Buongiorno e benvenuto nel forum,
operando quale impresa individuale i tuoi compensi per prestazioni di consulenza ()* non saranno soggetti a ritenuta d'acconto.
(*) = NB la consulenza non dovrà logicamente trascendere in prestazioni di:
agenzia;
commissione;
mediazione;
rappresentanza di commercio;
procacciamento d'affari;
poichè altrimenti sarà applicabile la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73 ad opera dei committenti sostituti d'imposta.
Paolo.