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ammende
Sono curioso di sapere se per una condanna ad una ammenda per atti osceni in luogo pubblico è vero che c'è la cancellazione dal casellario giudizale trascorsi 10 anni dal pagamento della multa. Qualcuno sa rispondere a questo mio quesito? grazie
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Ciao Oscarwilde,
in effetti l'Art. 5, II co., T.U. Casellario Giudiziale, recita: "Sono...eliminate le iscrizioni relative:...d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 [sospensione condizionale della pena, n.d.r.], e 175 [non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, n.d.r.] del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta".
Non per affrontare temi che non hai richiesto, però gli atti osceni in luogo pubblico configurano un delitto, v art. 527 c.p., il quale è punito con la reclusione e, solo in caso di colpa (e non di dolo), con la sanzione amministrativa pecuniaria.Quindi, ad ogni buon conto, se c'è la condanna ad un'ammenda essa dovrebbe essere per la contravvenzione prevista dall'art. 726 c.p. "Atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio".
ciao ciao