Salve a tutti,
può sicuramente interessare questo link :
garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1526724
è una semplificazione della legge sulla privacy relativa all'invio di mail.
In particolare :
**3. Il consenso
**Il Garante, con riferimento al consenso (art. 23), considerati i princìpi di efficacia e proporzionalità e in relazione agli artt. 2, 18, 24 comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, intende anche prescrivere a tutti i titolari del trattamento pubblici e privati alcune misure opportune affinché non richiedano il consenso nei vari casi in cui esso non deve essere richiesto (dai soggetti pubblici) o è superfluo (per i soggetti privati). Ciò, in particolare, quando:[INDENT] a) il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o normativi o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili;
b) i dati trattati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato (v., per i presupposti relativi a ciascuno dei predetti casi, l'art. 24, comma 1; v. anche l'art. 18, comma 4).
[/INDENT]da cui si deduce che per indirizzi presenti su elenchi categorici non è necessario il consenso.
Qualcuno ha un'opinione diversa al riguardo ?