748 cc:
"In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa (1150).
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile"
esempio valore casa alla donazione 100mila, valore migliorie 20 mila: valore da imputare alla collazione 100 mila meno 20 mila anche se in quel momento la casa quota su mercato 150mila.
Quindi non solo le migliorie non si computano ma addirittura si deducono.
saluti