Ciao,
ho cominciato a seguire con molto interesse le implicazioni che ha la legge sul diritto d'autore sulla pubblicazione di immagini sul web a partire dalla nota vicenda che ha coinvolto il sito Homolaicus all'inizio del 2007.
Ho notato che, superficialmente, si tende a parlare quasi esclusivamente della legge suddetta che però non è la sola a porre dei limiti all'utilizzo delle immagini in Internet. Infatti il Codice dei beni culturali e del paesaggio pone vincoli ancora più generici ed altrettanto restrittivi.
La legge sul diritto d'autore vincola il webmaster a non pubblicare opere artistiche ed architettoniche di autori morti da meno di 70 anni, sempre che non si paghino i diritti dei detentori del copyright (alla SIAE ad esempio).
Il Codice dei Beni culturali regola invece la riproduzione di opere artistiche ed architettoniche. Per la loro riproduzione è richiesta la preventiva autorizzazione del capo dell'Istituto (Museo, Soprintendenza, ...). La pubblicazione di fotografie comporta in genere il pagamento di un canone di concessione. Si parla in questo caso di tutte le opere e non solo quelle i cui autori sono morti da meno di 70 anni. Non è ben chiaro se la normativa è da applicare solamente alle opere custodite nei Musei ... cosa peraltro non di poco conto !
Il nuovo disegno di legge S1861 approvato recentemente al Senato porta sicuramente delle sostanziali novità ma saranno i decreti attuativi a definire, nei particolari, come applicare correttamente la norma in questione (al momento non si sa quando verranno emanati).
Come dice "autodafe" la norma sembra essere pensata proprio per mettere al sicuro Wikipedia .... chissà come saranno interpretate le donazioni (lucro indiretto?)