la deducibilità integrale dal reddito complessivo dei contributi agricoli unificati versati all'INPS-gestione ex SCAU è ammessa ( mi pare 9 soltanto per quell dovuti per costruire la posizione previdenziale ed assistenziale del titolare e non anche degli altri soggetti coadiuvanti nell'attività agricola, in quanto componenti del nucleo familiare, soci e collaoratori.
Risulta che sia ammessa la deducibilità dei contributi previdenziali pagati dal soggetto versante per coto di terzi soggetti, soltanto ove la legge preveda insuo favore l'esercizio del diritto di rivalsa.