• Bannato User Attivo

    Per attività che un PRATICANTE AVVOCATO può svolgere posto quanto di seguito sulla base di quelle che sono le mie conoscenze e la documetazione che ho in ufficio:

    ATTIVITÀ PROFESSIONALE**: **Il praticante avvocato ammesso al patrocinio (abilitato all?esercizio limitato della professione) può svolgere l?attività giudiziaria nei limiti definiti dalla c.d. legge Carotti del 16.12.99, n. 479.
    In particolare, il praticante, dopo il conseguimento dell?abilitazione, può esercitare il patrocinio nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente a:

    a) Negli affari civili
    Alle cause relative a:
    1.beni mobili e immobili, ma il cui valore non ecceda ? 25.822,84;
    1.azioni possessorie, salvo il disposto dell?art. 704 del c.p.c.;
    1.denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell?art. 688, 2° c., c.p.c.;
    1.rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

    b) Negli affari penali
    Nelle cause relative a:
    1.reati che comportino una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola oppure congiunta alla predetta pena detentiva. (Si tratta di contravvenzioni o di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.)
    1.violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsti dall?art. 336 c.p.;
    1.resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall?art. 337 c.p.;
    1.oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell?art. 343, 2° c., c.p.;
    1.violazione dei sigilli aggravata a norma dell?art. 349, 2° c., c.p.;
    1.rissa aggravata a norma dell?art. 588, 2°c., c.p., con esclusione dell?ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
    1.furto aggravato a norma dell?art. 625 del c.p.;
    1.ricettazione prevista dall?art. 648 c.p.;
    1.nonché tutti i reati attribuiti ex d.lgs. 274/2000 alla competenza del Giudice di Pace.

    Senza menzione esplicita per quanto riguarda i giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonché i procedimenti di esecuzione.

    Nell?esercizio di funzioni improprie da parte del praticante abilitato non solo si può ravvisare l?esercizio abusivo della professione di avvocato, ma la mancanza di legittimazione può anche dare luogo a nullità degli atti giudiziari redatti.


  • Bannato User Attivo

    @Contabile said:

    Buongiorno. Benvenuta.

    Scusa Lorenzo ma non è così semplice. Una recente riforma che riguarda specificatamente il settore assicurativo (non appena ritrovo il riferimento normativo te lo comunico perché a memoria non lo ricordo) prevede che l'avvocato emetta fattura nei confronti del cliente.
    Tale fattura deve poi essere inoltrata all'assicurazione che provvederà a versare la ritenuta sul compenso erogato.

    Pertanto la ns. gentile "forista" (si dice così?) non può prendersi i soldi e tutto finisce li.

    La normativa che ha riformato i rapporti con le assicurazioni è** D. Lgs. 209/2005.

    **Tanto dovevo a Lorenzo e ai lettori del forum! :vai:


  • Bannato Super User

    cmq rimane l'obbligatorietà dell'apertura p.iva


  • Consiglio Direttivo

    @Contabile said:

    La normativa che ha riformato i rapporti con le assicurazioni è** D. Lgs. 209/2005.

    **Tanto dovevo a Lorenzo e ai lettori del forum! :vai:

    Grazie Contabile
    Comunque avevo travisato il discorso
    So benissimo che i liberi professionisti devono fatturare :D; mica sono V.R. :bastard:

    Certo, aprire partita iva per 120 euro....; 😞


  • User Newbie

    Ciao a tutti, ho letto le vostre considerazioni e, considerato che sono interessato all'argomento mi permetto di chiedere una delucidazione: nel caso di praticante che ha appena superato l'esame di iscrizione all'albo, considerato che quasi sicuramente le prime entrate saranno molto magre e che le liti patrocinate saranno in numero esiguo mi chiedevo se era possibile configurare la "sporadica" attività quale "prestazione d?opera intellettuale" ed emettere ricevuta fiscale ?

    Grazie


  • User Attivo

    Purtroppo se vuoi lavorare come avvocato e operare come tale devi iscriverti all'albo... e quindi aprire P.I.

