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e-book e fisco
Vi sottopongo un po' di casi.
- Uno studente pubblica sul proprio sito web, per venderlo, un suo e-book, opera dell'ingegno, su come pescare la trota meglio di chiunque altro:
- esente da IVA come opera dell'ingegno?
- quale documento fiscale deve emettere, se lo deve emettere?
- Un sito web vende, d'accordo con l'autore, il quale gli ha ceduto i diritti patrimoniali dietro percentuale, il solito e-book sulla pesca della trota:
- deve essere emessa fattura dal venditore?
- si tratta di opera fuori dal campo di applicazione dell'iva?
- che documento deve rilasciare l'autore che percepisce i compensi?
- Un sito web pubblicizza stabilmente l'acquisto dell'e-book che verrà venduto da un altro sito web:
- procacciamento d'affari?
Grazie a chi vorrà rispondere
-
Ho trovato questa risoluzione del Ministero delle Finanze. Non riguardava gli e-book ma l'attività di vendita da parte dello stesso autore e l'A.F. ha ritenuto trattarsi di una attività di vendita. Chiedo agli esperti: cosa ne pensate? Secondo voi è ovvia l'estensione della risposta alla vendita di e-book in internet direttamente da parte dell'autore?
GrazieOggetto:
Istanza di interpello - Articolo 53 e seguenti del DPR n. 917 del
1986 e articolo 74, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 -
Attivita' di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte
dell'autore Sintesi:
La risoluzione, rispondendo ad un'istanza d'interpello, precisa che la
vendita diretta, da parte dello stesso autore, di opere letterarie al
rivenditore e' produttiva di reddito d'impresa e, come tale, soggetta alle
disposizioni previste dagli articoli 55 e seguenti del TU 917/1986 e il
regime speciale IVA monofase di cui all'art. 74, comma I, lett. c) del DPR
633/1972.Testo:
Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi
interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale in sede
di risposta all'interpello di seguito riportato.QUESITO
Con interpello pervenuto il ......., la S.V. rappresenta di aver iniziato,
il 3 ottobre 2002 , attivita' di creazioni nel campo letterario e di aver
deciso di procedere alla vendita diretta della propria opera presso le
librerie, previa registrazione della stessa nel registro pubblico delle
opere protette. Per far questo, intende provvedere alla stampa del libro
presso una tipografia di fiducia ed alla spedizione diretta alle librerie,
previamente contattate.
Tanto premesso, chiede di conoscere : a) se l'attivita' di vendita diretta
del libro possa configurarsi come una diversa ed ulteriore attivita',
produttiva di reddito ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto del
pr presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversa
dall'attivita' principale rappresentata dalla realizzazione dell'opera,
produttiva di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 2,
lettera b) dello stesso decreto, ovvero se l'attivita' posta in essere possa
considerarsi unica ed unitaria, fiscalmente produttiva di reddito di lavoro
autonomo, considerando l'attivita' di vendita come appendice necessaria per
tramutare in termini economici l'opera intellettuale. In quest'ultimo caso,
chiede se sia possibile determinare il reddito in maniera analitica,
prescindendo dalla deduzione forfettaria del 25 per cento prevista
dall'articolo 54, comma 8, del citato decreto; b)in caso di attivita'
unitaria rientrante nel campo di applicazione del reddito di lavoro
autonomo, se sia possibile usufruire, ai fini IVA del regime monofase di cui
all'articolo 74, comma 1, lerra c) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La S.V. ritiene che, poiche' da un punto di vista oggettivo c'e' piena
coincidenza tra il frutto dell'opera intellettuale e il bene venduto,
l'attivita' posta in essere possa essere considerata unica ed inscindibile,
riconducibile fiscalmente all'attivita' produttiva reddito di lavoro
autonomo, essendo preminente e fondamentale lo sforzo intellettuale della
produzione dell'opera, mentre la vendita del libro ne rappresenta l'ovvia
utilizzazione economica.
