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accertamento ici
Un avviso di accertamento ici sul 2003 notificato in data 3 gennaio 2008 non sarebbe già oltre i termini non essendo dovuta la presentazione della dichiarazione ici per quell'anno? Il temine non sarebbe il 31/12/2006?
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Credo proprio di no. Siamo nel termine dei 5 anni.
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@Cont@bile said:
Credo proprio di no. Siamo nel termine dei 5 anni.
Riporto dalla Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296
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161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
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mi permetto di dissentire. Un avviso di liquidazione / accertamento di questo tipo relativo al 2003 decadeva al 31/12/2006, nulla rileva la finanziaria 2007 che allunga i termini per gli accertamenti con effetto successivo alla suddetta data.
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@Bax said:
mi permetto di dissentire. Un avviso di liquidazione / accertamento di questo tipo relativo al 2003 decadeva al 31/12/2006, nulla rileva la finanziaria 2007 che allunga i termini per gli accertamenti con effetto successivo alla suddetta data.
Salve.
[LEFT]Le nuove disposizioni della finanziaria 2007 modificano le modalità e i termini per l?accertamento di tutti i tributi comunali, compresa l?ICI, elimina, formalmente, l?istituto della liquidazione e concede più tempo ai Comuni per l?attività di controllo. La disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ? cioè all?1/1/2007 ( comma 171 ), ovverosia "ai rapporti per i quali non è ancora spirato il termine decadenziale entro il quale il Comune deve notificare l?accertamento (derogando al divieto di modifica dei termini in senso peggiorativo previsto dallo "Statuto del contribuente".
Dovrebbero ritenersi pendenti all'1/1/2007:[/LEFT]
[LEFT]- al 31/12/2007, per gli avvisi di accertamento per dichiarazioni omesse nel 2002;- al 31/12/2009, per gli avvisi di accertamento per dichiarazioni infedeli presentate nel 2004;
- al 31/12/2010, per gli avvisi di accertamento per versamenti insufficienti od omessi nel 2005.[/LEFT]
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@fedclaud said:
Salve.
Le nuove disposizioni della finanziaria 2007 modificano le modalità e i termini per l?accertamento
[LEFT]di tutti i tributi comunali, compresa l?ICI, elimina, formalmente, l?istituto della liquidazione e concede più tempo ai Comuni per l?attività di controllo. La disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ? cioè all?1/1/2007 ( comma 171 ), ovverosia "ai rapporti per i quali non è ancora spirato il termine decadenziale entro il quale il Comune deve notificare l?accertamento (derogando al divieto di modifica dei termini in senso peggiorativo previsto dallo "Statuto del contribuente".
[LEFT]Dovrebbero ritenersi pendenti all'1/1/2007:- al [/LEFT]
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[LEFT]31/12/2007, per gli avvisi di accertamento per dichiarazioni omesse nel 2002;
[LEFT]- al 31/12/2009, per gli avvisi di accertamento per dichiarazioni infedeli presentate nel 2004; - al 31/12/2010, per gli avvisi di accertamento per versamenti insufficienti od omessi nel 2005.[/LEFT]
appunto, quindi un avviso del 2003 arrivato oggi è indubbiamente tardivo.
Grazie[/LEFT]
- al [/LEFT]
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@Bax said:
mi permetto di dissentire. Un avviso di liquidazione / accertamento di questo tipo relativo al 2003 decadeva al 31/12/2006, nulla rileva la finanziaria 2007 che allunga i termini per gli accertamenti con effetto successivo alla suddetta data.
@ Bax
Non avevo posto attenzione al fatto che nel tuo primo post avevi evidenziato che non vi era l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
Chiedo venia.
Dalla lettura combinata dei commi 161 & 171 il Comune si evince chiaramente la tardività dell'avviso.
Pertanto puoi tranquillamente proporre opposizione.
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@Cont@bile said:
@ Bax
Non avevo posto attenzione al fatto che nel tuo primo post avevi evidenziato che non vi era l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
Chiedo venia.
Dalla lettura combinata dei commi 161 & 171 il Comune si evince chiaramente la tardività dell'avviso.
Pertanto puoi tranquillamente proporre opposizione.
Secondo la vecchia normativa i termini per le rettifiche e accertamenti ici erano tre anni o cinque anni.
Mi sapreste spiegare in poche parole quando si applicano i tre anni e quando i cinque.
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3 anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione;
3 anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il versamento se la dichiarazione non doveva essere presentata;
5 anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione e la dichiarazione è stata omessa
art. 11 d.lgs 504/92
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Ciao a tutti,
mi aggancio all'argomento di discussione per chiedere un parere.
Una società immobiliare, nel 2007 riceve avvisi di accertamento ici per anni pregressi e nell'anno 2007 paga l'imposta + sanzioni + interessi.
L'ici, così pagata può essere detratta dall'irap nell'anno in cui riceve gli avvisi di accertamento anche se l'imposta è riferita ad anni precedenti? chiaramente sanzioni e interessi indeducibili.
Il TUIR sembra stabilire che le imposte e tasse siano deducibili per cassa.
Qualcuno mi saprebbe chiarire il dubbio?
Grazie.
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L'uso del criterio di cassa o del criterio di competenza per l'Ici al fine di determinare la deducibilità ai fini Irap non ha trovato una risposta certa fino al momento.
Gli art 5 e 11 del dlgs 446/97 sembrano in contrapposizione tra di loro in quanto nel primo per la deducibilità si tiene conto, o si dovrebbe, della competenza.
L'art. 11 fa riferimento alla deducibilità per cassa rifacendosi al TUIR nel quale è riportato "che le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento".Tiriamo la monetina?
Io propendo criterio di "competenza"
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Grazie, sei stato gentilissimo!!!