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Analogia: Google adsense e pr discoteca
A mio avviso la configurazione corretta di google adsense sta nella intermediazione , in quanto come sancito dalla risoluzione ministeriale 209/03 è una semplice attivita di intemediazione che pone in contatto un possibile cliente e con un fornitore. Questo rende il lavoro svolto con google adsense più simile ad un pr di una discoteca che ad un cartellone pubblicitario.
Per capirci meglio:
Il compito del P.R. è, in sintesi, quello di distribuire i biglietti pubblicitari della discoteca (link forniti da google) in modo capillare ma mirato, rispettando metodicamente il target previsto dal locale ( operazione compiuta da google), guadagnando in proporzione ai clienti da lui portati (entroiti proporzionali come in google adsense).
Quello che è importante da stabilire, è che mentre una pagina pubblicitaria su un giornale e una pubblicità fine a se stessa, la pubblicità su internet (banner o link) mette in contatto diretto ciente e fornitore attraverso un link di collegamento.Un pò come se noi ci trovassimo su un marciapiede e veicolassimo i passanti dentro un negozio X, e che questo negozio X ci pagasse per farlo.
Aggiungo inoltre che in caso di contenzioso si può essere tranquilli perchè la linea presa dello stato italiano e quella dell'intermediazione.
Questa è la mia opinione personale comunque prima di ogni avventatezza è meglio parlare con il proprio consulente.
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Io non condivido.
Quale differenza allora con un banner??? Vista anche l'ultima evoluzione grafica degli adsense ????
Purtroppo o per fortuna i banner su sito web sono stati inquadrati a livello di regolamentazione fiscale europea quali "fornitura di servizi pubblicitari" e non intermediazione.
Interessante il parallelismo, ma penso che il regolamento comunitario n. 1777 del 2005 (immediatamente in vigore in Italia senza neppure bisogno di ratifica) ormai tagli la testa al toro:
[LEFT]"h) Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web"
** [/LEFT]Il fatto che esista il click è proprio la peculiarità della pubblicità di internet.... non dunque intermediazione.
Sottolineo poi che, a memoria, quella risoluzione riguardava un particolare caso di stipula di contratto di fornitura di servizi internet e non di mera deviazione ad altro sito di un navigatore.
Paolo
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Ho dato un occhiata veloce al regolamento (lo studio con calma), e mi sembra che si parli solo della configurazione del valore aggiunto.
Esistono diverse tipologie di pubblicità. io all'interno del mio sito posso benissimo fare pubblicità del fornaio sotto casa in questo caso la pubblicità è diretta come se fosse un cartellone pubblicitario. Il pay per click ha invece lo stesso scopo del procacciatore d'affari ed è una pubblicità mirata.
Quindi mentre nella pubblicità del fornaio io riesco a vedere una forma pubblicitaria classica e inquadrarla come vendita di spazio pubblicitario ( il cliente sceglie la posizione in cui vuole il banner e sono responsabile della sua visibilità), mentre in google adsense sono io a gestire il tutto e di fare ciò che voglio senza penali. Nel primo caso sono a scegliere il prezzo nel secondo caso è google.
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Certo riguarda l'Iva, ma da la visione del legislatore comunitario a quel fenomeno quale servizio pubblicitario.
In effetti, come ebbi modo di scrivere altrove, l'unica cosa che differenzia un link testuale da un banner è l'elemento grafico artistico. Se poi il link testuale è seguito anche da una breve descrizione allora le due cose si avvicinano davvero moltissimo nel guidare l'intenzione dell'utente al click.
Come si clicca sul banner si clicca anche sul link. Pay per view o pay per click diufficilmente potranno venir configurati diversamente dal legislatore comunitario, visto che ha già fatto di tutti i banner un fascio.
Riguarderei anche la risoluzione visto che come detto riguaradava un caso che si spingeva al di là del solo click, ma arrivava alla stipula on line del contratto di fornitura.
Paolo
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Qua ci sarebbe un bel pò da discutere.. il compito dello stato è quello di assimilare un'attività nuova ad una già esistente. Come saprai ci sono diverse soluzioni link banner .. pay per clik, pay per sale, etc
e ognuno ha delle caratteristiche diverse ... adesso ci troviamo ancora nel far west, quindi ognuno può fare più o meno come gli pare.
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Un altro spunto di riflessione,
Il PR della discoteca per distributire i volantini utilizza il suolo pubblico mentre un webmaster espone la pubblicità su un proprio bene personale gestito in modo organizzato (leggasi sito WEB).
Di qui l'inquadramento del reddito di impresa.
secondo me.