avrebbe potuto lasciare l'immobile in usufrutto ma se ciò avesse leso la legittima - cioè la quota del patrimonio ereditario che spetta necessariamente a taluni soggetti definiti eredi legittimi tra cui i figli - i soggetti danneggiati avrebbero potuto impugnare la disposizione testamentaria
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RE: usufrutto
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RE: problemi prestito bancoposta
Gentile Utente,
innanzitutto sarebbe opportuno sapere se aveva dato, al momento della stipula del contratto di finanziamento, autorizzazione al pagamento a mezzo RID ed inoltre sarebbe necessario verificare come il contratto disciplina l'ipotesi di accumulo di rate non pagate.
E' possibile che la società erogatrice del finanziamento abbia carpito dal suo conto (se autorizzata tramite rid) sia le rate per le quali era in ritardo che gli interessi di mora.Per chiarire il tutto è fondamentale verificare come il contratto disciplini l'ipotesi di mancato pagamento di più rate.
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RE: Informazioni su debito
infatti non credo che possa fare molto il creditore.
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RE: Informazioni su debito
gentile utente,
pariamo dalla fine...i genitori del suo ragazzo non rischiano nulla. Nel nostro Ordinamento Giuridico il debitore risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio (non di altri) presente e futuro.
Se vuole un consiglio, vista la situazione, a mio avviso se il creditore ha assunto un comportamento del genere e non ha in mano nulla di scritto che possa giustificare un prova del credito (fatture ecc ecc) io nonpagherei nulla e soprattutto non firmerei alcuna cambiale.
L'unica cosa che potrà fare il creditore una volta rivoltosi ad uno studio legale sarà emettere una fattura con l'esatto importo che è dovuto e dargliela in comunicazione e se non viene pagata provvederanno a sollecitare il pagamento giungendo all'ultima possibilità che è quella di chiedere un Decreto Ingiuntivo di pagamento basato sulla fattura emessa.
Questo è ciò che può accadere. -
RE: Quale eredità spetta per Assistenza a genitori Anziani?
i Naturali sono i figli nati fuori dal matrimonio e gli ascendenti sono la categoria di parenti da cui il soggetto discende (nonni)
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RE: infortunio scolastico
Gentile Utente,
ha tutte le ragioni per poter agire legalmente nei confronti dell'ìstituto scolastico e delle singole maestre.
Esiste in capo agli insegnanti e di riflesso sull'intero istituto scolastico una responsabilità di custode degli alunni nel corso dell'orario di lezione...ciò vuol dire che gli insegnanti devono controllare e cercare di evitare qualsiasi evento che possa procurare danni a questi...nel caso di specie vi è stata ( a naso ovviamente ) un evidente negligenza dell'insegnante che non avrebbe dovuto permettere al bambino di avvinarsi a tale albero proprio perchè pericoloso e per la responsabilità di custode di cui sopra.
Pertanto, Le consiglio di citare in giudizio l'istituto scolastico e l'insegnante al fine di avere il risarcimento dei danni fisici e non subiti dal bambino.
Saranno poi le controparti a dover dimostrare ( provandolo ) che si è trattato di un evento " non normalmente prevedibile".Sicuramente l'Istituo una volta citato in giudizio chiamerà a sua volta in giudizio la compagnia assicurativa per essere garantita nel caso perdesse la causa ed è probabile, viste le titubanze da lei descritte, che possa anche decidere di pagare per evitare il processo.
Questo è il mio parere.Saluti.
Avv. Luciano Castaldi
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RE: Quale eredità spetta per Assistenza a genitori Anziani?
Gentile Utente,
in tema di successioni mortis causa il principio sovrano è che è la volontà del del cuius (ovvero il soggetto della cui eredità si parla) ad essere assoluta e vincolante.
Questo vuol dire che se c'è un testamento si dovrà fare riferimento solo a questo che avrà come unico limite la quota legittima ovvero una quota del patrimonio (1/4) che deve essere riservato ad alcuni soggetti tra cui i figli.