    Per esperienza ti cito quanto sta accadendo ad un amico recentemente titolato quale avvocato: visto la scarsità di lavoro non ha aperto P.I. pur essendo iscritto all'albo... A distanza di 2 mesi lo stanno tartassando perchè apra P.I. e quindi prima o poi la dovrà aprire. Nell'ultimo colloquio l'ordine gli ha anche paventato sanzioni (non so dirti quali, di deontologia forense non so nulla).

    Rimando quindi al post di Contabile, ed in particolare a ciò:

    Nell?esercizio di funzioni improprie da parte del praticante abilitato non solo si può ravvisare l?esercizio abusivo della professione di avvocato, ma la mancanza di legittimazione può anche dare luogo a nullità degli atti giudiziari redatti.


  • Super User

    Questa discussione mi era sfuggita e vorrei analizzarla da capo per mimi:

    Ella scrive di aver trattato. Ciò unitamente al compenso esiguo, mi fa ritenere che in realtà non si tratti di redazione di atti tipici di avvocato (Lei peraltro non lo è) e neppure di patrocinante non abilitato.

    Ritengo più probabile (magari una conferma servirebbe) che si tratti magari della redazione di una semplice lettera o di un ancor meno formale incontro con il legale di controparte e/o i funzionari dell'assicurazione.

    Dunque, probabilmente, una prestazione di servizio che si estrinseca in una parere su temi legali che però, nel caso, non sarebbe vietato (ritengo) neppure al "semplice" laureato in giurisprudenza.

    Precisato quanto mi parrebbe essere la vicenda (salvo smentita dalla diretta interessata) è da capire se serva o meno, ai fini fiscali e civili, un inquadramento quale libero professionista o meno.

    Sinceramente, visto che la sua iscrizione è al più al registro praticanti patrocinanti, che legittimamente potrebbe restare priva di partita Iva ove mai vi fossero i presupposti di compensi, mi parrebbe praticabile la semplice via della collaborazione occasionale nei confronti del privato, da quest'ultimo riaddebitato con semplice lettera alla compagnia di assicurazione soccombente.

    Un rapporto trilaterale che descriverebbe quanto realmente accaduto e consentirebbe alla compagnia di pagare al privato la somma a titolo di indennizzo fuori campo iva art. 15 (indennizzi) e/o fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, dotandosi comunque di un giustificativo di spesa idoneo.

    Paolo


  • Super User

    @paolo1 said:

    Ciao a tutti, ho letto le vostre considerazioni e, considerato che sono interessato all'argomento mi permetto di chiedere una delucidazione: nel caso di praticante che ha appena superato l'esame di iscrizione all'albo, considerato che quasi sicuramente le prime entrate saranno molto magre e che le liti patrocinate saranno in numero esiguo mi chiedevo se era possibile configurare la "sporadica" attività quale "prestazione d?opera intellettuale" ed emettere ricevuta fiscale ?

    Grazie

    Ciao,

    no. Purtroppo la norma non dice chiaramente nulla, ma la dottrina fiscale (autorevolissima) considera obbligatorio per un iscritto all'albo l'apertura della partita Iva seppur egli presti una prestazione minima/sporadica.

    Paolo


  • User Attivo

    @mimi08 said:

    Chiedo perdono per la mia ignoranza infinita ma, nonostante ci siano tantissimi topic aperti sulle collaborazioni occasionali, non ho trovato risposta al mio quesito.:bho:
    Sono una praticante legale NON RETRIBUITA.Giorni fa ho trattato un sinistro per lo scooter del mio ragazzo (quindi per un PRIVATO) L'assicurazione mi ha liquidato 120 ? di spese legali. Ora, io non ho p.iva, ho trattato con un privato e non faccio dichiarazione dei redditi perchè NON ho redditi! Che posso fare per prendermi questi 120?? Chi li dovrebbe dichiarare?
    Grazie, e scusate ancora se la mia ignoranza galoppa!!:)

    Se era davvero così complicato riscuotere quei 120 euro, non era più semplice impostare la causa a nome del dominus al quale, una volta riscossa lo somma, emettere una ricevuta per collaborazione occasionale?


  • Tagliare la testa al toro senza tanti problemi.
    La fattura (parcella) la fa lo studio dove si effettua il praticantato, in fin dei conti è anche giusto.
    Il ricavato viene dato come compenso aggiuntivo (tolte le spese e le ritenute) al praticante.