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Taxi
ciao a tutti , è qualche giorno che sto cercando di capire come funziona la contabilità dei taxi:?, se esiste qualche regime particolare, solo che non trovo nessuna nomativa specifica!!:x c'è qualcuno che saprebbe darmi qualche informazione a riguardo? vi ringrazio anticipatamente....
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Caso interessante, ho provato a fare qualche ricerca...
L'unica cosa che ho trovato è che i tassisti sono esonerati dal rilasciare ricevuta e scontrino (cosa che sapevo già!!!)
In effetti, mi sono spesso domandato come si tiene la contabilità di soggetti analoghi, in mancanza di certificazione dei corrispettivi...
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Vado a memoria non avendo casi del genere:
- contabilità: come qualsiasi contribuente con la scelta tra i vari regimi. No regimi particolari.
- iva: prestazioni esenti se urbane (da verificare le extraurbane che forse, la memoria potrebbe far ciclecca, sono al 10%)
- contributo per caro benzina: lo trovi sulle istruzioni di unico al quadro RU.
Paolo
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Me lo sono fatto "prestare" da una collega che se ne occupa. Le indicazioni in lire vanno ridefinite in €uro.
Le norme vigenti prevedono che sono esenti dall'imposta le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporto effettuati nel territorio di un Comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri (art.10 n.14 del D.P.R. 633/72). Fuori dal caso descritto le prestazioni di trasporto sono con iva (10%); non sono soggette all'obbligo di emissione di scontrino fiscale ne di ricevuta fiscale le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi (art. 2, lettera 1 del D.P.R. 696/96).
In base a queste norme, il tassista è tenuto ad emettere la fattura se la richiesta del cliente è formulata non oltre il momento di effettuazione (ultimazione) della prestazione. Non è sempre invece tenuto ad emettere la ricevuta fiscale, in quanto il trasporto a mezzo taxi è operazione esonerata. Si ritiene di conseguenza che la fattura non debba essere necessariamente rilasciata contestualmente alla richiesta del cliente, ma possa anche essere spedita o consegnata entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.La richiesta della fattura può essere fatta anche per i trasporti urbani. Il tassista che rifiuti l'emissione della fattura a richiesta del cliente è punito ai sensi dell'art.6 commi 1,2 e 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471La sanzione amministrativa va:
dal 100% al 200% dell'imposta non documentata per le operazioni soggette ad iva, con il minimo di lire un milione;
dal 5% al 10% dell'imponibile non documentato per le operazioni esenti, con il minimo di lire un milione. Tuttavia quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni.
In materia di sanzioni si veda la circolare ministeriale 23/E del 25 gennaio 1999
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Grazie mille a tutti!!
avrei solo una curiosità, ma dato che non sono soggetti all'obbligo di certificazione, come fanno a quantificare i loro ricavi?Paolo