• Super User

    @shapur said:

    Qualunque legale, prima di chiedere al Giudice l'emissione di una decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. per il pagamento di compensi, deve chiedere al competente Ordine la liquidazione dei propri onorari.

    Ciao, vuol dire che il legale deve chiedere il visto di congruità all'Ordine di appartenenza: deve chiedere all'Ordine di verificare se quanto richiesto a titolo di onorari professionali al cliente è corretto.

    In questo modo il cliente saprà se l'importo preteso è corretto (almeno per gli onorari).

    OK??
    Ciao.


  • User Newbie

    Credo di avere capito.
    Prima di richiedere il decreto ingiuntivo nei miei confronti deve chiedere parere allìordine di appartenenza.Giusto?

    Ma io ti disturbo ancora chiedendoti se puà "aprire"un procedimento nei miei confronti senza avermi mai dato una parcella??

    Grazie....
    Notte


  • Super User

    Chiunque in giudizio può chiedere ciò che vuole. Altro è che ottenga dei risultati.Ciao.


  • User Newbie

    Ciao,
    ho pagato la mia amica PROFESSIONISTA tramite bonifico bancario,l'onorario da lei richiesto.
    A seguito ho richiesto tramite raccomandata fattura.
    Con ritardo ho ricevuto da parte sua una "RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE" a suo nome.
    Onestamente mi sto chiedendo 2 cose:
    -Ma me la posso scaricare sta cosa?
    -Ma un libero professionista.....Invece di fare fattura mi rilascia una ricevuto di prestazione occasionale?

    Qualcuno mi saprebbe spiegare?

    Un grazie anticipato


  • Consiglio Direttivo

    Ciao Gt78.
    Se ti ha rilasciato una ricevuta per prestazione occasionale significa che la professionista cui fai riferimento non esercita abitualmente la professione di avvocato. A parte che la Legge non le consente di emettere ricevute per prestazioni occasionali e che è obbligata ad avere partita iva e iscrizione alla cassa di previdenza di categoria (se dai un'occhiata nella sezione delle prestazioni occasionali ne abbiamo parlato spesso) credo che tu possa comunque dedurti la spesa. Se vuoi delucidazioni sugli aspetti fiscali ti consiglio però di aprire un nuovo thread nella sezione di riferimento (o prestazioni occasionali o deduzioni e detrazioni a seconda di quale aspetto vuoi approfondire). 🙂

    Ciao :ciauz:


  • Super User

    Ciao.
    Mi verrebbe da dire che la Tua "amica" non è iscritta all'Ordine degli Avvocati. Per l'effetto non può esercitare l'attività professionale. Se lo ha fatto potrebbe essere oggetto di un esposto per esercizio abusivo della professione, ciò nonostante sia magari abilitata al farlo.

    Non vedo altra spiegazione alla emissione di una mera ricevuta.

    Fammi sapere che mi sento curiosissimo. In quale provincia vive la Tua amica??

    Ciao.


  • User Newbie

    E una semplice fattura e una parcella sono la stessa cosa?
    La parcella me l'ha detta a voce senza preventivo...la fattura x me e' una riga scritta. Io gli ho dato 400 ? senza fiatare ma dopo sei mesi non so ancora che calligrafia abbia il mio...
    Che carino sei Te! Buona serata a domani.
    M.


  • User Attivo

    @mariaterry said:

    E una semplice fattura e una parcella sono la stessa cosa?
    La parcella me l'ha detta a voce senza preventivo...la fattura x me e' una riga scritta. Io gli ho dato 400 ? senza fiatare ma dopo sei mesi non so ancora che calligrafia abbia il mio...
    Che carino sei Te! Buona serata a domani.
    M.

    Questa discussione è vecchia come Noè!

    Avvocati, per riscuotere la parcella il preventivo deve essere scritto

    Una recente sentenza del tribunale di Verona riguardante i noti problemi di riscossione legati alla professione forense e facente riferimento al D.M. 104/2012, conferma che, al fine della possibilità di riscuotere la propria parcella, l?Avvocato deve averla preventivamente messa nero su bianco e fatta visionare al cliente.

