• User Attivo

    In teoria un indirizzo email è un dato personale, e per trattare i dati personali (ad esempio la raccolta e la memorizzazione in un DB) è necessario inviare l'informativa. Se poi vuoi usarlo per fare un invio di un messaggio, sempre in teoria, devi preventivamente aver raccolto il consenso (ad esempio telefonicamente).
    Sulla distinzione tra messaggio pubblicitario o no si potrebbe dibattere per giorni, la legge su questo non è esplicita.

    Passando dalla teoria alla pratica, se il messaggio è personalizzato one-to-one e inviato una sola volta, magari citando aspetti specifici del sito del prospect, o il nome del responsabile... non rischi nulla. Se invece è inviato standard in modo massivo, su indirizzi raffazzonati con un extractor da qualche elenco pubblico o peggio con delle ricerche su Google, rischi invece di passare per spammer, nelle due varianti: illegale per il Garante Privacy, spam per i Postmaster che potrebbero decidere di blacklistarti.

    Su questo abbiamo raccolto un po' di provvedimenti del Garante che potrebbero chiarire meglio:

    mailup.it/email-marketing/risorse-email-marketing_Privacy.asp


  • User Attivo

    Salve,

    Dove si possono acquistare liste di indirizzi email aziendali profilate, anche per zona geografica? Visto che non si possono recuperare tramite internet oppure tramite motore di ricerca, quali sono le aziende più affidabili in questo senso?

    Grazie
    Lilo


  • User Attivo

    Facciamo un po' di chiarezza. L'indirizzo email è un dato personale e pertanto ai fini del suo trattamento è necessario l'esplicito consenso del soggetto.
    Il semplice fatto che un indirizzo email sia presente su un sito internet non ti autorizza ad utilizzarlo per fini (di fatto) commerciali.
    Quello che intendi fare è quindi spam. Certo l'Italia non è particolarmente severa in materia ma sappi che l'utente infastidito può fare richiesta all'abuse del tuo provider il quale può punirti anche con l'oscuramento del tuo sito.

    Nota: per esplicito consenso si intende in parole povere l'iscrizione volontaria dell'utente ad una newsletter.


  • User

    Per esplicito consenso non esiste solo la possibilità di iscriversi alla newsletter, può benissimo fare un'azione di telemarketing e chiedere autorizzazione via telefono, a patto che ovviamente i prospect da chiamare non siano eccessivi.


  • User Attivo

    No perchè anche per fare telefonate promozionali l'utente deve aver dato il suo consenso per il trattamento del numero di telefono. Infatti un po' di mesi fa tutte le grandi compagnie telefoniche sono finite nel mirino del garante della privacy a causa dello "spam telefonico".

    E poi diciamolo francamente, in Italia è tutto tarallucci e vino, alla fine puoi anche spammare, pure essendo questa una cosa non legale, oltre che molto fastidiosa.
    Ma sappi che quasi sempre l'effetto è controproducente: per quel che mi riguarda ogni volta che ricevo telefonate promozionali non desiderate chiudo la cornetta dopo 3 secondi e penso che il 90% delle persone si comporti come me. :wink3:


  • User

    Nono mi sono espresso male, volevo dire che l'azienda può chiamare un prospect chiedendo se può mandarle una email informativa/commerciale, magari registrando la chiamata, in modo tale che, se dovessero esserci dei reclami e quant'altro, tramite registrazione si può dimostrare che il consenso era stato dato.


  • User Attivo

    Ah, questo si lo può fare.


  • User

    Si scusami se mi sono espresso male, spero ora che sia più chiaro quello che volevo dire 🙂


  • User Attivo

    Ma no, figurati... :ciauz:


  • User Newbie

    Salve a tutti,
    può sicuramente interessare questo link :

    garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1526724

    è una semplificazione della legge sulla privacy relativa all'invio di mail.
    In particolare :

    **3. Il consenso
    **Il Garante, con riferimento al consenso (art. 23), considerati i princìpi di efficacia e proporzionalità e in relazione agli artt. 2, 18, 24 comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, intende anche prescrivere a tutti i titolari del trattamento pubblici e privati alcune misure opportune affinché non richiedano il consenso nei vari casi in cui esso non deve essere richiesto (dai soggetti pubblici) o è superfluo (per i soggetti privati). Ciò, in particolare, quando:[INDENT] a) il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o normativi o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili;
    b) i dati trattati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato (v., per i presupposti relativi a ciascuno dei predetti casi, l'art. 24, comma 1; v. anche l'art. 18, comma 4).
    [/INDENT]da cui si deduce che per indirizzi presenti su elenchi categorici non è necessario il consenso.

    Qualcuno ha un'opinione diversa al riguardo ?


  • User Attivo

    E' bene precisare che il provvedimento del garante che hai riportato s'intitola: Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili - 19 giugno 2008

    Per quello che so io il garante ha più volte ribadito che il consenso è necessario anche in caso di invii promozionali ad indirizzi email recuperati da elenchi pubblici. Ho approfondito più volte qui: