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- Pubblicare la P.IVA puo' portarne ad un uso fraudolento?
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@costruzioni said:
Come da titolo, a vostro parere, pubblicare la propria partita iva su di un sito e-commerce (cosa che deve essere obbligatoriamente fatta) puo' portare ad un suo uso fraudolento?
Per tale, intendo quello che potrebbe esserne fatto... p.es., da chiunque voglia recarsi in un negozio all'ingrosso ed acquistare merce scontata, facendo caricare il tutto sui dati (nome, cognome, p.iva...) di un esercente un'attivita' commerciale.
Nell'ambito dell'attivazione di un mio sito e-commerce (di cui ho parlato in altri post) mi trovo nell'obbligo di dover indicare a tergo il numero della p.iva... la qual cosa mi preoccupa un tantino...
Cosa ne pensate?Se fossi un fornitore non accetterei i dati di un cliente senza verificarli in qualche modo.
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Ciao costruzioni.
Per competenza sposto in Leggi sul web.
Ciao
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E' un obbligo di di legge. Si può solo rispettarlo o esporsi alla sanzione (da ? 258 a circa 2000).
Non c'è molto altro da dire.
Ciao.
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Certo, e' obbligatorio. Pero', scusatemi, ma potrebbe accadere effettivamente quanto prospettavo.
E, in caso dovesse accadere... come potrei difendermi?
Grazie
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@costruzioni said:
Certo, e' obbligatorio. Pero', scusatemi, ma potrebbe accadere effettivamente quanto prospettavo.
E, in caso dovesse accadere... come potrei difendermi?
GrazieLa tua ragione sociale risulta anche sullo scontrino che viene battuto "ogni volta" che si perfeziona un'acquisto. Il problema è il medesimo.
Se taluno utilizzasse i Tuoi dati commetterebbe un reato. Sotto il profilo civilistico, invece, l'onere della prova resta sempre a chi dovesse sostenere di aver contratto con te alcun accordo.
OK??
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Ciao Shapur. Innanzitutto ti ringrazio x le risposte.
D'accordissimo per il reato.
Pero' la persona che l'ha effettuato dubito che la si possa intercettare...!
Nella fattispecie: una persona va' in un negozio all'ingrosso e acquista 5.000 euro di prodotti fornendo al negoziante i dati (nome, cognome e p.iva), p.es. miei.
Ora: io porto al commercialista, mensilmente, le mie fatture di acquisto e di vendita, ovviamente ignaro di quanto accaduto.
Supponiamo che, per un qualche motivo, il grossista subisca un accertamento fiscale. Tra le sue varie fatture di vendita ci sara' anche quella mia (per prodotti in realta' mai da me acquistati). Mi bussano alla porta e mi chiedono: <<Cos'e' questa fattura?>> Io che gli rispondo? <<Non ne so' niente?>> E come glielo dimostro, visto che da quella fattura risulta che io sono l'acquirente?Non mi chiamare pessimista... ma al giorno d'oggi e' bene pararsi da eventuali frodi!
PS: mi e' piaciuto l' "ogni volta" tra parentesi...
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Beh, allora può capitare anche a tutte le fatture che generalmente si spediscono via e-mail. L'unico rimedio sarebbe quello di imporre per legge timbro e firma nelle fatture. Il che non sarebbe un'idea balzana.
Comunque presentare fatture false è frode fiscale! In caso di contestazioni penso comunque che si arrivi velocemente alla verità delle cose.
Ciao
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Effettivamente, timbro e firma costituirebbero senz'altro una sicurezza maggiore.
Dubito comunque che si possa facilmente giungere alla verita', specie se il pagamento e' avvenuto cash...
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Ciao...
premetto che sono interessato all'argomento..
è una bella domanda direi... qualcuno con la testa calda potrebbe rubare
i dati..
ma sicuri che è obbligatorio inserire la partita iva nel proprio sito???
il mio consulente mi ha detto che non è obbligatorio..
che dite??
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Come ha giustamente detto Shapur, làobbligo c'e' ed e' dettato da una legge del 2001; pena: sanzione da 258 a 2.065 euro. A tal riguardo, da' uno sguardo a quest'interessantissimo articolo: http://www.infogiur.com/news/fiscale_obbligo_partita_iva_homepage.asp
La mia perplessita' era quella che qualche furbo potesse fare spese dai grossisti sfruttando i dati di altre persone...
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Ciao.
L'ipotesi è del tutto paranoica.
O meglio di attualità perenne: lo stesso invero vale per le mille occasioni quotidiane in cui chiunque può procurarsi i dati fiscali di ciascuno di noi. Si pensi ad esempio che i dati della CCIAA sono pubblici e scaricabili anche da internet attraverso banche dati autorizzate (es. Telemaco).
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Certo Shapur.
E come ci si difende...?
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A questo punto, io stesso fornitore, conoscendo i tuoi dati, visto che sto passando un periodo magro di emetto una fattura per merce che non ti ho venduto...
L'onere della prova spetta al fornitore. Magari ti fa firmare un apposito registro o la fattura in doppia copia...
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L'onere della prova resta appunto a carico di chi vuole affermare il perfezionamento di un rapporto contrattuale. Quest'ultimo però è del tutto indifferente all'esistenza di una fattura nei confronti del preteso debitore e non vede cambiare alcunchè per l'emissione del documento fiscale predetto.
Il rapporto esiste anche se non c'è la fattura, qualora sia veritiero, e non viene ad esistere in presenza di fattura, qualora sia artificiale.
La fattura documenta solamente la regolarizzazione fiscale del rapporto non la sua genesi.
OK??
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Allora, perdonami, ti faccio due esempi:
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il Sig. X, in possesso dei dati (nome, cognome, p.iva) del Sig. Y, va' dal grossista Sig. Z e acquista 10.000 euro di merce presentando i dati del Sig. Y che non sa' nulla di detto acquisto...
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il Sig. X, fornendo i suoi dati reali, va' ad acquistare dal grossista Sig Z. Poi vuol vendere a nero e distrugge la fattura lasciatagli dal grossista Sig. Z; e, in caso di controllo, dice che lui non e' mai andato dal Sig Z e che i dati della fattura di vendita che ha il Sig Z son stati presentati da un presunto Sig. Y.
Sicuramente e' un discorso paranoico il mio, ma e' effettivamente riproducibile.
Dal quel che mi dici "La fattura documenta solamente la regolarizzazione fiscale del rapporto non la sua genesi" deduco, se non ho capito male, che, praticamente, una fattura non costituisce un documento "probatorio".
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La domanda qual è??
In ogni caso preciso che la fattura documenta solo la regolarità fiscale dell'operazione commerciale intercorsa con almeno un soggetto imprenditore.
L'utilizzo di false generalità è un reato perseguito ai sensi della norma codicistica.
Codice penale
CAPO IV
Della falsità personale
**Art. 494 - Sostituzione di persona **
[1] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
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@costruzioni said:
Allora, perdonami, ti faccio due esempi:
- il Sig. X, in possesso dei dati (nome, cognome, p.iva) del Sig. Y, va' dal grossista Sig. Z e acquista 10.000 euro di merce presentando i dati del Sig. Y che non sa' nulla di detto acquisto...
Il grossista Z sporge denuncia e si piange la merce, oltre ad una buona dose di capocciate al muro :x, al fine di imparare a chiedere i documenti.
- il Sig. X, fornendo i suoi dati reali, va' ad acquistare dal grossista Sig Z. Poi vuol vendere a nero e distrugge la fattura lasciatagli dal grossista Sig. Z; e, in caso di controllo, dice che lui non e' mai andato dal Sig Z e che i dati della fattura di vendita che ha il Sig Z son stati presentati da un presunto Sig. Y.
Il Grossista può farsi pagare a mezzo bancario ed il problema (?) è risolto.
Oppure tiene una copia della fattura controfirmata dal cliente, una nota di vendita firmata dal cliente o qualcosa che metta in relazione cliente e merce del fornitore.