Buongiorno,per effettuare assistenza notturna in ospedale ai malati devo presentare fattura alla struttura. Quale codice ateco devo usare? E dal punto di vista contributivo/assicurativo? (sono già titolare di partita iva come artigiano). Grazie
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codice ateco
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sospensione liquidazione società
La messa in liquidazione di una società (a seguito di scioglimento anticipato della stessa) può essere sospesa da una procedura esecutiva immobiliare pendente (esistente cioè prima che venisse dichiarato lo scioglimento della società e la messa in liquidazione)?
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RE: studio associato ordini diversi
@studionicola said:
E' certamente possibile optare in sede di apertura della partita iva (oppure successivamente) per un doppio codice attività indicando un codice relativo all'attività principale ed uno per quella secondaria.
Grazie. Penso che per gli studi di settore si compilerà solo quello dell'attività principale, giusto? -
studio associato ordini diversi
Nel caso in cui si costituisca uno studio associato tra professionisti iscritti a ordini diversi (ad esempio un commercialista ed un avvocato) quale codice attività si deve utilizzare in sede di apertura della partita iva?
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RE: Studio Associato, costituzione
[LEFT]L?art. 5, co. 3 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) equipara le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l?esercizio in forma associata di arti e professioni, alle società semplici, dove per le obbligazioni contratte dallo studio risponde solidalmente ed illimitatamente ciascun associato.
Lo studio associato è il soggetto intestatario sia delle spese sostenute che dei compensi percepiti. Tali compensi, se corrisposti da un sostituto d?imposta, sono soggetti a ritenuta d?acconto. Le ritenute d?acconto subite dallo studio associato vengono attribuite a ciascun associato secondo il medesimo criterio di distribuzione degli utili.
Dal punto di vista fiscale il reddito, determinato analiticamente sottraendo i costi ai ricavi, viene ripartito agli associati indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di
reddito di partecipazione. Le modalità di ripartizione degli utili conseguiti dallo studio
associato vengono stabilite nel relativo statuto. Oppure possono essere modificate con un atto pubblico o scrittura privata autenticata da
redigere fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dello studio associato.
Non si ha studio associato quando due o più professionisti svolgono autonomamente l?attività negli stessi locali, ognuno con la propria clientela. Il professionista intestatario del contratto di locazione e delle varie utenze addebiterà la quota parte agli altri professionisti
con fattura addebito del contributo integrativo e senza ritenuta se la spesa è in regime di IVA, con ricevuta se la spesa non è in regime di IVA. L?Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito il 3 giugno scorso durante l?evento Map-Sole 24 ore che il riaddebito dei costi ai colleghi di studio non rappresenta compenso tipico dell?attività e non va dichiarato nel
quadro RE.
Ovviamente il professionista intestatario delle utenze, può dedurre i costi solo per la parte che rimane a suo carico, ovvero al netto degli importi ricevuti dai colleghi.
La trasformazione dello studio professionale in un?associazione professionale mediante apporto della propria singola realtà in quella associativa è operazione sempre più frequente nella prassi quotidiana. E? stato chiarito recentemente, con la Circolare n. 08/09
dell?Agenzia delle Entrate, che il conferimento di questi beni non generano plusvalenza, e quindi l?operazione è neutrale dal punto di vista fiscale, a queste condizioni:- che al momento dell?apporto nell?associazione professionale non si abbia una remunerazione in denaro a favore del soggetto conferente;
- che sia previsto nello statuto della associazione che al momento del recesso, il socio uscente non riceva alcuna liquidazione del valore dello studio, e quindi l?unica somma che in quel momento riceverà sarà la quota di utili di sua competenza maturata nell?esercizio di recesso.
La disciplina giuridica sugli studi associati è contenuta nell?art. 1 della L. 1815/39, il quale impone ? accanto alla dizione ?Studio Associato? ? la specificazione del nome e cognome con i relativi titoli professionali dei singoli associati. Ancorché privo di personalità giuridica,
lo studio associato rientra tra i fenomeni di aggregazione di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive attive o passive. Lo studio risulta così dotato di una certa soggettività
giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva.
