• User Attivo

    Cancellazione imprenditore agricolo dal registro imprese

    Qualcuno mi può confermare che un imprenditore agricolo con fatturato al di sotto dei 7000 euro si può tranquillamente cancellare dal registro imprese?


  • Bannato User Attivo

    Tratto dalle modalità di iscrizione presso le CCIAA italiane

    A norma della legge n. 77/1997 i produttori agricoli assoggettati al regime di franchigia (il cui limite è stato fissato con D.L. 262/2006), non sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese; tuttavia si ricorda che la concessione dei benefici e delle agevolazioni fiscali, quali ad esempio quella riferita alla fruizione del carburante agricolo agevolato, è riservata ai soli soggetti iscritti nel Registro (D.Lgs. n. 173/1998, D.M. n. 454/2001).


  • User Attivo

    Grazie! ne sai qualcosa anche riguardo all'invio telematico dei corrispettivi per questi agricoltori in franchigia?


  • Bannato User Attivo

    I contribuenti in franchigia hanno l'obbligo di trasmettere per l'anno 2007 i corrispettivi anche come fatture emesse entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, es. 25 ottobre per i corrispettivi di settembre, con l'eccezione del periodo Gennaio Agosto 2007 che andava inviato con una unica temporalità entro il 25 settembre.
    Entro il prossimo 25 gennaio dovranno essere inviati i corrispettivi relativi al mese di dicembre.


  • User Attivo

    Stai parlando di quelli in franchigia ma non agricoli, per gli agricoltori questo adempimento (a mio parere assurdo) dovrebbe essere stato introdotto con l'ultima finanziaria quindi solo dal 2008 però non ho ancora avuto il tempo di spulciarla.


  • Bannato User Attivo

    @cobolo said:

    Stai parlando di quelli in franchigia ma non agricoli, per gli agricoltori questo adempimento (a mio parere assurdo) dovrebbe essere stato introdotto con l'ultima finanziaria quindi solo dal 2008 però non ho ancora avuto il tempo di spulciarla.

    Ti riporto il comma 116 dell'art 1 della nuova finanziaria.

    ** 116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662**. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».