63 par. 1 CBE;
35 USC 154;
[...]
chrisam
@chrisam
Post creati da chrisam
-
RE: Brevetto, proprietà intellettuale o altro?
-
RE: Brevetto, proprietà intellettuale o altro?
Non ci siamo capiti: brevetto e proprietà intellettuale non sono alternativi; il brevetto è uno dei tanti diritti di proprietà intellettuale (insieme a marchi, diritto d'autore etc.).
Il social network è una struttura complessa che unisce molteplici elementi suscettibili di tutela giuridica: il segno distintivo, l'interfaccia grafica, il software, determinati "procedimenti" e molto altro ancora. Negli esempi che fai non esiste un brevetto "onnicomprensivo" ma veri e propri portafogli di brevetti che si intrecciano poi con gli altri diritti di proprietà intellettuale. In Facebook ad esempio abbiamo un marchio registrato, l'interfaccia grafica tutelata con il diritto d'autore, il software a cavallo tra diritto d'autore e brevetto, procedimenti etc..
Ti consiglierei in primo luogo di visitare una comune banca dati brevettuale (es. Espacenet): si tratta di un'operazione molto utile che ti consentirà di eseguire una piccola ricerca di anteriorità (può essere che qualcuno ti abbia battuto sul tempo!), una verifica sullo stato dell'arte (ricorda che per brevettare è richiesto un "inventive step") e un rapido studio della struttura di una domanda brevettuale.
Una volta chiarite le idee (anche a livello di business plan) dovrai richiedere una consulenza. -
RE: Brevetto, proprietà intellettuale o altro?
Attenzione: sotto il cappello della "proprietà intellettuale" si celano istituti molto diversi tra loro. In modo molto sommario vanno distinti i diritti titolati (marchi, brevetti e simili) e quelli non titolati (diritti d'autore e connessi): i primi vengono concessi al termine di un procedimento amministrativo mentre i secondi sorgono automaticamente con la creazione dell'opera. Da quello che scrivi non è del tutto chiaro il campo in cui ci muoviamo (il software ad esempio si colloca in un crocevia di tutele in cui il diritto d'autore è ancora centrale). La spedizione via pec consente di assicurarsi una prova dell'avvenuta creazione in una certa data: per il diritto d'autore è sufficiente! Non così per il brevetto: requisito essenziale è la novità! Se l'invenzione dovesse cadere in pubblico dominio ti giocheresti la possibilità di brevettarla! Nell'immediato il consiglio è di predisporre e far sottoscrivere a qualunque interlocutore un comunissimo accordo di riservatezza. Evita ovviamente di bruciarti la novità pubblicando articoli o tenendo conferenze. Per la tutela invece non puoi prescindere dalla consultazione di un consulente specializzato.