• Bannato User Newbie

    Inoltre Volvo Chiedere....si Può Rilasciare Ai Privati Che Acquistano Una Ricevuta Come Quelle Dei Ristoranti Al Posto Della Fattura? Altrimenti Mi Tocca Chiedere Ogni Volta Il Codice Fiscale Anche A Una Persona Che Acquista Una Spina Da 30 Centesimi 😞
    Il Codice Scelto Per L'attività è Il Seguente:
    52614-commercio Al Dettaglio Di Prodotti Non Alimentari Effettuato Via Internet


  • Super User

    Ciao,

    nel senso che il commercio elettronico presuppone una comunicazione al comune dove si dichiarano i siti utilizzati per il commercio medesimo. Anche all'agenzia delle entrate il medesimo adempimento.

    L'e-commerce è assimilato alle vendite per corrispondenza e, per una serie di eccezioni alle norme, non serve rilasciare nè fatture, nè ricevute, nè
    scontrini.

    Solo se il cliente ne fa espressa richiesta all'atto dell'acquisto sarà rilasciata fattura.

    Paolo


  • Bannato User Newbie

    quindi io che ho per ora dichiarato solo il sito personale su quel portale non posso vendere anche su ebay?? Molti dicono che lo fanno e portano in detrazione anche le fatture di ebay, pur non avendo dichiarato ebay all'apertura della partita iva, nel senso che ebay diventa un servizio in più per la ditta .... che confusione 😛
    Ma se non rilascio nulla dove registro le vendite?
    Grazie 🙂


  • Bannato User Newbie

    e la lista clienti e fornitori?
    arigrazie


  • Bannato User Newbie

    ho trovato questo articolo inerente al commercio elettronico indiretto, cioè quel commercio dove l'ordine e pagamento avviene per via telematica e la consegna in modo tradizionale....ad esempio le poste:

    Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi.
    In sostanza, la configurabilità dell’e-commerce come vendita per corrispondenza – e quindi il suo inquadramento nell’area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell’ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell’acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere.
    Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto[1] ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza.
    Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni[2].
    In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi.
    La mancanza di un obbligo all’emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura.
    Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell’ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.

    Problematica operativa relativa all’eventuale rettifica dei corrispettivi.
    La cennata soluzione dell’esonero dall’emissione della fattura è senza dubbio un’importante semplificazione negli adempimenti amministrativi connessi con la vendita al pubblico di merci via Internet. Essa presenta tuttavia anche delle controindicazioni con particolare riguardo alla gestione IVA dell’eventuale recesso esercitato dal consumatore entro i termini previsti dal D.Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
    Infatti, ai contratti stipulati con strumenti informatici o telematici si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 50/92[3], di attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
    Il D.Lgs n. 50/92 ha introdotto il principio base del diritto di recesso per il consumatore[4] quando il contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e, quindi, senza che il consumatore stesso abbia potuto avere il giusto tempo per ponderare la decisione.
    È importante notare che l’art. 9, comma 1, di detto D.Lgs., trattando delle altre forme speciali di vendita (offerta televisiva o altri mezzi audiovisivi), estende la portata della tutela anche ai “contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici".
    In considerazione del disposto dell’art.6 del citato D.Lgs.50, il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare all'operatore commerciale - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine o dalla data di ricevimento della merce, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine.
    In tale contesto negoziale, l'utilizzo del registro dei corrispettivi impedisce all'operatore di procedere alla variazione in diminuzione delle operazioni effettuate in dipendenza del «ripensamento» del cliente entro il termine concesso dalla legge.
    Stante, infatti, quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria[5], i contratti conclusisi ai sensi del citato D.Lgs. 50/92 debbono intendersi perfezionati all'atto della spedizione del bene, a nulla rilevando la successiva restituzione del bene stesso da parte del cliente. Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, <<il diritto di recesso, come è noto, ha effetti risolutivi e presuppone un contratto concluso … da cui appunto recedere>>.
    Sotto il profilo dell’applicazione dell’IVA, quindi, la vendita è già perfezionata anche se il cliente ha esercitato il diritto di recesso ad esso spettante.
    L’operatore Internet ha dunque titolo per recuperare il debito erariale per l’IVA – tramite nota di variazione ai sensi dell’art.26, comma 2, del DPR n.633/72 - soltanto se esso, per la singola operazione da rettificare, ha optato in modo facoltativo per l’emissione della fattura (ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72) in luogo dell’annotazione sul registro dei corrispettivi.
    Se, invece, l'operazione non è stata fatturata, la rettifica non può influenzare l'imposta già definitivamente acquisita nel momento di registrazione del corrispettivo.


