per il momento, per non ingolfarvi, invio, di seguito, stralcio del ricorso.
Il sottoscritto . . .
[CENTER][CENTER]premesso[/CENTER][/CENTER]
Che il 29/10/08 gli veniva notificato, “avviso in rettifica” . . . per l’ importo complessivo di € 342 così composto: € 245,39 quale differenza d’imposta, € 73,62 quale sanzione, € 18,10 quali interessi, € 5,16 quali spese di notifica, riferito all’anno solare d’imposta duemilasei,
[CENTER][CENTER]ricorre[/CENTER][/CENTER]
avverso detto avviso per i seguenti
[CENTER][CENTER]motivi[/CENTER][/CENTER]
Non gli è stata notificata la rendita catastale effettiva ed egli ha dovuto basarsi sulla rendita presunta - richiesta all’atto dell’assegnazione dell’appartamento - e fornita oralmente dall’Ufficio Tecnico del comune di Napoli.
Orbene, l'avviso di accertamento Ici emanato dal Comune è illegittimo se non è stata notificata al contribuente la rendita catastale definitiva. In tal senso si espresse anche la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa con Sentenza n. 253/4/02 in accoglimento del ricorso di un contribuente il quale aveva contestato l'accertamento d'ufficio emanato dal Comune, per la mancata notifica del provvedimento attributivo della rendita catastale da parte dell'Ufficio territoriale.
Ancora, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 56/10/03, ha confermato che l’I.C.I. è dovuta dal momento in cui è notificata la rendita catastale e non è possibile recuperare la differenza di imposta tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto per gli anni d'imposta pregressa. La rendita risulta un dato giuridicamente inesistente fino a che non legalmente resa nota all'interessato: solo dalla data di notifica è dovuta la differenza di imposta tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita.
***Perdippiù, come da sentenza 19.12.2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sezione VII (Sentenza n. 67/2003) si è ribadito che gli avvisi di accertamento o di liquidazione, basati su rendite catastali notificate al contribuente successivamente all’1.01.2000, sono illegittimi e, quindi, deve essere censurato l’operato del Comune impositore volto al recupero dell’eventuale differenza di imposta. Tra l’altro, l’ente impositore non può legittimamente richiedere al contribuente nemmeno la differenza di imposta riferibile alle annualità anteriori alla data di notifica delle rendite catastali. ***
Il sottoscritto ritiene utile citare anche che, in base all'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le modifiche delle rendite catastali hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello cui la liquidazione si riferisce, con la conseguente irretroattività delle rendite catastali attribuite dall'Ute. (Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 207/8/02).
[CENTER][CENTER]Per questi motivi[/CENTER][/CENTER]
piaccia a codesta On.le Commissione tributaria di sospendere l’esecutorietà dell’atto e di riconoscere la nullità dell’atto impugnato, con condanna dell’Ente impositore ex art. 69, D.lgs. n. 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.
Allega copie di:
avviso in rettifica
prospetto analitico di calcolo