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Ici 97/98
Salve, ho un quesito da porvi.
Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi una delucidazione.Avendo ricevuto da pochi giorni un'istanza di pagamento relativa all'ICI degli anni 1997 e 1998,
notificata dall'esattoria in data 05/2004 (ICI 98) e in data 05/2005 (ICI 97-98),
e avendo appurato che l'avviso di pagamento inviato dall'Ufficio Tributi comunale
risale al 3/12/2002vorrei sapere se dopo aver pagato il dovuto, è possibile fare un ricorso per il risarcimento in quanto l'ICI del 97-98 cadeva in prescrizione in data 31/12/2001.
E' anche vero che un emendamento, approvato il 14 dicembre, alla Finanziaria 2002 (legge n. 448 del 28.12.01) all?art. 27 comma 9 ha disposto che i termini per l?accertamento e la liquidazione dell?imposta comunale sugli immobili scadenti il 31 dicembre 2001 sono prorogati al 31 dicembre 2002.1: è possibile che una legge sia datata anteriormente all'approvazione dell'emendamento?
2: essendo l'emendamento stato approvato 11 gg dopo l'invio dell'avviso da parte del comune
può non avere validità l'avviso stesso?
3: secondo lo statuto dei contribuenti, I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.E' vero?
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Ciao Ginger,
benvenuta nel Forum GT.
Ti sposto nella sezione più appropriata per la tua problematica.
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Spero di avere presto informazioni.
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Nessuni sa darmi un consiglio sul da farsi????
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Porta pazienza
Per evitare di darti una risposta incompleta avevo proprio intenzione di chiedere ad un amico che di lavoro fa proprio questo: accerta per i comuni che l'ICI sia stato pagato correttamente.Io non sono certa di risponderti nel modo esatto. Stasera dovrei avere la risposta
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ok ok ok
grazie mille per l'interessamento
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Ciao
Ho parlato con il mio amico e le cose dovrebbero stare così: ti rispondo punto punto.
@_ginger_ said:
...avendo appurato che l'avviso di pagamento inviato dall'Ufficio Tributi comunale risale al 3/12/2002, vorrei sapere se dopo aver pagato il dovuto, è possibile fare un ricorso per il risarcimento in quanto l'ICI del 97-98 cadeva in prescrizione in data 31/12/2001.
E' anche vero che un emendamento, approvato il 14 dicembre, alla Finanziaria 2002 (legge n. 448 del 28.12.01) all?art. 27 comma 9 ha disposto che i termini per l?accertamento e la liquidazione dell?imposta comunale sugli immobili scadenti il 31 dicembre 2001 sono prorogati al 31 dicembre 2002.
La risposta sta appunto in questo emendamento, che, avendo prorogato i termini di un anno, rende esigibile il tributo.
1: è possibile che una legge sia datata anteriormente all'approvazione dell'emendamento?Non è anteriore...
La legge è del 28, l'emendamento del 14 dicembre. Oppure ho capito male? Comunque c'è poco da fare: quell'anno hanno prorogato ed il tuo ici ci rientra.
2: essendo l'emendamento stato approvato 11 gg dopo l'invio dell'avviso da parte del comune può non avere validità l'avviso stesso?No, non c'entra perché il comune ha il diritto di richiederti anche un tributo andato veramente in prescrizione. Starà a te fare ricorso ed opporti.
3: secondo lo statuto dei contribuenti, I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.E' vero?Su questo punto non siamo arrivati ad una risposta certa: lo statuto puoi leggerlo qui. Da una breve scorsa non l'ho trovato, ma appunta era breve.
Comunque la conclusione è che il pagamento è dovuto: tra l'altro parli di avviso di pagamento, (quindi non una cartella o un avviso bonario, vero?) contro il quale non ci dovrebbe essere la possibilità di ricorrere.
Spero di averti risposto.
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@_ginger_ said:
3: secondo lo statuto dei contribuenti, I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.E' vero?E' vero, ma è anche vero che il Parlamento (Organo detentore del Potere Legislativo) può, emanando Leggi di pari "gerarchia", derogare a principi precedentemente emanati.
A titolo di esempio ecco un articolo di Legge che proroga alcune scadenze ICI:
Art. 31 comma 16 Legge 289/2002
16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive.Come vedi viene espressamente derogato quanto affermato dall'art. 3 comma 3 dello "Statuto del Contribuente". Ed essendo ambedue Leggi Ordinarie, ecco che una Legge successiva può derogare a una Legge precedente.
E' anche vero, e ci sono commenti e interpretazioni "a iosa" in merito, che lo "statuto del contribuente" era stato ideato e redatto come una Legge "quasi-costituzionale", con uno "status gerarchico" che doveva metterlo al riparo appunto da eventuali deroghe.
Tutto questo è però rimasto nelle intenzioni, i fatti (e gli atti della Pubblica Amministrazione) ci dicono che lo Statuto è una Legge ordinaria, e come tale derogabile da altre Leggi ordinarie.
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@alfofiore said:
E' anche vero, e ci sono commenti e interpretazioni "a iosa" in merito, che lo "statuto del contribuente" era stato ideato e redatto come una Legge "quasi-costituzionale", con uno "status gerarchico" che doveva metterlo al riparo appunto da eventuali deroghe.
Tutto questo è però rimasto nelle intenzioni, i fatti (e gli atti della Pubblica Amministrazione) ci dicono che lo Statuto è una Legge ordinaria, e come tale derogabile da altre Leggi ordinarie.Concordo assolutamente con quanto dici, ultima prova ne è la vicenda sulle cartelle mute.
Leggevo qualche giorno fa che l'Ordine dei dottori commercialisti di Milano sta promuovendo a Bruxelles l'introduzione uno Statuto dei diritti del contribuente a livello europeo sulla scorta di quello vigente in Italia.......no comment.
Saluti.