  • Bannato User Newbie

    Per quanto riguarda il "cosa rilasciare" io non voglio vendere senza rilasciare niente ma vorrei adoperare questo sistema misto.....dimmi se lo posso fare....
    Allora, io emetterei la fattura a chi me la richiede e quindi mi farei dare il codice fiscale etc, come da legge... e emetterei invece una ricevuta fiscale a chi nn richiede la fattura registrando i prodotti che vendo nel registro dei corrispettivi.....posso fare questo sistema misto?
    .....Perchè dico di voler usare il sistema misto....perchè è logico che se io vendo un trapano, un negoziante (che vuole rivenderlo) o un muratore avrà tutto l'interesse a chiedermi la fattura dandomi la loro partita iva, ma al privato che vuole usarlo per il fai da te famigliare sarebbe meno scocciante se non gli chiedo il C.F e gli rilascio semplicemente la ricevuta fiscale...
    Grazie image


  • User

    Grazie Paolo e lucustech dei chiarimenti che questa discussione mi sta fornendo. Non sapevo che non ci fosse l'obbligo della fattura o della ricevuta fiscale per la venmdita on line, anzi sapevo il contrario. Questo è molto rassicurante per me, non perché io non voglia rilasciare documentazione fiscale agli acquirenti (lo faccio sempre con il doppio sistema, alle ditte rilascio fattura e ai privati ricevuta fiscale), ma perché significa che anche gli acquisti che io faccio online per rifornirmi non necessitano di documentazione.
    Mi riferisco alla discussione sulla intermnediazione. Non devo preoccuparmi più di tanto se le regole sono queste, basta il carico e scarico dei venduti sul registro. Ciao


  • User Newbie

    volevo chiedere a paolo, per quanto riguarda le eventuali fatture, io ho già un'attività all'ingrosso e volevo intraprendere solo on-line vendita al dettaglio, per quando riguarda la contabilità posso continuare fatturando con stessa num o necessita doppia contabilità?

    grazie fabio


  • Super User

    Se vuoi puoi continuare con la medesima numerazione (sempre di vendite della tua attività Iva si tratta), ma è altamente consigliato (anche ad altri fini fiscali come ad es. studi settore) tenere distinte serie di numerazione.

    Paolo


  • User Newbie

    Quindi praticamente posso, con una sola contabilità avere una numerazione distinta per l'e-commerce, esempio fatture per vendita normale num 133/07 e per le vendite on-line 1E/07 ( 2E/07 , 3E/07 e così via ), in questo modo fiscalmente sarebbe corretto?

    Grazie mille Paolo per la pazienza e disponibilità
    Fabio


  • User

    Quindi se acquisto online per rifornirmi ho l'obbligo di chiedere la fattura, non basta che io carichi la merce in contabilità? Scusate ma siamo agli inizi e quindi ancora molto sprovveduti, spero questo primo anno sia di assestamento poi entreremo a regime


  • Super User

    @feelfade said:

    Quindi praticamente posso, con una sola contabilità avere una numerazione distinta per l'e-commerce, esempio fatture per vendita normale num 133/07 e per le vendite on-line 1E/07 ( 2E/07 , 3E/07 e così via ), in questo modo fiscalmente sarebbe corretto?

    Grazie mille Paolo per la pazienza e disponibilità
    Fabio

    Certo, esattamente.

    Sulla prima pagina del registro iva indicherai e spiegherai le due distinte serie di numerazione delle fatture emesse.

    C'è chi addirittura istituisce due (o più) libri delle fatture emesse (registri c.d. sezionali), dove riportare le due distinte serie, per poi riepilogarle in un ulteriore "registro riepilogativo".

    Paolo


  • Super User

    @roxelo said:

    Quindi se acquisto online per rifornirmi ho l'obbligo di chiedere la fattura, non basta che io carichi la merce in contabilità? Scusate ma siamo agli inizi e quindi ancora molto sprovveduti, spero questo primo anno sia di assestamento poi entreremo a regime

    Tutte le tue transazioni in acquisto dovranno essere giustificate da fattura a voi intestata. Ma suggerisco un ripasso con il Vs. commercialista che Vi elenchi i vari casi possibili...... sul forum è diffice rispondere con precisione a questa cosa.

    Paolo


  • User Newbie

    ho letto alcunin argomenti.. vorrei sottoporre il mio caso..che sarà simile ad altri..
    apro un negozio elettronico..partita iva ok..fatta..
    modello com6bis nel punto in cui devo indicare: "ubicazione deposito merci utilizzato" cosa segno se terrò tutto in una singola stanza di casa dei miei genitori? terrò solo poca scorta e quindi non mi serve maggior spazio.
    Ci risiedo ma la casa è intestata ai miei.
    Segno di Terzi?