• Bannato User Attivo

    Compensazioni

    Da istruzioni del modello UNICO.

    Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d?imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
    In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all?INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell?INPS. È compensabile anche
    l?IVA che risulti dovuta per l?adeguamento del volume d?affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
    I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell?articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare all?Agenzia delle Entrate, in via telematica, l?importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l?operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell?Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso.

    *Con provvedimento del direttore dell?Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

    *E' una sorpresa che sta dietro l'angolo o trattasi solo di un mero riporto di norme non ancora attuate?


  • Super User

    @Cont@bile said:

    Da istruzioni del modello UNICO.

    Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d?imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
    In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all?INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell?INPS. È compensabile anche
    l?IVA che risulti dovuta per l?adeguamento del volume d?affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
    I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell?articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare all?Agenzia delle Entrate, in via telematica, l?importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l?operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell?Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso.

    Con provvedimento del direttore dell?Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

    E' una sorpresa che sta dietro l'angolo o trattasi solo di un mero riporto di norme non ancora attuate?

    Interpretando le istruzioni in questo "momento storico" direi la seconda ipotesi.
    Poi.....tutto può succedere.
    Saluti.


  • Super User

    Anch'io sono dello stesso parere.
    Chissa che prima di attuarla non faccia la fine degli elenchi clienti e fornitori:D.

    Fabrizio


  • Super User

    Che colpo inaspettato di precisione........

    Scommetto che non verrà mai attuata quella norma.
    Anzi penso sia una dimenticanza non averla abrogata già con l'ultimo DL.

    Paolo