Salve liznera,
non è vero che lo statuto dice poco, anzi permette in pratica il recesso del socio, che in una società di persone non è per niente scontato. Il fatto che si sia voluto avvalere di questa possibilità non significa che non abbia diritto al valore della quota. Quella deve esser valutata al momento della domanda di recesso ma deve essere pagata entro qualche mese dallo stesso. Bisogna quindi redigere una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della quota. Come già detto la situazione straordinaria differisce dal bilancio oridnario redatto ad una data specifica (31/12). In realtà c'è un altra grande differenza che nella risposta precedente ho omesso perchè per la mia esperienza difficilmente riguarda le società di persone. Ossia vanno rivalutati, solo ai fini della valutazione del valore della quota, evenutali beni (es. tipico un immobile) di proprietà della società che contabilmente hanno un valore nullo o comunque inferiore a quello reale e l'eventuale avviamento. E' poi preciso itneresse del socio che recede dalla società che siano effettuati gli ademipenti pubblicitari stante le responsabilità solidale dei soci. Saluti
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