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Grazie... questo sia in caso che la coppia sia o meno in comunione dei beni?
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La comunione dei beni comporta che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi.
In particolare, si intende che saranno di proprietà comune:- tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi. Quindi case, terreni, negozi, automobili, fatta eccezione di beni personali;
- i rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari; - le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi dell'azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio;
Saranno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto, ad esempio un'ipoteca sulla casa.
Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge:
- i beni posseduti da prima delle nozze;
- eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio;
- beni personali e i loro accessori;
- beni necessari all'esercizio della propria professione;
- risarcimenti per danni fisico subito, ad esempio indennizzi assicurativi o pensione di invalidità;
- il ricavato della vendita di uno dei beni suddetti.
- in caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.
In pratica, la casa acquistata, dopo il matrimonio, dal solo marito si intende come fosse di proprietà (al 50%) anche della moglie. Ciò significa che al decesso solo il 50% della casa andrà nell'asse ereditario (da dividere tra gli eredi), mentre il 50% è già di proprietà della moglie.
La separazione dei beni invece comporta che cisacuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune.
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Un'ultima cosa... come ci si deve comportare con i conti correnti e bancari cointestati alla moglie e al marito deceduto? Se e come vanno divisi???
Grazie ancora...
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Come ho precisato sopra. Se in comunione di beni, e i conti sono stati aperti dopo il matromonio, si intende il 50% di proprietà della moglie, e il resto va in successione.
Comunque tutte queste cose si possono chiedere all'Agenzia delle Entrate, dove si deve presentare la denuncia di successione.
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Salve,
mi scusi se la disturbo nuovamente, ma ora sono riuscito ad avere informazioni più preciso visto che non è per me bensì per una mia cara Amica.La situazione è la segunte:
Marito (deceduto) e moglie in regime di comunione dei beni con due figli entrambi sposati.
La casa in cui vivono è stata fatta dal marito prima del matrimonio ed è intestata solamente a lui.
I conti correnti e bancari sono stati aperti durante il matrimonio, alcuni sono cointestati a marito e moglie mentre altri sono intestati solo al marito.
Qual'è la distribuzione corretta dei beni in una successione legittima visto che non c'è un testamento?
Da quanto ho capito dalle sue spiegazioni dovrebbe essere così:
CASA: 1/3 alla moglie e 2/3 a figli (1/3 ciascuno visto che sono 2)
CONTI: 50% alla moglie e il restante 50% 1/3 alla moglie e 2/3 a figli
E' corretto?
Grazie infinite...
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Si, è corretto.
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La disturbo ancora per una questione...
La moglie, dopo la divisione, è diventata usufruttuaria della casa ma chi paga le spese? Chi deve pagare le spese??? Sia quelle ordinarie che straordinarie? L'usufruttuaria, la moglie, o tutte 3 i proprietari? Quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie? Si tratta di una casa singola
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Le spese di gestione condominiale, nell'ipotesi di nudo proprietario e usufruttuario, vanno ripartite secondo il criterio legale, conseguentemente, tutta la manutenzione ordinaria è a carico dell'usufruttuario e, quindi, va dallo stesso pagata, mentre la manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del nudo proprietario (quindi da ripartirsi tra i proprietari).
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Questo anche se è una casa singola e non in un condominio?
Quali sono le spese ordinarie? E quelle straordinarie?
Grazie...
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Per capire quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie basta fare una ricerca su internet. Approfitto di questa discussione già aperta in tema di sucecssione per porre questo quesito: coniugi sposati nel 1970 senza aver contratto alcun regime relativamente ai beni. Nel 1973 il marito acquista una casa. Alla morte del marito (avvenuta nel 2000) la moglie e il figlio che percentuale di proprietà hanno della casa? Il 50% lei e il 50% il figlio o il 75% lei e il 25% il figlio?
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@girasole076 said:
Questo anche se è una casa singola e non in un condominio?
Quali sono le spese ordinarie? E quelle straordinarie?
Grazie...Si anche per casa singola.
Dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31:
- Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
Quindi, sono spese straordinarie quelle la cui erogazione si renda necessaria in conseguenza di eventi imprevisti, fortuiti o eccezionali ovvero di eventi i quali, pur se prevedibili, non erano evitabili mediante opere di manutenzione ordinaria. Sono, inoltre, spese straordinarie quelle che si rendano necessarie a causa della mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria. Le ordinarie si ricavano per esclusione.
