• User Attivo

    Sì è indispensabile verificare se esistono clausole di prelazione, di gradimento, di limitazione al trasferimento della quota.
    E' bene anche ricordare che recesso tipico e atipico (cessione della quota) hanno nelle società di persone un differente trattamento fiscale. Il recesso tipico è considerato un reddito da partecipazione ed è fiscalmente più favorevole alla società che non al socio uscente, al contrario del recesso atipico che, seguendo le regole del capital gain, è più vantaggioso per il socio.


  • User

    Inoltrerò i vostri preziosi consigli al mio amico.
    Grazie per le risposte.


  • User Attivo

    @homer said:

    Inoltrerò i vostri preziosi consigli al mio amico.
    Grazie per le risposte.

    Spero senza farti pagare;;;;;))))))))


  • Super User

    A completamento della discussione linko una recente risoluzione emanata di recente dall'AE in proposito:

    http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebd0e8051280ebe/Ris. n.64.pdf

    Saluti.


  • User

    Ciao Rubis,
    molte grazie anche a te 🙂


  • Super User

    @homer said:

    Buon pomeriggio,
    desidero porvi qualche domanda in merito all'oggetto del post.

    In una snc, uno dei 4 soci per motivi personali e familiari non può più svolgere l'attività.

    1. Se non c'è preavviso da parte del socio dimissionario, per ottenere comunque le dimissioni deve avere il consenso dei rimanenti soci?

    2. Per escludersi dalla società è sufficiente andare dal notaio? Quale può essere l'importo richiesto?

    Grazie per la consueta disponibilità 🙂

    Ciao, non ci si può dimettere dalle società ma si può solamente cedere le proprie quote sociali con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'atto è perciò necessariamente da rogarsi a cura di un notaio.

    Il costo varia a seconda del valore delle quote cedute e del numero di cessioni (5 persone che cedono = 5 cessioni): se si tratta di snc o sas del valore di 2/3000 euri di valore quota, l'atto si aggira attorno ai 2000 euri oltre iva. Per le società di persone infatti ogni cessione è anche una modifica dell'atto costitutivo della società, con le correlate spese.

    Ciao


  • User Attivo

    @shapur said:

    Ciao, non ci si può dimettere dalle società ma si può solamente cedere le proprie quote sociali con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    Ciao

    Come non ci si può dimettere? Il recesso è possibile ed è previsto dall'art. 2285 cc. Cerchiamo di non azzardare risposte imprecise.


  • User Attivo
    1. Guarda lo statuto e l'atto costitutivo della tua società nei paragrafi recesso di un socio e cessione quote societarie
    2. Fatti aiutare da un esperto per la valutazione del valore delle quote societarie e che ti aiuti a comprendere meglio le indicazioni presenti nei 2 atti sopra citati

  • User

    Buon pomeriggio,

    grazie ancora per le risposte e le precisazioni 🙂


  • Super User

    Recesso non è dimissioni. Il recesso è comunque esperibile solo per le società a tempo indeterminato (rarissime) o nell'eventualità di giusta causa. Ad ogni modo, il recesso non estingue gli effetti dell'intercorso rapporto sociale: ovvero permane la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni contratte in presenza del rapporto societario.

    In ipotesi di recesso per giusta causa (da ricollegarsi SEMPRE all'altrui violazione di obblighi contrattuali), è scontata la resistenza di tutti quei soci che non hanno interesse a diminuire i partecipanti alla compagine sociale ed alle correlate responsabilità.

    L'esercizio del diritto di recesso è quindi molto più scolastica di quanto si possa inizialmente ritenere, sempre salvo il caso delle società a tempo indeterminato: però non ne ho ancora vista una.

    Ciao

    ps. Evitiamo di parlare di azzardo. Grazie. Ciao