• User Attivo

    omessa compensazione

    Nel caso di ritardo nella presentazione di un F24 con saldo 0 per regolarizzare la violazione è giusto versare come sanzione 10 Euro (1/5 di 51 Euro) se il ritardo è inferiore a 5 gg e 30 Euro (1/5 di 154 Euro) per un ritardo superiore, ma inferiore a quello della presentazione della relativa dichiarazione, oppure per la sanzione è necessario applicare le percentuali previste per il ravvedimento?
    Mi sembra invece chiaro che nulla è dovuto a titolo di interessi essendo appunto il dovuto pari a 0 e quindi non produttivo di interessi.


  • Super User

    La tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero integra, in base alle norme vigenti violazione sanzionabile (art. 19 c. 4 D.Lgs. 241/97, con sanzioni ancora scritte in lire)

    Il Ministero ha chiarito (es. circ. 54/2002) come alla violazione in esame non siano applicabili le cause di non punibilità, poiché tale violazione arreca pregiudizio all?attività di controllo da parte dell?amministrazione.

    Alla ritardata (o omessa) presentazione di modello F24 a zero si applica la sanzione amministrativa di euro 154,94 (ex lire 300.000) ridotta a euro 51,65 (ex lire 100.000) se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

    Dal coordinamento delle norme il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) si articolerebbe a mio giudizio nel seguente modo:

    • 1/8 del minimo pari a 6,46 euro (1/8 di 51,65 euro pari a 12.500 lire) in caso di avvenuta presentazione con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;

    • 19,37 euro (1/8 di 154,94 pari a 37.500 lire) in caso di avvenuta presentazione dal sesto al trentesimo giorno successivo a quello di scadenza;

    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all?anno nel quale è stata commessa la violazione (o nell?anno se senza dichiarazione) con riduzione della sanzione a 1/5 del minimo pari a euro 30,99 (1/5 di 154,95 pari a 60.000 lire).

    Codice tributo delle sanzioni 8911 sezione erario.
    Nessun interesse.

    Questo è il mio indirizzo?. Fiscooggi ed altri non la pensano così semplificando il ravvedimento a:

    10 euro se entro 5 giorni
    30 euro se entro un anno.
    Reputo che questa ultima soluzione non sia corretta... a mio giudizio non ci sono interpretazioni diverse del combinato disposto delle due norme citate.

    Paolo


  • User Attivo

    Grazie mille.
    Io non so obiettivamente quale sia l'indirizzo migliore e non vorrei smentire la tua tesi, però cercando cercando ho trovato in questa guida, che essendo del 2006 trovo abbastanza attendibile, e che a pag. 21 sembrerebbe sostenere l'indirizzo opposto. Certo per il mio caso preferirei una sanzione di 19 euro che di 30...
    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb4ada0dd134078/guida_faq.pdf


  • Super User

    Ripeto che possono scrivere quello che vogliono, ma diverso è argomentarlo normativa alla mano.... normativa che reputo che sia di lapalissiana chiarezza e facile combinazione.

    Come hanno sbagliato la guida sull'apertura di una nuova attività (confondendo in alcuni punti due regimi agevolati)........

    Paolo