• User

    Contribuenti minini ex l. 2007 o regime fiscale agevolato ex l. 2000?

    Sono un avvocato e per il momento esercito ancora nello studio nel quale ho svolto la pratica.
    Per il 2008 non ho aperto P.I. arrangiandomi facendo fatturare le mie (poche) entrate dalla titolare dello studio.
    Ora dovrei aprire P.I.!
    Il dubbio amletico che mi si pone è se scegliere il regime per i contribuenti minimi ex l. n. 244 del 2007 oppure il regime fiscale agevolato previsto dalla l. n. 388 del 2000.
    Ho cercato di capire le differenze tra i due regimi cercando su internet ma ho le idee molto confuse... Da quel che ho capito col regime ex l. 2007 non c'è l'IVA (non si deve pagare, mettere in fattura e non si può scaricare quando si acquista qualcosa per il lavoro) e non c'è nessun obbligo di dichiarazione se non si superano i 30.000 euro, giusto? Inoltre mi pare di aver capito che dal regime ex. l. 2000 si possa decidere in ogni momento di passare al regime ex l. 2007 ma non viceversa.

    Ora considerando che per quest'anno il mio reddito, purtroppo, sarà sicuramente (molto) inferiore ai 30.000 euro, che in un futuro (non so quanto lontano) potrei avere la necessità di aprire uno studio per conto mio e che quindi mi potrebbe far comodo la detrazione dell'IVA dagli acquisti effettuati a tale scopo, che, almeno per ora, vorrei evitare di rivolgermi ad un commercialista ma svolgere tutti gli adempimenti personalmente e/o per mezzo del tutor dell'agenzia delle entrate (quindi meno adempimenti devo fare meglio è), tutto ciò considerato, secondo voi, quale regime mi conviene scegliere?

    Grazie mille a tutti quelli che mi potranno dare una mano.

    p.s.: già che ci sono un'altra domanda: nel modello aa9/9 di inizio attività nel QUADRO I nella sezione "Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività" devo mettere i dati dello stabile in cui si trova lo studio in cui esercito anche se il titolare del contratto d'affitto è il titolare dello studio stesso? Ed in tal caso cosa devo mettere nel campo "titolarità dell'immobile"?
    Altra cosa, per il "codice attività" sul sito dell'agenzia delle entrate trovo solo "Codici attività ai fini fiscali validi fino al 31 dicembre 2003" ma niente di più recente. Altrove invece per "Attività degli studi legali" ho trovato codici diversi (69.10.10 su misterfisco.it, 74.11.1 su un altro sito, ecc. ecc.)
    Infine ritengo di non dover compilare i campi: "volume d'affari presunto" e "soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili", giusto?


  • User Attivo

    Ho approfondito la questione con un mio cliente nelle tue stesse identiche condizioni. Dall'analisi di convenienza, il regime per le nuove iniziative produttive ex. art. 13 l. 388/2008 (cd. forfettino) risulta sicuramente più conveniente. Vediamo perchè:

    Analizziamo il regime dei minimi (finanziaria 2008)

    Vantaggi:

    1. Esenzione dall?IRAP, che peraltro in base alla giurisprudenza non sarebbe dovuta da contribuenti minimi come quelli che applicheranno questo regime o il forfettino
    2. Pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale pari al 20% del reddito inteso come differenza fra ricavi e costi. (nel forfettino tale aliquota è del 10% !!!)
    3. Non applicazione dell?IVA sulle fatture di vendita o parcelle emesse e conseguente eliminazione dell?obbligo di effettuare la liquidazione e il versamento periodico dell?imposta (attenzione: il non pagare l'iva vuol dire anche NON INCASSARLA!)

    Gli svantaggi derivano dalle seguenti considerazioni:

    1. Alla non applicazione dell?IVA sulle fatture emesse si accompagna la non detraibilità dell?imposta sul valore aggiunto sulle fatture di acquisto. Tale limitazione può essere penalizzante per chi opera con le imprese e perde quindi la detraibilità, non potendo ?scaricare? il tributo sui clienti.** (nel forfettino ciò non avviene, pertanto "scarichi" l'iva degli acquisti e la deduci dall'iva vendita ! )**

    2. Sull?acquisto di beni strumentali non è più previsto l?ammortamento, ma i costi sono deducibili per cassa, cioè interamente nell?esercizio di sostenimento del costo. Ciò è vantaggioso nel primo esercizio, ma può diventare penalizzante nell?ipotesi di uscita dal regime dei minimi, in quanto si risparmia solo il 20% il primo anno e successivamente si perde la detrazione delle quote d?ammortamento, cosa che comporterebbe maggiore risparmio fiscale con l?applicazione delle aliquote ordinarie più elevate. (nel forfettino puoi applicare le normali aliquote di ammortamento ! ).

    Per tutti questi motivi occorre fare molta attenzione al nuovo regime dei minimi, in quanto la convenienza è tutt?altro che scontata, anzi, in certi casi diventa penalizzante rispetto al regime del forfettino.

    Ovviamente le mie considerazioni sono adatte al tuo caso. Si arriverebbe ad altre conclusioni nel caso, ad esempio, di commercio al minuto.

    ps:

    • nel quadro I puoi tranquillamente inserire la tua residenza (o meglio il tuo "studio" (!!!) )
    • il codice ateco 69.10.10 è quello da utilizzare.