    In altre parole, al fine di fare ricorso per decreto ingiuntivo per riscuotere una parcella legata alla professione, è necessario che esista un contratto sottostante, contenente il preventivo del compenso richiesto, per l?attività legale da svolgere, firmato dall?Avvocato e controfirmato, per accettazione, dal cliente. Dopo l?approvazione dei nuovi parametri, che hanno rivoluzionato il sistema delle vecchie tariffe professionali, l?ordine degli avvocati non può più vidimare le parcelle dei legali.

    Pertanto, per ottenere l?ingiunzione di pagamento, è necessario allegare alla richiesta di decreto ingiuntivo, una diversa prova scritta che non sia, appunto, il parere dell?Ordine. Tale prova sarà quindi il contratto professionale con il cliente, che indichi in modo analitico l?onorario.

    Alla mancanza di determinazione delle cifre del compenso non può sopperire la vidimazione dell?ordine professionale. L?alternativa sarebbe, allora, una causa ordinaria, con tempi più lunghi e costi esorbitanti.

    La questione nasce dal contenzioso tra un avvocato che aveva stipulato, con il proprio cliente, un contratto, nel quale, per la determinazione del compenso, aveva richiamato i parametri del D.M. 140/2012, ma senza indicare l?importo dell?onorario. Al perpetrarsi della morosità del cliente, il legale aveva presentato le parcelle all?ordine, che le aveva vidimate; infine il creditore aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Ma il tribunale aveva rigettato l?istanza.

    La motivazione del giudice è importante per determinare, da oggi in poi, quale sia l?atteggiamento più giusto da tenere in casi analoghi.

    Il tribunale di Verona ricorda che il decreto legge n. 1 del 2012 ha tolto agli ordini la funzione di vidimare le parcelle per i crediti relativi a contratti professionali successivi al 25 gennaio 2012. Da quella data, il credito del professionista va determinato in base ai parametri introdotti dal D.M. 140/2012. Ciò perché l?art. 9, comma 2, dl 1/2012, convertito nella legge 27/2012, prevede che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

    Questa norma, secondo il tribunale veneto, ha tacitamente abrogato il primo comma dell?art. 2233 cod. civ., escludendo la necessità, per il giudice chiamato a procedere alla liquidazione, di sentire l?Ordine.

    Inoltre le soglie numeriche individuate dal D.M. 140/2012 non sono vincolanti nei minimi e nei massimi e i parametri costituiscono un criterio meramente orientativo, utile al giudice per adeguare la liquidazione alle caratteristiche del caso concreto.

    Nel nuovo sistema, conclude il tribunale, la verifica del credito del professionista presuppone una indagine approfondita sull?attività svolta e questa indagine non può che essere appannaggio del giudice. Insomma, la valutazione sulla congruità dell?attività e dell?onorario richiesto, che prima spettava all?Ordine, è ora rimessa esclusivamente al magistrato.

    In sintesi. Gli avvocati, non possono più azionare il proprio credito con la parcella vidimata, ma dovranno ricorrere a quello fondato su prova scritta, secondo la regola generale valevole per tutti i creditori. Per i contratti in cui si richiama genericamente il D.M. 140/2012, laddove non sia indicato chiaramente l?importo del compenso, l?avvocato non può più chiedere l?emissione di un decreto ingiuntivo presentando esclusivamente la parcella vidimata dall?Ordine.