Fare un elenco è improponibile, come spazio e tempo necessario. Mi dispiace.
Per PUK:
Si applica la comunione dei beni, per cui la moglie già in corso del matrimonio ha acquistato il 50% della casa. Il restante 50% si ripartisce a metà tra gli eredi (madre e figlio).
- Ai fini del presente testo unico si intendono per:
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non incide la circostanza che prima del 1975 era prevista la separazione dei beni? Puoi darmi un qualche riferimento normativo specifico?
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Se non erro prima del '70 si presumeva la separazione... mentre adesso l'art. 215 statuendo che:
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
:di fatto stabilisce una presunzione di comunione dei beni.
L'art. 228 dice che chi ha contratto matrimonio prima, passati 2 anni dall'entrata in vigore della nuova legge, a meno di non aver comunicato la volontà di mantenere la separazione dei beni, si presume la comunione dei beni acquistati dopo il termine dei 2 anni...
Quindi è da capire se il matrimonio contratto nel 70 è stato celebrato ancora con la vecchia legge o con la nuova... ad ogni modo se la casa è stata comprata nel 73 è probabile che anche seguendo la vecchia legge fossero passati i 2 anni e abbia operato la presunzione... ma questo lo può sapere solo chi ha sollevato il problema...
keiske
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@Puk said:
non incide la circostanza che prima del 1975 era prevista la separazione dei beni? Puoi darmi un qualche riferimento normativo specifico?
Hai ragione, ricordavo male io. Scusa !
Dunque, la riforma del diritto di famiglia è del 1975, e prevede che ai matrimoni contratti dal '75 in poi si applica la comunione dei beni automaticamente, in caso di mancanza di diversa pattuzione.
La legge prevedeva un periodo transitorio (fino al 1978) nel quale i coniugi potevano optare per la comunione dei beni. Se ciò non è stato fatto, allora al caso da te indicato si applica la separazione dei beni. Per cui, la ripartizione è 50% a moglie e 50% al figlio.
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Sì ma se al 1978 non avevano optato per la separazione la comunione iniziava ad operare per i beni successivi, non per quelli precedenti... quindi se la casa è stata comprata nel 1973 direi che è automatico che era in separazione...
keiske
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@Privacy-Impresa said:
Sì ma se al 1978 non avevano optato per la separazione la comunione iniziava ad operare per i beni successivi,
No, se non avevano optato per la comunione entro il 78, il regime applicabile è quello della separazione anche per gli acquisiti successivi.
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mmm... mi sembrava di aver letto diversamente... proviamo a ricapitolare
Riforma 1975 (3 anni di transizione fino al 1978)
Ante 1975:
regime convenzionale - separazione dei beni
su indicazione esplicita - comunione dei beniPost 1975
regime convenzionale - comunione dei beni
su indicazione esplicita - separazione dei beniAl 1975 chi era in separazione dei beni aveva 3 anni per:
- Dichiarare a un ufficiale di stato civile di voler restare in separazione
- Non fare nulla
Nel primo caso il regime restava quello della separazione.
Nel secondo caso il regime si "trasformava" tacitamente in comunione applicandosi però solo ai beni successivi al 1978
Se è così il marito coniugato nel 1970 in separazione dei beni che ha comprato una casa nel 1973 è intestatario esclusivo della casa. Se dal 1975 al 1978 non hanno dichiarato di voler restare in separazione nel 1978 sono passati tacitamente alla comunione, ma la casa è rimasta solo del marito.
Sbaglio?
keiske
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Uhm... complicata questa cosa.
L'art. 228 della Legge del 1975 (19 maggio 1975 n. 135) prevede:
"Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè 120 dopo la pubblicazione nella GU, cioè il 20/9/75), decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi".Il che vuol dire, mi pare, che se non hanno fatto alcuna modifica nel termine indicato, il marito dell'esempio riportato rimane unico proprietario della casa (la casa è in regime di separazione). Quindi va divisa al 50% tra gli eredi.
Per gli acquisti successivi (al termine di due anni dopo l'entrata in vigore della legge) invece si applica il regime della comunione legale.
Meno male che non sono matrimonialista !