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    avv.creaco

    @avv.creaco

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    Post creati da avv.creaco

    • RE: cambiali protestate prive di codice fiscale

      A mio avviso il problema è il seguente:

      La semplice indicazione del nome senza dati univoci di riconoscimento (codice fiscale ecc) basta a soddisfare il requisito dell'indicazione del debitore?

      Se si allora si può andare di precetto o DI a seconda dei casi senza correre rischi.

      Se no, la cambiale mi sa proprio sia nulla.

      Infatti l'indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare è prevista come elemento essenziale e quindi a pena di nullità.

      Visto che a quanto ho capito il nome c'è ma non vi è una univoca riconducibilità ad un soggetto data da elementi certi come il CF o data di nascita e via discorrendo, il problema circa la nullità me lo porrei 🙂

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      avv.creaco
    • RE: cambiali protestate prive di codice fiscale

      se la cambiale è nulla vale sia per il DI, sia per il precetto.

      Se vuole TENTARE il recupero della somma - a prescindere dalla nullità che potrà in ogni caso essere fatta rilevare - le vie sono quelle come le ho descritte.

      In ogni caso, visto che ritiene di sapere già tutto, cosa lo chiede a fare un consiglio?

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      avv.creaco
    • RE: cambiali protestate prive di codice fiscale

      Va bhe, io il mio parere te l'ho dato 🙂

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      avv.creaco
    • RE: cambiali protestate prive di codice fiscale

      Ribadisco: anche se le cambiali non sono protestate - se devi agire contro l'obbligato diretto - puoi fare direttamente il precetto; se invece devi agire contro un obbligato di regresso devi andare di D.I.

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      avv.creaco
    • RE: locazione commerciale: conduttore moroso irreperibile

      tutto si può fare: cosa fondamentale è che, non appena raggiungete un accordo scritto nero su bianco - ti consegni contestualmente le chiavi dell'immobile e che, di tale consegna, vi sia menzione nel suddetto accordo!

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      avv.creaco
    • RE: locazione commerciale: conduttore moroso irreperibile

      SI, è esattamente come dici tu; se si presenta e paga: arretrati, interessi e spese legali ha facoltà di restare (ma questo giochetto può provarlo una sola volta).

      Se non paga, non si presenta o presentandosi non si oppone, il giudice - in udienza stesso (in teoria, in pratica può passare qualche giorno) convalida lo sfratto.

      Proprio per questo - trattandosi di tempi - ti consigliavo lo sfratto per morosità; questa infatti è una procedura sommaria e pertanto più veloce di altre soluzioni.

      Certo, se riuscite a trovare un accordo ovviamente sarebbe ancora più veloce e meno dispendioso 🙂 ma da quello che ho capito il conduttore è irreperibile, quindi - visto che non puoi andare li, forzare il lucchetto e riprendere così possesso dell'immobile - lo sfratto resta la procedura più veloce e più sicura.

      Senza contare che se non paga, avrai poi un titolo per richiedere i canoni arretrati più le spese legali (il che non guasta 🙂 )

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      avv.creaco
    • RE: locazione commerciale: conduttore moroso irreperibile

      io procederei con un normale sfratto per morosità affinchè l'U.G. possa riimmetterti al più presto in possesso dell'immobile.

      Ovviamente, per tutelarsi da qualsiasi evenienza, con la medesima citazione si chiede contestualmente la risoluzione per inadempimento.

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      avv.creaco
    • RE: cambiali protestate prive di codice fiscale

      Nella cambiale è indicata la data e il luogo di nascita del debitore? se si non c'è bisogno del codice fiscale.

      Comunque quello che prospetti tu va bene se devi agire contro obbligati di regresso (D.I. provvisoriamente esecutivo).

      Nel caso tu debba agire direttamente contro l'obbligato principale, puoi fare direttamente il precetto anche se la cambiale non è protestata.

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      avv.creaco
    • RE: problemi con un vicino prepotente

      Ogniuno può fare ciò che vuole subendone le relative conseguenze ovviamente.

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      avv.creaco
    • RE: Beni pignorabili

      Il rischio che i beni vengano pignorati esiste in ogni caso; determinate casistiche di legge prevedono espressamente la revoca degli atti posti in essere per "frodare" i creditori.

      Il tutto va valutato caso per caso e dal tipo di "trasferimento" della proprietà dei beni che si è utilizzato.

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      avv.creaco
    • RE: codice procedura civile

      Assolutamente; se il tuo avvocato ha ritenuto così di certo ha i suoi buoni motivi.
      Non si perdono le cause perchè mancano le memorie.

