salve, per la malattia relativa al co.co.pro, ti post la normativa.
Saluti dovi

Dal 2007 anche per i collaboratori valgono le norme per i lavoratori subordinati in ordine alla corresponsione dell?indennità di malattia.
In particolare tale indennità spetta agli iscritti alla gestione separata e cioè ai collaboratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, (che nel settore privato sono i soggetti per i quali non è vincolante la conclusione di un progetto) che nei 12 mesi precedenti l'evento abbiano accreditato all?Inps almeno 3 mesi di contribuzione e il cui reddito non sia stato superiore al 70% del massimale contributivo.

Adempimenti del collaboratore
La tutela in questione si realizza a condizione che il collaboratore disponga di un certificato medico attestante la malattia e lo spedisca all'INPS ed al datore di lavoro (committente), entro 2 giorni dal rilascio.
Tale l?adempimento, infatti, è indispensabile per poter avere diritto all'indennità di malattia e per consentire all?Inps di poterla corrispondere.

Perdita dell?indennità
Qualora il lavoratore, per una qualsiasi ragione, non presenti o invii oltre il suddetto termine tale documentazione, perde l'intera indennità per le giornate di ritardo, salvo che non dimostri un valido motivo giustificativo del ritardo stesso.

**Pagamento dell?indennità
**Per il pagamento dell'indennità il collaboratore deve presentare domanda all'Inps su apposito modello MOD.MAL.2/GEST.SEP nel quale deve indicare la durata del rapporto o dei rapporti di lavoro di cui è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l'insorgere della malattia, nonché l'ammontare dei compensi lordi che gli sono stati corrisposti nell'anno di insorgenza stessa della malattia ed in quello precedente ed allegare al suddetto modello di domanda una copia del contratto di lavoro.

Stesse disposizioni dei lavoratori subordinati
Le disposizioni hanno esteso ai co.co.co e co, co. pro. sia i diritti dei lavoratori dipendenti sia i relativi obblighi. Ne consegue che eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale sono sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati.
Pertanto durante la malattia il collaboratore deve rispettare le fasce orarie di reperibilità previste per i lavoratori dipendenti (dalle ore 10 alle 12 e dalla 17 alle 19) per consentire al committente o all'INPS stesso i controlli in merito allo stato di malattia.

**Erogabilità dell?indennità di malattia
**L'indennità di malattia che spetta al collaboratore è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per ricovero ospedaliero per gli iscritti alla gestione separata.
La malattia viene pagata per un numero massimo di giornate pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e, in ogni caso, per almeno 20 giorni.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell'ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia.
Pertanto il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni, cioè 1/6 di 365.
Per i collaboratori che hanno lavorato meno di 120 giorni nell'anno precedente, il limite annuale minimo indennizzabile è pari a 20 giornate.

Quando non spetta l?indennità di malattia
L?indennità di malattia non spetta quando lo stato di indisposizione è di durata inferiore ai 4 giorni.
Al contrario, la malattia è indennizzata completamente (compresi i primi tre giorni di malattia) se ha una durata superiore a quattro giorni o se si tratta di eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso.

Il calcolo dell?indennità di malattia
L?indennità di malattia si calcola per le malattie iniziate nell?anno 2007 entro il massimale contributivo 2007 (Euro 87.187,00) nel modo seguente:

a) Si divide il massimale per 365 giorni; quindi l?indennità sarà calcolata su euro 238,87 e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l?evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l?evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l?evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

b) L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

c) Nei casi di degenza ospedaliera, la prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata è autonoma ed aggiuntiva rispetto all?indennità già prevista.