Rapporti interni ed esterni
Un tratto caratterizzante dello studio associato consiste nella possibilità riconosciuta al singolo professionista di porre in essere sia la stipulazione che l?esecuzione del contratto.
In merito, la giurisprudenza ha riconosciuto allo studio associato e al professionista membro dell?associazione un potere di rappresentanza reciproco, in base al quale l?associato con cui si conclude il contratto può obbligare tutti gli altri associati all?esecuzione del contratto medesimo, nonché può garantire il cliente sulla possibilità di adempiere l?obbligazione effettuando la prestazione ? cioè il pagamento ? ad uno qualsiasi
degli associati. Gli studi associati contrattano come studi con il cliente e non danno luogo ad una serie di rapporti singoli tra professionista e cliente.
Lo studio associato si pone all?esterno come un unico centro di imputazione di interessi, cui è destinato il corrispettivo dell?obbligazione assunta, ma la prestazione può essere efficacemente svolta da uno qualsiasi degli associati, in quanto il contratto d?opera intellettuale presenta, in questo specifico caso, due parti: - il cliente;
- i professionisti riuniti nell?associazione.
I singoli professionisti che lo compongono possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi la circostanza che si agisce come mandatari di uno studio professionale.
Organizzazione e rappresentanza
La disciplina, l?organizzazione e la rappresentanza dello studio, nella maggior parte dei casi, è regolata da uno statuto e forme organizzative mutuate dalle società di persone.
Con riferimento al contratto di associazione tra professionisti, la Corte d?Appello di Milano ha sancito la possibilità di recepire nel contratto di associazione tra professionisti regole proprie delle società su base personale.
Contenuto del contratto associativo
Il contratto associativo deve indicare in modo chiaro e preciso: - i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all?interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell?attività;
- la durata;
- i beni che devono essere restituiti ai soci in caso di scioglimento del rapporto;
- la ripartizione dei guadagni e delle perdite;
- la restituzione dei beni conferiti in godimento;
- la liquidazione della quota del socio.
La prassi ha via via arricchito e delineato le possibili pattuizioni da inserire negli statuti.
Ricordiamo: - L?amministrazione dello studio spetta agli associati e può essere esercitata disgiuntamente dagli stessi;
- può essere previsto un consiglio di amministrazione, precisandone le competenze e gli ambiti operativi;
- nei grandi studi associati può essere consentito di prevedere un organo collegiale per l?espressione della volontà degli associati, quale l?assemblea dei soci nelle società di capitali;
- non è prevista l?iscrizione al registro delle imprese;
La giurisprudenza ha stabilito che nei rapporti interni intercorrenti tra i professionisti di associazioni impostate su un piano di assoluta pariteticità possono essere adottate regole pattizie organizzative tipiche delle società di persone, come ad esempio l?esclusione di un socio per deliberazione presa da tutti gli altri.
Aspetti fiscali
Gli aspetti principali, dal punto di vista fiscale, sono i seguenti:
− I redditi prodotti dallo studio associato sono redditi di lavoro autonomo;
− Ai fini tributari lo studio associato è soggetto autonomo e quindi dotato di una propria partita IVA, sostiene le spese dell?attività ed è intestatario delle fatture per i compensi;
− La determinazione del reddito avviene con il criterio di cassa;
− I redditi prodotti dall?associazione saranno imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, e si presumono proporzionate al valore dei conferimenti se non è diversamente stabilito con atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il valore dei conferimenti non è determinato, le quote di partecipazione si presumono uguali;
− Le dichiarazioni e gli accertamenti avvengono in capo allo studio associato che però non è soggetto passivo dell?imposta IRPEF in quanto il reddito è ripartito tra gli associati. Lo studio associato è soggetto al pagamento dell?imposta Irap;
− Il reddito della società è soggetto a ritenuta d?acconto IRPEF: tale ritenuta è attribuita agli associati in base alle quote di partecipazione;
− Le eventuali perdite sono attribuite agli associati in proporzione alle quote di partecipazione dal reddito complessivo dell?associato e possono essere riportate negli anni successivi.