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      avv.creaco
    • RE: problemi con un vicino prepotente

      Caro Marco,

      Senza ombra di dubbio Carabinieri in primis ma ti avverto che una volta montata solo con un'azione legale potrai farla rimuovere; difatti lui, con questa azione ha preso "possesso" di una porzione di terreno quindi, per estrometterlo, l'unica cosa da fae è l'azione legale appropriata.

      Con questo mi ricollego a quanto detto da ziobudda: purtroppo la risposta alla tua domanda è NO. In effetti il possesso è uno stato di fatto GIURIDICAMENTE TUTELATO per cui, un'azione come quella che prospetti tu, potrebbe paradossalmente legittimare il vicino cafone ad un'azione nei tuoi riguardi!

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      avv.creaco
    • RE: eredità, figli di un dio minore e altro...

      Eh no, questo è da escludere purtroppo.
      L'unica via sicura, anche se non velocissima, è quella prospettata pocanzi.

      A mò di tentativo l'unica cosa che da fare, in via deltutto informale, è quella di far leva sugli altri comproprietari utilizzando questo deterrente della vendita forzata... magari per scampare il pericolo intavoleranno qualche trattativa.

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      avv.creaco
    • RE: scrittura contratto

      Di nulla 🙂

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      avv.creaco
    • RE: eredità, figli di un dio minore e altro...

      In questo caso è difficile che si parli di soccombenza, almeno che gli altri non si oppongano.
      In ogni caso è da tener presente il valore dell'immobile (in questo caso) e l'effettivo ricavato... si ricordi - infatti - che un bene immobile venduto all'incanto sarà aggiundicato quasi sicuramente a un prezzo inferiore al suo effettivo valore 🙂

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      avv.creaco
    • RE: eredità, figli di un dio minore e altro...

      Per quanto riguarda la "monetizzazione" della casa... bhe, siamo di fronte ad una comunione di beni e, come tale, può essere sciolta in qualsiasi momento anche giudizialmente; quindi poco importa se gli altri non hanno intenzione di acquistare la tua quota o se sono impossibilitati a farlo.
      Ricorrendo ad un giudice si può imporre la vendita all'asta e la distribuzione del ricavato (in ogni caso procedura lunga).

      Per quanto riguarda la mediazione... nel 90% è solo una perdita di tempo perchè può capitare un mediatore compentente come può capitare il ragazzino inesperto... quindi lascio a te le conclusioni, anche se - purtroppo - per alcune materie è obbligatoria; ma ciò si risolve essenzialmente in una "diluizione" dei tempi del giudizio poichè alla fine sempre li si andrà.

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      avv.creaco
    • RE: scrittura contratto

      dall'entità delle somme ovviamente.

      Nel caso di prestazioni periodiche invece si tiene conto di una annualità; ad esempio: un contratto di locazione con un canone di 250 € mensili, varrà ai fini della parcella 3.000 € (250 x 12).

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      avv.creaco
    • RE: scrittura contratto

      Se ho capito bene a cosa ti riferisci è il "valore" della pratica e la percentuale è quello che ti può chiedere l'avvocato.
      Ad esempio, su un valore ipotizzato di 5200 secondo le parcelle ti possono chiedere dai 156 ? ai 312 ?.

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      avv.creaco
    • RE: scrittura contratto

      Non c'è bisogno di deposito dal notaio.

      Per quanto riguarda i costi, credimi, dipende da professionista a professionista ma in ogni caso, per farti un'idea, puoi dare occhio al tariffario vigente: htt p://www .morettiebertucci.it/MB%20pdf/tariffeforensisito.pdf (la cosa che interessa te è a pag 78 mi pare).

      Comunque ormai le tariffe non sono più obbligatorie quindi ogni professionista potrà farti il "suo" prezzo, che però dè piuttosto minore e non maggiore.

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      avv.creaco
    • RE: scrittura contratto

      Di qualsiasi genere; per questo dico che serve attenzione... soprattutto quando si stipula un contratto.

      Non per tirare l'acqua al mio mulino, ma è ovvio che un contratto scritto da un professionista, ad hoc per il tuo caso, non ha nulla a che vedere con un modello prestampato che puoi travare su google e che non si sa bene chi l'abbia scritto, se ha competenza in materia e senza voler tener conto del fatto che per forza di cose sarebbe una scrittura "generale" applicabile ad una grande quantità di casi e, per questo, potrebbe trascurare particolari che invece a te gioverebbero attenzionati.

      Il fai-da-te in questo campo può sembrare una facile via per risparmiare, ma se sorgono problemi la prospettiva cambia radicalmente 🙂

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      avv.creaco