A parte il vincolo della legittima, il testatore non ha alcun vincolo da dover rispettare essendo padrone di disporre come ritiene delle sue sostanza per il periodo in cui avrà cessato di vivere.Se non vi è un testamento allora nel patrimonio del de cuius succederanno gli eredi leggittimi secondo una gradualità che è disciplinata dal codice civile (coniuge, figli legittimi, adottivi, naturali, ascendenti ecc ecc).
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RE: comunicazioni inviate da studio legale senza mandato
Gentile Utente,
è evidente che lo studio legale cui si è rivolto ha agito come Suo falsus procurator essendo privo di mandato.
A questo punto la sua scelta di contestare il contenuto delle comunicazioni fatte da tale studio legale è stata corretta anche perchè in assenza si sarebbe potuto parlare di una tacita ratifica dell'operato del suo ex legale.
Comunque, l'operato di tale studio legale non rappresenta la prassi corretta ...anzi...in teoria potrebbe esprire un'azione di responsabilità verso tale studio legale se cosi stanno i fatti.
Le comunicazioni vanno sempre concordate con il cliene ed è cosa giusta che il Cliente non soltanto legga ma sottoscriva, almeno la prima comunicazione, confermandone il contenuto.
Saluti.
Avv. Luciano Castaldi -
RE: Acquisto casa perdita caparra o azioni legali dall' agenzia
non si preoccupi ...il "venditore" non può farle nulla.
Saluti -
RE: atto di precetto
E' necessari che l'Avv.to del Creditore depositi in Tribunale l'Istanza di rinuncia all'esecuzione a seguito della quale il Giudice dell'Esecuzione emetterà un Decreto dichiarando cessata l'esecuzione....una copia conforme dell'Istanza e del Decreto va poi portata in banca per sbloccare i conti
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RE: Acquisto casa perdita caparra o azioni legali dall' agenzia
è una pretesa infondata giuridicamente a meno che nel contratto da lei sottoscritto in origine non sia previsto che l'importo per la mediazione fosse dovuto indipendentemente dall'esito della compravendita.
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RE: delega in bianco
Gentile utente,
quello che Lei ha sottoscritto è un mandato con procura alle liti ex art. 82 codice di procedura civile così detto: a margine dell'atto ..... ossia al centro della pagina che attualmente è in bianco verrà stampato l'atto introduttivo del giudizio che andrete ad instaurare (o nel quale dovrà difendersi) e che sarà, quindi, corredato della necessaria procura alle liti, a margine del foglio, da lei sottoscritta e della cui firma il suo legale provvederà all'autentica.
Per prassi e per praticità questo viene fatto sottoscrivere al cliente quando ancora l'atto non è stato stampato altrimenti dovreste tornare ogni volta allo studio ad ogni stampa anche per quelle di prova dell'atto stesso.
Ovviamente, sarà cura del Suo legale darle conoscenza dell'atto completamente redatto una volta completato e prima di incardinare il Giudizio.
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RE: rinuncia eredità
si può farlo ed ha dieci anni di tempo dall'apertura della successione ovvero dalla morte del de cuius.
La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non voler acquistare l'eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.
La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l'eredità. Il chiamato all'eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall'apertura della successione. -
RE: quesito legale
si...si può parlare di furto o di appropriazione indebita
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RE: Acquisto casa perdita caparra o azioni legali dall' agenzia
non si preoccupi ci sono tutti gli spazi per potersi difendere.
Innanzitutto, come premessa, le consiglierei di andare da un Collega delle sue parti il quale sicuramente potrà attivarsi nel concreto.Ad ogni modo mi pare di capire che la stipula del contratto definitivo, e quindi il versamento delle ulteriori somme, era subordinato ad una condizione ben precisa che consiste nell' "ottenimento del mutuo"...ora è palese che la sua controparte interpreta in modo errato tale condizione contrattuale ritenendo che la stessa sia compiuta dal momento che una banca, indipendentemente dalla volontà e dalle possibilità del richiedente il mutuo, ha espresso la possibilità di concederle un mutuo.....seguendo questa tesi, per assurdo, vorrebbe dire che se una Banca Le avesse detto " Le concedo il mutuo ma lei mi deve pagare 10 mila euro al mese" e lei avesse giustamente rifiutato avrebbe dovuto comunque acquistare la casa...è evidente che tale tesi è infondata.
La condizione contrattuale da Lei descritta va interpretata nel modo corretto ed ispirato alla buona fede contrattuale ricercando l'esatto significato della stessa che consiste non nel puro e semplice parere positivo della banca a concederle il mutuo ma nel concretizzarsi di un vero e proprio contratto di mutuo tra lei e la banca concedente il mutuo ...cosa che può accadere solo ed esclusivamente quando vi è un incontro di volontà ovvero quando alla proposta della banca consegue la sua accettazione.
Dunque, se fossi in Lei non sarei affatto preoccupato.
Mi raccomando non paghi nulla (se le viene chiesto) e si rivolga ad un Collega di Udine (mi pare di capire che è di quelle parti) e sicuramente andrà tutto per il meglio.In bocca al lupo
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RE: pagare l'avv. in anticipo?
tra cliene e professionista vige il principio proprio dei contratti di prestazione d'opera intellettuale ex art 2222 e ss del cod. civ. per cui le parti possono liberamente pattuire il compenso (anche in deroga ad eventuali tariffe) e le modalità di pagamento.
Tutto ciò, rispetto alla professione forense, va contemperato con la forma scritta necessaria di ogni forma di accordo che deroghi al Tariffario forense.Dunque, in questo caso l'accordo che potremmo definire a forfait può anche essere definito legittimo (se le parti - entrambe - sono d'accordo anche rispetto al pagamento anticipato) purchè il tutto sia versato in un accordo scritto in assenza del quale qualsiasi accordo è nullo e si applicherà il tariffario che per sua essenza non può essere utilizzato per un'attività non ancora espletata perchè relativo all'effettiva attività compiuta dal professionista e non rispetto a quella "previsionale".
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RE: Postuma decennale non consegnata
si assolutamente ...è necessario incardinare un procedimento d'urgenza per ottenere la consegna.
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RE: Postuma decennale non consegnata
Guardi, comprendo la sua situazione.
Io diffiderei la controparte a mezzo racc.ta a/r a cosegnare immediatamente la documentazione necessaria entro un termine massimo di 15 giorni ed in assenza di un riscontro positivo provvederei immediatamente in sede giudiziale con un ricorso ex art. 700 cpc per ottenere un provvedimento d'urgenza da parte del Tribunale che ordini la consegna della documentazione per poi procedere ad una eventuale domanda risarcitoria.
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RE: Decreto ingiuntivo su cedolino
Gentile Utente,
la strada del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è praticabile.
La differenza tra un normale Decreto Ingiuntivo ed uno provvisoriamente esecutivo è che nel primo caso l'ingiunto può fare opposizione all'ingiunzione entro 40 gg dalla notifica ed in assenza di opposizione il Decreto Ingiuntivo diviene titolo esecutivo mentre nel caso del Dec. Ing. Provv. Esec. abbiamo un provvedimento che è sin da subito un Titolo Esecutivo e come tale strumento per dare luogo ad esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.
Ovviamente la concessione della provvisoria esecutorietà, al di fuori dei casi di crediti fondati su cambiali o assegni, è rimessa alla discrezione del Giudice che valuterà la potenziale lesione del diritto di credito ed emetterà o meno un Dec. Ing. Provv. Esec..
Inoltre, il Debitore potrà in ogni caso fare opposizione, che in questo caso si qualifica opposizione all'esecuzione e non opposizione al dec. ing., con la quale potrà far valere sia eventuali vizi procedurali che l'illgittimità del credito vantato (ovviamente se ve ne sono i presupposti).
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RE: finanziaria
allora in merito alle sue perlplessità:
se Lei ha interesse a proseguire nel rapporto contrattuale allora Le consiglio la diffida perchè in questo modo se la controparte entro i quindici giorni adempie il contratto "riprende" la sua normale vita.
Se invece Lei a questo punto ritiene, visti gli innumerevoli inadempimenti della controparte, di non voler proseguire con il contratto allora non rimane che chiedere solo ed esclusivamente lo scioglimento del contratto tramite Sentenza in Tribunale.
Per le altre sue perplessità in merito al contratto senza leggerlo comprenderà che mi è difficile darle dei pareri sufficientemente fondati