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Decreto legge ICI
I giornali dicono che il nuovo decreto legge permette di non pagare l'ICI per l'abitazione principale e per le pertinenze.
L'art. 1 del decreto è il seguente, ma dove si parla di pertinenze, secondo voi???
- A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo. - Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con
regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. - L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
- A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale
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@Boris said:
I giornali dicono che il nuovo decreto legge permette di non pagare l'ICI per l'abitazione principale e per le pertinenze.
L'art. 1 del decreto è il seguente, ma dove si parla di pertinenze, secondo voi???
- A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo. - Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con
regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. - L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
Non ho verificato ma presumo sia qui dentro:
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.Ciao
- A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale
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@tippolo said:
Non ho verificato ma presumo sia qui dentro:
- L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
Ciao
Ciao tippolo.
Non credo...L'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992 è questo:
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
- L'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.
- L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla (1) legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.
- L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10]
e l'art.8 :
Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
- L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
- La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
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quindi, secondo voi, l'ICI sulle pertinenze dell'abitazione principale si paga o no?
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@Boris said:
quindi, secondo voi, l'ICI sulle pertinenze dell'abitazione principale si paga o no?
Direi di no. Devi solo vedere se il regolamento comunale ammette un numero massimo di pertinenze per ciascuna abitazione principale.
Saluti.
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Ok, grazie