− Sotto il profilo previdenziale i membri dell?associazione sono soggetti individualmente al contributo cassa in base alla propria porzione di reddito (contributo soggettivo) e di volume d?affari (contributo integrativo).
− In caso di decesso dell?associato l?erede che non abbia titolo per subentrare nello studio associato, ha diritto alla liquidazione della quota di spettanza del de cuius. Tale quota rappresenta un componente negativo deducibile dal reddito dello studio associato.
− Nel caso di recesso del socio dallo studio associato la quota di spettanza al socio receduto costituisce un componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito, mentre per l?associato receduto rappresentano reddito da assoggettare a tassazione separata se tra la data di costituzione dello studio associato e quello della
comunicazione di recesso sono trascorsi più di 5 anni, altrimenti si applica la tassazione ordinaria.
− La Finanziaria 2008, al fine di favorire l?aggregazione fra professionisti, concede un credito d?imposta agli studi associati costituiti tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.
Gli studi associati dovranno essere costituiti da almeno 4 e non più di 10 professionisti. Il credito d?imposta è pari al 15% dei costi per l?acquisizione, anche meditane locazione finanziaria, di determinati beni (mobili e arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d?ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti o per
l?ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione degli immobili utilizzati). I costi che beneficiano del credito d?imposta sono quelli sostenuti dalla data dell?operazione di aggregazione e nei successivi 12 mesi.
La costituzione
La costituzione di uno studio associato può avvenire con una scrittura privata con firma autenticata (o registrata) oppure con un atto pubblico. Se nello studio associato le quote sono uguali, basta la scrittura privata con registrazione all'Ade. Se si hanno "quote diverse" (es. 20%-30% - 50%), è necessaria l'autentica notarile perchè sia valido ai fini
fiscali. L?atto deve poi essere comunicato agli ordini professionali competenti.
Una volta costituito lo studio associato, occorre aprire la partita Iva presso l?Agenzia delle Entrate (modello AA7/10).
Dal punto di vista fiscale, il reddito prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito di impresa, visto che l?organizzazione professionale è costituita per lo svolgimento dell?attività intellettuale di due o più professionisti. Si tratta sempre di reddito di lavoro autonomo.
Tutti gli associati che partecipano allo studio associato, devono infatti, essere professionisti regolarmente iscritti al proprio ordine.
Il rapporto professionale fra il professionista ed il cliente rimane individuale, e formalmente viene regolarizzato mediante contratto o una semplice lettera di incarico, che definisce esattamente la tipologia della prestazione richiesta dal cliente allo studio, ed i diritti e doveri di ciascuna parte. L?esecuzione della prestazione avviene con l?impiego di persone
legate allo studio (soci partner o collaboratori).
Le entrate ed i compensi dell?attività professionale sono percepite dall?associazione e le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti degli associati, se non risultano determinate diversamente dall?atto costitutivo.
Per quanto attiene al trattamento fiscale, gli studi professionali determinano autonomamente il proprio reddito ma non sono direttamente soggetti ad imposte dirette. Il reddito prodotto dallo studio associato è tassato ai fini Irpef in capo ai singoli soci. Sullo studio associato grava l?Irap.
Anche per gli studi associati, si applicano gli studi di settore.
Per quanto attiene al trattamento previdenziale, i singoli associati devono iscriversi alla Cassa di Previdenza del proprio ordine professionale di appartenenza.[/LEFT]
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territorialità iva
Una società italiana monta un ponteggio in Italia ad una ditta tedesca. La ditta tedesca fornisce come dati per la fatturazione quelli tedeschi (nome tedesco,città tedesca,nazione Germania), ma un codice fiscale ed una partita iva italiane. Come faccio la fattura? In iva o esente art. 7 ter dpr 633/72?
