• User Newbie •

    Cambio residenza e stato di famiglia: a carico o no?

    Salve,

    nei prossimi mesi dovrei lasciare la casa dei miei genitori e cambiare residenza prendendo in affitto un appartamento.

    Ho scoperto che cambiando di residenza andrei a costituire un nuovo stato di famiglia.....La mia domanda è la seguente: dal punto di vista fiscale, rimango comunque a carico dei miei genitori, anche se in uno stato di famiglia diverso? (Il mio reddito è costituito da una borsa di studio di dottorato, che non è considerata come reddito ai fini fiscali).

    Grazie a tutti


  • User Attivo •

    Fino a quando non avrai un tuo reddito imponibile superiore a 2840,51€ potrai essere considerato a carico dei tuoi genitori.


  • User Newbie •

    @Bufala said:

    [***]

    Posso sapere quale articolo/legge indica questa cosa? Perchè il mio commercialista ha detto il contrario ma mi pareva che appunto invece fosse così...

    Grazie.


  • User Attivo •

    Le istruzioni di compilazione delle dichiarazioni dei redditi ti sono sufficienti? 😉


  • User Newbie •

    @Bufala said:

    Le istruzioni di compilazione delle dichiarazioni dei redditi ti sono sufficienti? 😉

    Perfetto 😉
    Perchè il mio commercialista continua a dire che se cambi residenza i genitori non hanno più diritto alle detrazioni...


  • Super User •

    I figli restano a carico anche se non più conviventi, purchè il reddito non superi € 2.840,51.

    La legge di riferimento è l'articolo 12 del DPR 917/1986 (T.U.I.R.), che stabilisce chiaramente che il requisito della convivenza è richiesto solo per i familiari a carico diversi da figli e coniuge.


  • User Attivo •

    Giustissimo quanto indicato da OEJ, Io avevo sottolineato le istruzioni in quanto molto più esplicite rispetto alla semplice lettura dell'art. 12 del T.U.I.R., infatti leggendo quest'ultimo si nota che - parlandi di ALTRI familiari a carico - si specifica il requisito della convivenza, testualmente: "750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria" escludendo di fatto tale requisito per la detrazione dei figli a carico.