La situazione che descrivi è assai complicata, pertanto primo consiglio è di vedere il tutto con un legale in carne e ossa, che possa accedere all'intera documentazione!
Cercherò, per quanto possibile, di esserti d'aiuto dandoti alcune dritte di carattere generale...

bisogna capire se il prestito è stato erogato alla società o personalmente a tuo cognato o ancora contratto da tuo cognato nell'interesse della famiglia;

nel primo caso non sempre le persone fisiche rispondono personalmente dei debiti contratti dalla società di cui sono soci: bisogna vedere se si tratta di società di capitali o di società di persone...in questo secondo caso, per esempio in una sas, solo i soci accomandatari rispondono illimitatamente dei debiti sociali;

le eredità, ai sensi dell'art. 179, co. I, lett. b, c.c., non rientrano nella comunione legale, in quanto sono considerati beni personali: ciò potrebbe essere irrilevante qualora tua sorella sia socia illmitatamente e solidalmente responsabile delal società;

qualora il prestito sia stato erogato personalmente a tuo cognato, i beni personali di cui è titolare tua sorella non sono aggredibili, perchè ai sensi dell'art. 179 c.c. (v. supra) non ricadono nella comunione. Si potrebbe peraltro seguire un'altra via: l'art. 190 c.c. prevede infatti che, qualora un debito sia stato contratto da un coniuge nell'interesse della famiglia (da provare in giudizio), i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando si dimostra che i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Spero di esserti stato d'aiuto.

Paolo.