• User Newbie

    Domanda Regime dei Minimi

    Salve, sono nuovo del forum, ma leggo sempre i vostri commenti
    volevo chiedere informazioni
    riguardanti il regime dei contribuenti minimi e la mia situazione.
    Nel Triennio 2005-2007
    avevo un'attività di noleggio DVD e cessata il 15/01/2008 e ho subito intrapreso l'attività di Procacciatore D'affari con la stessa partita IVA ma ovviamente con un altro codice Attività.
    Con la vecchia attività, rientro in tutti i limiti posti all'accesso al regime dei minimi, tranne che per i beni strumentali che sono oltre i 15.000 Euro.
    Secondo voi posso applicare il regime dei minimi con la mia nuova avendo
    cessato l'attività di noleggio, quindi non avendo più quei beni strumentali essendo uno dei limiti del regime.
    Grazie per l'attenzione
    Nell'attesa di una risposta.
    Cordiali Saluti.


  • Consiglio Direttivo

    Ciao Frankyman1 e Benvenuto nel Forum GT
    Non vorrei dire cosa errata, ma temo che il semplice cambio di codice attività non rappresenti deroga al rispetto dei requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi.
    Se quindi nel triennio hai beni strumentali oltre 15000 euro temo che potrai optare solo per il regime ordinario.

    Ciao :ciauz:


  • User Newbie

    Nuovamente ti ringrazio per la tua rapida
    risposta, ma mi ero sorto il dubbio in quanto
    nell' ultima circolare dell'Ade 13_E del 26 febbraio 2008 pag. 6
    si menzionano solo i ricavi dell'attività cessata 2007 e non
    dei beni strumentali
    Cmq Grazie mille


  • Consiglio Direttivo

    Riporto lo stralcio della circolare a cui fai riferimento:> Rilevanza dei ricavi relativi ad attività cessata nel 2007
    D. Con la circolare n. 73 del 2007 è stato precisato che, ai fini della verifica del limite di 30.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell?anno solare precedente, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno nel caso di inizio attività nel corso del 2007. Al fine di valutare il soddisfacimento della condizione di cui sopra, si chiede di sapere se la medesima procedura debba essere applicata anche in caso di cessazione di attività nel corso del 2007 ed inizio di una nuova attività nel 2008, diversa da quella precedente, per la quale si intende usufruire del regime dei minimi.
    R. L?articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008 prevede che, ai fini dell?applicazione del regime dei contribuenti minimi, si considerano contribuenti minimi ?le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che ? nell?anno solare precedente ? hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro?.
    **La norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall?imprenditore o professionista, prescindendo dalla attività cui si riferiscono. In altri termini, la condizione di acceso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta.**Essendo questa una risposta ad una domanda specifica, per analogia, credo che lo stesso concetto valga anche per l'importo dei beni strumentali del triennio.

    Ho dato una breve occhiata alla guida dell'Agenzia delle Entrate e non c'è traccia della tematica, ma a pagina 9 riporta solo questo:

    BENI STRUMENTALI POSSEDUTI NEL TRIENNIO
    Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.
    Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall?ammontare dei corrispettivi relativi all?acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall?eventuale successiva cessione del bene strumentale.
    Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all?intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno.
    All?importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell?eventualità che l?attività sia iniziata da meno di tre anni.
    Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:

    • per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell?ambito dell?attività di impresa o di lavoro autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi;
    • i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell?IVA;
    • rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l?affitto dell?immobile in cui si svolge l?attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d?uso gratuito;
    • in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l?importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente;
    • ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l?avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all?attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell?ambito dell?attività d?impresa o di lavoro autonomo;
    • nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l?acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;
    • il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2005 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva;
    • al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell?attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l?intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;
    • nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei benistrumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di
      locazione rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi;
    • nell?ipotesi di donazione d?azienda con prosecuzione dell?attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.Sinceramente di più non saprei... 🙂

    Ciao :ciauz:


  • User Newbie

    Ti ringrazio
    a presto!!!!!
    Ciao