A tal proposito rileva che, per le operazioni di stampa e di vendita, non
viene posta in essere una particolare ed articolata organizzazione di beni e
servizi che possa ricondurre al concetto di impresa commerciale di cui
all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in quanto il tutto avviene attraverso una visita di
presentazione presso le librerie. Rileva, anche, che, ai sensi dell'articolo
12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore ha il diritto esclusivo di
pubblicare e di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e che
l'articolo 53, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, considera redditi di lavoro autonomo "i redditi
derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore". Infine, la
S.V. ritiene che la forfetizzazione del reddito abbia natura obbligatoria,
in quanto non sono previste deroghe a tale principio e, pertanto, non
possono essere portati in deduzione i costi, regolarmente documentati da
fatture, annotati sul registro IVA ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre, sarebbe
applicabile il regime IVA monofase di cui all'articolo 74 della citata legge
IVA in quanto sussisterebbero congiuntamente i requisiti soggettivi ed
oggettivi.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione Regionale osserva che l'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che "sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e
professioni", compresi "i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno se non sono
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".
Il successivo articolo 55 stabilisce che "sono redditi d'impresa quelli che
derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese
commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, delle attivita' indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e
delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32
che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma
d'impresa".
Contrariamente a quanto riferito nel caso specifico, l'attivita' di vendita,
"appendice necessaria per tramutare in termini economici l'opera
intellettuale", non viene abitualmente svolta dall'autore, ma da un editore
nell'esercizio di attivita' d'impresa.
Per quanto sopra, la complessiva attivita' che comprende l'edizione e la
successiva rivendita del libro, svolta in via abituale dalla S.V., dara'
luogo a reddito d'impresa.
Lo sfruttamento economico, infatti, avviene in maniera immediata e diretta,
tramite un'iniziativa economica di tipo editoriale-commerciale, generando,
in capo alla S.V., la soggettivita' passiva ai fini I.V.A. e i proventi
percepiti non possono che essere classificati come ricavi e, quindi, ai fini
delle imposte dirette concorrono a formare reddito d'impresa.
Per quanto riguarda l'IVA, l'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che "l'imposta e' dovuta per
il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute".
La circolare 24 dicembre 1997, n. 328, precisa che "per editore deve
intendersi, in linea generale, l'operatore che intraprende l'iniziativa
economica editoriale; pertanto, in assenza di uno specifico contratto di
editoria, si considera obbligato all'assolvimento dell'imposta l'operatore
che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il
successivo sfruttamento economico della stessa".
Il regime monofase di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 74 della
legge IVA puo' essere applicato a chiunque eserciti l'attivita' di editore,
cosi' come individuato nel paragrafo precedente, e, pertanto, anche alla
S.V. che, nella fattispecie, e' tenuta alla corresponsione dell'IVA.
La S.V., pertanto, in quanto editore di se' stessa in questa particolare
circostanza, dovra' corrispondere l'I.V.A. ai sensi dell'articolo 74, comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
E' opportuno ribadire, infine, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
regolamento di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, la
risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante
e limitatamente al caso concreto prospettato.
Tanto si notifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, e degli articoli 4 e 5 del relativo regolamento di cui
al decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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Ciao e benvenuto,
purtroppo trattasi di argomenti su cui insiste una estrema confusione normativa che varrebbe la pena approfondire, ma purtroppo questo approfondimento al momento non ho la possibilità di farlo.
Posso solo segnalare che un e-book, seppur sostanzialmente assimilabile al libro tradizionale, non si sostanzia materialmente, prestandosi semmai al solo download quale modalità primaria di fruizione e dunque configura, ai sensi dell'attuale normativa sul commercio elettronico, un servizio e non certo una cessione di bene.
Sarà poi da ulteriormente valutare quale sia l'interrelazione a livello fiscale tra questa fattispecie e la più ampia categoria dei redditi da sfruttamento dei diritti d'autore.
Se, il lavoro lo permetterà, forse a settembre ho in programma l'analisi più approfondita del caso (per una collaborazione professionale).
Paolo