREDITORI
Procedura avviata con l'ausilio dell'O.C.C. consegnando un piano ristrutturazione del debito c/o il Tribunale, per debiti relativi ad attività professionali.
Per i tributi è contemplata una dilazione, per i crediti privilegiati il pagamento parziale.
Verificati i presupposti il Tribunale:- fissa l'udienza dei creditori;
- dispone pubblicazione decreto e proposta;
- regolamenta che non possono essere proseguite o iniziate azioni esecutive;
- omologa la proposta del debitore una volta ottenuto il consensodei creditori rappresentanti il 60% almeno del totale dei crediti
PIANO DEL CONSUMATORE
Procedura avviata da paersone fisiche (consumatori) per debiti contratti al di fuori dell'esercizio imprenditoriale.ù
Per il Piano non è necessario il consenso dei creditori, serve solo l'ok del Tribunale sull'attuabilità dello stesso.
L'O.C.C. dovrà accompagnare il Piano con resoconto dettagliato relativo a:- cause indebitamento
- diligenza del consumatore nell'adempiere agli obblighi
- motivazioni dell'inadempienza
- solvibilità degli ultimi 5 anni del consumatore
- eventuali atti impugnati dai creditori relativi al debitore
- convenienza del Piano rapportata ad una eventuale liquidazione dei beni
Il Tribunale potrà così valutare fattibilità, meritevolezza e assenza di colpa nell'assunzione di obblighi oltre la capacitò di rimborso.
Una volta omologato il Piano è vincolante a tutti i creditorie le modalità di pagamento potranno prevedere ogni tipo di forma tra cui la cessione di crediti futuri purchè determinabili (redditi da pensione, da lavoro dipendente, da locazione, ecc...)
LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
Si avvia quando non è possibile attuare il Piano o l'Accordo. Prevede:- Annullamento Accordo per fatto imputabile al creditore;
- Non omologazione per atti in frode alla legge da parte del debitore.
DOCUMENTI DA DEPOSITARE (DEBITORE)
- elenco creditori e somme loro dovute;
- elenco beni debitore
- elenco eventuali atti di disposizione ultimi 5 anni
- dichiarazione redditi ultimi 3 anni
- attuabilità del Piano (su indicazione O.C.C.)
- elenco spese necessarie correnti per sostentamento debitore e sua famiglia
- certificato stato di famiglia
VANTAGGI DELLA PROCEDURA ANALIZZANDO ALCUNE PRONUNCE DI TRIBUNALI
Per la complessità delle procedure appena descitte è necessario farsi assistere da un legale prima di interpellare l'O.C.C.
I vantaggi per il debitore sono indiscutibili: da quello esistenziale (ricominciare da zero) a quello economico.
Tutto ciò grazie alla Legge 3/2012 e del decreto attuativo DM 202/2014.
Esaminiamo alcune pronunce dei Tribunali, sia di omologazione positiva che negativa.CASO NON OMOLOGAZIONE
Tribunale di Reggio Emilia ordinanza del 11/3/2015 rigetto domanda omologazione per atto in frode ai creditori.
La Legge 3/12 prescrive di verificare prima di presentare il ricorso per avvio procedura se il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori.
Nel caso di specie il debitore con scrittura privata autenticata aveva in data 31/3/2014 costituito un trust (istituto giuridico previsto nel diritto anglosassone simile al ns fondo patrimoniale) al fine di preservare l’integrità del patrimonio personale e garantire i suoi eredi dalle sue vicende personali.
Il debitore con successivo atto attribuiva tramite trust quota di proprietà di due immobili. Com’è noto le finalità perseguite attraverso il trust possono essere anche illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di riciclaggio, di evasione fiscale, ecc... In conclusione il Giudice rileva che si tratta di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto del conferimento e pertanto, sussistendo un atto in frode compiuto dal debitore in data anteriore alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologato. A nulla rileva che i creditori abbiano dato consenso alla proposta nè la convenienza dell'accordo rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore.CASO OMOLOGAZIONE
Tribunale di Napoli decreto del 28/10/15 omologa Piano del consumatore
Nel caso di specie i debiti del consumatore erano:
– € 5.600,00 debito verso un avvocato;
– € 1.990,00 prestito personale;
– € 251.000 per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su casa di mq. 82;
Attivo del consumatore:
– saldo c/c € 143,00;
– reddito lavoro dipendente € 1.525,00
– autovettura € 1.500;
– appartamento mq. 82, stimato in seguito alla richiesta dell’OSSERVATORIO AGENZIA ENTRATE in € 125.000,00 (quasi le metà del mutuo);
– arredi casa € 1.300;
Per un debito originario di € 258.000,00 il Tribunale omologa Piano di esdebitazione con somma di € 138.000,00 e versamento di 213 rate mensili di € 650,00.CONCLUSIONI
Abbiamo volutamente riportato nelle casistiche anche un caso di non omologazione, perchè i vantaggi sono si indiscutibili, ma non sempre si hanno le condizioni per avviare le procedure sopra descritte. Lo Studio Legale Avvocato Gianluca Mengoni è a disposizione nel verificare che ci siano le condizioni per ottenere una omologazione da parte del Tribunale e nell'assistere i debitori in tutte le fasi della procedura. Contattateci utilizzando il nostro servizio "Avvocato OnLine](http://www.avvocatogianlucamengoni.it/avvocato-online)"!