    Avv. Valentina Giarrusso Head of Corporate & Commercial Studio Legale internazionale

    Ho trovato questo articolo, sul contenuto del quale chiedo conferma: ww.si24.it/2013/12/05/avvocati-per-riscuotere-la-parcella-il-preventivo-deve-essere-scritto/21489/


  • User Newbie

    Embe'???? Ahahahhhahhhhaaaaaahhhhaaaaaahhhhahhh
    Mi chiamo maria teresa di secondo nome ma sara di primo....abramo ' sempre giovane!!! 🙂 :-))))))
    Scherzi a parte sei gentile ciao ! 🙂
    A me e' successa in queste settimane..eheheheheh
    Dolce notte e buona domenicaaaa

    S. M. T.:quote: :eheh:


  • User Newbie

    Salve necessito un consiglio nel 2013 ho avviato una separazione con la mia ex moglie andati nell'avvocato abbiamo stipulato una separazione consensuale trasformatasi poi in giudiziale essendo certo che si sarebbe trasformata in giudiziale nel momento di pagarlo gli ho detto di farmi un conto completo anche nel caso in cui fosse giudiziale tutto questo l'ho fatto perchè io mi sarei dovuto trasferire lui mi chiede la somma di €2000 che io ho pagato in contanti chiedendogli una ricevuta l'avvocato mi risponde che alla fine di tutto mi avrebbe fatto direttamente fattura!!!!in questi anni solo siamo comparsi davanti al giudice solo 2 volte in quanto non avevamo figli,ne immobili, e risultavamo entrambi disoccupati,il 29 febbraio 2016 il giudice emette sentenza dove si evince che io non devo nessun assegno di mantenimento alla mia ex moglie ed inoltre attribuisce alla mia ex moglie di pagare la somma di €2485 si cui 2400 di oneri professionali e la rimanenza di spese processuali oggi i trovo nella situazione che nonostante questa sentenza il mio avvocato a cui ho dato €2000 nel 2013 per chiudere tutta la situazione oggi mi chiede a me la somma di €2485 stabilita dal giudice non vuol sentire ragioni secondo lui il giudice gli ha assegnato questa somma ed io la debba sborsare rivalendomi successivamente sulla mia ex moglie in pratica i 2000€ da me sborsati sono svaniti nel nulla!!!!!cosa mi consiglierebbe di fare lei? da premettere che a tutt'oggi sono ancora disoccupato sia io che la mia ex moglie!!!!spero di essere stato chiaro anche se tramite chat capisco che venga difficile!!!!cordiali saluti Dario


  • User Newbie

    Salve necessito un consiglio nel 2013 ho avviato una separazione con la mia ex moglie andati nell'avvocato abbiamo stipulato una separazione consensuale trasformatasi poi in giudiziale essendo certo che si sarebbe trasformata in giudiziale nel momento di pagarlo gli ho detto di farmi un conto completo anche nel caso in cui fosse giudiziale tutto questo l'ho fatto perchè io mi sarei dovuto trasferire lui mi chiede la somma di ?2000 che io ho pagato in contanti chiedendogli una ricevuta l'avvocato mi risponde che alla fine di tutto mi avrebbe fatto direttamente fattura!!!!in questi anni solo siamo comparsi davanti al giudice solo 2 volte in quanto non avevamo figli,ne immobili, e risultavamo entrambi disoccupati,il 29 febbraio 2016 il giudice emette sentenza dove si evince che io non devo nessun assegno di mantenimento alla mia ex moglie ed inoltre attribuisce alla mia ex moglie di pagare la somma di ?2485 si cui 2400 di oneri professionali e la rimanenza di spese processuali oggi i trovo nella situazione che nonostante questa sentenza il mio avvocato a cui ho dato ?2000 nel 2013 per chiudere tutta la situazione oggi mi chiede a me la somma di ?2485 stabilita dal giudice non vuol sentire ragioni secondo lui il giudice gli ha assegnato questa somma ed io la debba sborsare rivalendomi successivamente sulla mia ex moglie in pratica i 2000? da me sborsati sono svaniti nel nulla!!!!!cosa mi consiglierebbe di fare lei? da premettere che a tutt'oggi sono ancora disoccupato sia io che la mia ex moglie!!!!spero di essere stato chiaro anche se tramite chat capisco che venga difficile!!!!cordiali saluti Dario