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Immobile donato soggetto a collazione
Buongiorno mi han detto che gli immobili ricevuti in donazione da un figlio possono essere soggetti all'azione di collazione, per cui rientrano nell'asse ereditario, come anticipo di una successione ereditaria e concorrono alla formazione del patrimonio del defunto che viene diviso tra gli eredi.
In tal caso, le spese di ristrutturazione sostenute dal donatario coerede vengono conteggiate e detratte dal valore dell'immobile o no?
In altre parole, se l'immobile ricevuto dal donatario vale per esempio 50 mila euro e questi sostiene spese di ristrutturazione per altri 50 mila euro, al momento della successione ereditaria, l'immobile conferito per collazione vale 100 mila euro meno le spese di ristrutturazione, tra l'altro indispensabili, dato lo stato d'uso dell'immobile, oppure vale 100 mila euro e il donatario si vede costretto a conferire alla successione anche la quota della relativa ristrutturazione da lui pagata con soldi suoi?
Ringrazio per la vostra risposta
Cordiali saluti
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buongiorno
io mi trovo nella stessa sua situazione, mi sono iscritto apposta stasera risponderle. Ho ricevuto in donazione un piccolo appartamento di poco valore e ho speso circa due terzi del suo valore per fargli una buona ristrutturazione generale. Ora pero mi chiedo se all'apertura della successione mia sorella dovesse andare dall'avvocato, mi chiedo dicevo se il valore della casa che riporto nella successione di mio padre, è al lordo dei lavori che ho fatto fare a mia completa spesa. mia sorella non ha speso nulla per ristrutturarlo e ora si troverebbe a ricevere una regalia avendo a disposizione la metà del valore dell'appartamento il quale però vale ovviamente molto di + di quanto valeva al momento della donazione dato che io ho fatto rifare i pavimenti, il bagno, l'impianto idrico e di riscaldamento, i serramenti, gli intonaci e la pittura Prima me l'avevano valutato meno della metà di quanto me l'hanno valutato oggi malgrado la crisi. Sempre valori bassi intendiamoci, ma pur il doppio di quanto valeva quando l'ho ricevuto in donazione. Grazie per le vostre risposte, la saluto e vi saluto tutti ringraziandovi per la vostra attività in questo forum.
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748 cc:
"In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione (456, 1150).Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa (1150).
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile"
esempio valore casa alla donazione 100mila, valore migliorie 20 mila: valore da imputare alla collazione 100 mila meno 20 mila anche se in quel momento la casa quota su mercato 150mila.
Quindi non solo le migliorie non si computano ma addirittura si deducono.saluti