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RE: Consigli assicurazione professionale commercialista
Vorrei stipulare l'assicurazione con Biverbroker; sono revisore presso l'ambito scolastico territoriale del mio paese (liceo scientifico, scuole medie, scuola materna, tutte statali). L'assicuratore mi chiede se sono enti pubblici locali. Si possono considerare tali?
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Amministratore condominio
Un lavoratore dipendente presso un'azienda privata, vorrebbe fare l'amministratore nel condominio dove abita; può percepire il compenso mediante prestazione occasionale? O deve aprire partita iva e iscriversi all'inps?
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RE: 36% per acquisto immobile ristrutturato da impresa
Grazie. Ancora una domanda: se i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2005 e terminati nel 2009, ho diritto al 36%? Mi riferisco al "buco" del 36% del 2007 per l'acquisto di immobili ristrutturati
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Finanziaria 2007
La detrazione 36% non era stata confermata dalla finanziaria per l'anno 2007; il mio dubbio è il seguente: acquisto (nel 2010) immobile ristrutturato da impresa, con inizio lavori nel 2006 e fine nel 2009. Ho diritto al 36%?
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36% per acquisto immobile ristrutturato da impresa
Ho acquistato un appartamento da un edificio completamente ristrutturato da un'impresa edile. Per il calcolo della detrazione del 36% si applica il 25% al prezzo di acquisto e poi il 36% su tale importo (sempre col limite dei 48.000,00 euro), giusto? Ma per fruire di tale detrazione, io acquirente, devo produrre qualche documentazione? O meglio, il costruttore deve rilasciarmi dei documenti che mi permettano di accedere alla detrazione?
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Detrazione 36%
La detrazione del 36% va usata nell'arco di dieci anni; è possibile "saltare" qualche anno (perdendo ovviamente la quota di detrazione di quell'anno)? O per poter continuare a usufruirne deve essere ininterrotta?
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RE: Detrazione spese
Anche, ma anche perchè certi redditi sono già di per se molto bassi e sarebbe inutile abbassarli ulteriormente; però poter detrarre l'iva sarebbe utile!!
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Detrazione spese
Professionista o impresa, fattura inerente l'attività: è possibile considerare il costo indeducibile (pur essendo deducibile) e detrarre solo l'iva?
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RE: Organizzazione matrimoni
Quest'ultimo caso (agenzia affari) mi sembra più appropiato: userei come codice ateco primario 74.90.99 (altre attività professionali nca) e magari come secondario 82.3 (organizzazione convegni e fiere); ai fini inps a quale sezione mi dovrò iscrivere?
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Organizzazione matrimoni
Agenzia di comunicazione che si occupa di organizzazione di matrimoni (tipo wedding planner): io userei il codice ateco 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie), è corretto? Ai fini contributivi mi iscrivo alla gestione separata?
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Deduzione cotributi riscattati
I contributi versati alla cassa per il riscatto della laurea sono deducibili dal reddito imponibile? Se si, ai fini fiscali è meglio riscattarli in unica soluzione o a rate? Mi spiego: reddito imponibile 10000, contributi riscattabili 15000; che fine fanno quei 5000 di differenza? Li perdo? In questo caso converrebbe versare i contributi a rate
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Sopravvenienza attiva rateizzo
E' possibile rateizzare una sopravvenienza attiva (derivante da un rimborso assicurativo) iscritta a conto economico tra i proventi straordinari? Se si, in quanti anni? Grazie!
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detrazione 36% acquisto immobile ristrutturato
Ho acquistato un appartamento di un immobile interamente ristrutturato da un'impresa edile. In dichiarazione (730) devo inserire il codice ficale della ditta che ha eseguito i lavori. Il costruttore deve fornirmi qualche documento particolare? Mi spiego, nel caso di un controllo, quali documenti dovrei esibire? Nell'atto di acquisto si parla solo di immobile ristrutturato, ma non c'è alcun riferimento alla detrazione del 36%. Grazie
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corrispettivi pos
Come gestite la registrazione dei corrispettivi con pos e carte di credito in contabilità ordinaria? Registrando l'incasso totale a cassa, come si può effettuare un controllo in caso di errori della banca?