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Problemi con ddt in conto lavorazione
Ciao,
sono un nuovo utente del forum e vorrei capire come è meglio comportarsi in caso di mancata emissione di ddt in conto lavorazione verso terzisti.
Dove lavoro, l'attività è sempre frenetica, spesso movimentiamo quantità di merce piccolissime, e per mille motivi - negligenza dei colleghi in primis - non è raro che la merce venga movimentata fisicamente prima che contabilmente.
Ormai ho perso ogni speranza di ottenere maggiore diligenza da parte dei colleghi, anche perché il titolare su questo fronte è un esempio negativo per tutti.A questo punto è meglio emettere a posteriori - come facciamo attualmente, perdendo molto tempo - un ddt fittizio solo per far quadrare le movimentazioni, o dal punto di vista formale/amministrativo non serve più a nessuno scopo?
Oppure, se le mie movimentazioni verso un certo terzista sono sempre in conto lavorazione, c'è qualche scappatoia per trasportare la merce senza ddt, senza rischiare di cadere nella presunzione di vendita in caso di controlli?
Grazie
Dolphin76
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Ciao e benvenuto,
vedo che sei esperto ed hai ben centrato il problema: presunzioni di cessione.
Finchè le merci sono dai Vs. lavoranti senza che tu abbia un regolare DDT con cuasale "c/to lavorazione" si corre il rischio, a visita dei verificatori, di vedersi accertare quale reddito, con connessa Iva, per le merci mancanti.Purtroppo non esistono particolari soluzioni se non:
- Istituire un apposito registro c/lavorazione dove annotare le merci uscite e poi i relativi scarichi;
Oppure, ma soluzione davvero ai limiti per complessità:
- trasportare sempre le merci sempre su propri mezzi, ed apertura unità locale presso i magazzini dell'unico lavorante. In modo che, in pratica, la merce mai abbandoni luoghi "fiscalmente a vs. disposizione". Ma ripeto molto difficile.
In merito ti consiglio comunque di leggere la Circolare ministeriale 193 del 1997:
http://www.unipa.it/~cdl/guriall/sett98/193cir09.htmPaolo
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Ciao e grazie per la risposta.
Chiedo solo un ultimo chiarimento, perché nella Circolare Ministeriale mi sembra di aver visto uno spiraglio, più precisamente qui:
"1.3.1. Impiego di beni nella produzione.
Quanto ai beni utilizzati nella produzione, la norma non prescrive alcun adempimento specifico dalla cui inosservanza possa derivare l'insorgere della presunzione legale di cessione, per cui l'utilizzazione dei beni stessi nel ciclo economico aziendale puo' essere dimostrata dal contribuente secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In concreto, quindi, l'utilizzazione per la produzione si puo' evincere dalle ordinarie scritture contabili, laddove richieste e, in caso contrario, da coefficienti tecnici o da riscontri diretti."Noi abbiamo una moltitudine di documenti tecnici interni che potrebbero dimostrare l'impiego in produzione, e tutte le materie prime vengono regolarmente caricate e scaricate a dettaglio di codice articolo, anche se non siamo ancora obbligati alla tenuta fiscale del magazzino.
Facciamo fatica a monitorare le singole movimentazioni soprattutto nelle fasi finali di trasformazione, ma nel complesso potremmo tracciare facilmente per ogni articolo e ogni lotto di produzione il percorso produttivo seguito.Non è che forse potrebbe bastare?
Grazie e buona giornata
Dolphin76
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La problematica è diversa.
Le materie prime o semilavorati nel tuo caso, non escono dallo scaffale del vostro magazzino per raggiungere l'altro vostro reparto (sotto il medesimo tetto) per la lavorazione al termine della quale ritornano in scaffale di magazzino come prodotto finito.
I vostri prodotti abbandonano le vostre sedi (fiscalmente conosciute) e se ne vanno verso soggetti terzi.
In caso di verifica l'ammanco di materia prima x dallo scaffale (riscontro fatture di acquisto) deve essere spiegato.... o si dimostra (con le distinte di lavorazione) che in quel momento è sotto la pressa XYZ oppure si dimostra con DDT (o registro c/to lavorazioni) che è fuori presso terzi con causa non traslativa della proprietà (es. lavorazione)..... altrimenti il verificatore risponderà: " a non c'è.... bravi... presunzione di cessione: accertiamo iva su fatture non emesse e ricavi".
Paolo
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B
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Scusate e nel caso la merce non fosse mai entrata fisicamente nel magazzino ma fosse stata inviata ( con tanto di ddt di consegna ovviamente ) al terzista direttamente dal fornitore di materie prime del cliente del terzista ?
Un esempio pratico : un azienda ALFA fa produrre alimentari a marchio proprio .Compra le materie prime come uova, farina, lievito...aromi imballaggi etc e le fa inviare ( senza che transitino fisicamente nel proprio magazzino ) all azienda che "assembla " tutti i componenti la quale restituisce tot scatole di biscotti ad ALFA fatturando la produzione e il confezionamento.. Le materie prime non utilizzate rimarranno presso il terzista pronte per essere reimpiegate in altre produzioni . Ogni prodotto può contenere anche 30 ingredienti. Tenere un registro di carico e scarico è un' impresa quasi impossibile e molto laboriosa. Per ogni produzione c' è la scheda di lavorazione dove compaiono i numeri di lotto e le quantità delle materie prime utilizzate, il nome dell' articolo prodotto con relativo numero di lotto e la quantità di confezioni. Inoltre le stesse materie prime acquistate compaiono nell' elenco ingredienti ( obbligatorio ). Su ogni DDT di consegna dal terzista ad all' azienda ALFA ci sono anche 10 prodotti diversi ma contenenti in parte gli stessi ingredienti. Può bastare ? Il concetto di BENI UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE ED ENTRATI NEL CICLO ECONOMICO AZIENDALE SI PUO' INTERPRETARE soddisfatto anche se la produzione non avviene internamente ? DI FATTO TUTTE LE MATERIE PRIME SONO CONTENUTE NEI PRODOTTI OGGETTO DELL' ATTIVITA' DI ALFA E QUINDI ENTRATI NEL CICLO ECONOMICO AZIENDALE. Il fatto che sui ddt di consegna delle materie prime compaia il terzista come destinatario e la causale è VENDITA all'azienda ALFA può essere un problema ? grazie