• User Newbie

    Foro di competenza: ????

    Ciao a tutti!
    Ho una domanda da fare circa il dlgs 22 maggio 1999 n. 185, per la precisione la questione 'foro di competenza' (art, 14, dove si specifica che "Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato").
    Sembra però che ognuno faccia a modo suo... Mi spiego meglio con un esempio:
    ? Yoox
    "8. Legge applicabile e soluzione delle controversie?Queste Condizioni Generali d'Uso sono regolate dalla legge italiana.
    Nel caso di controversie nascenti dalle Condizioni Generali d'Uso tra YOOX e ciascuno dei suoi utenti finali, YOOX garantisce, sin d?ora, la piena adesione e accettazione del servizio di conciliazione RisolviOnline".
    Un altro (Bottega Verde) non riporta alcun riferimento al 'foro di competenza' e alla soluzione di eventuali controversie (ma forse ho cercato male io...).
    Inoltre, altri riportano questa dicitura: "Il contratto di vendita tra il Cliente e XYYY (la società) s'intende concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione di controversie civili e penali derivanti dalla conclusione del presente contratto di vendita a distanza, se il Cliente è un consumatore, la competenza territoriale è quella del foro di riferimento del suo comune di residenza; in tutti gli altri casi, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di XXX". Cosa si intende per 'tutti gli altri casi'?

    Infine, poniamo il caso che io stia facendo vendita b2b: in questo caso, qual è la normativa di riferimento per la vendita a distanza e, di conseguenza, il foro di competenza?
    Grazie per tutti i chiarimenti che potrete darmi.:ciauz:


  • User Newbie

    ... nessuno?...
    😞


  • User

    Sembra che le stesse frasi siano riprese un po' su tutti i siti.
    Io le interpreto come una facilitazione data dalla legge al consumatore privato, che può quindi rivolgersi al suo foro locale in caso di controversie. Negli altri casi (b2b, ovvero acquirente con partita iva), il foro può essere deciso dal titolare del sito.
    Ma è una mia interpretazione...


  • Super User

    Sembra anche a me, ma non me ne intendo essendo questione meramente legale lascio agli avvocati.

    Paolo


  • User Attivo

    Ti premetto che non sono un legale, per cui controlla con un professionista.

    La regola generale afferma che la competenza territoriale è differente nel caso che sia un consumatore o una azienda.

    Nel caso del consumatore questo, essendo un soggetto più debole rispetto ad una azienda, gode del vantaggio di poter scegliere come foro di competenza il proprio (cioè dove risiede abitualmente)

    In alternativo, può sempre scegliere quello dell'azienda (convenuto) o quello del posto in cui è stato sottoscritto il contratto (cioè dove è sorta l'obbligazione).

    Nel caso di aziende o professionisti questi vantaggi vengono a mancare per cui restano come competenti solo il foro del convenuto o quello in cui è sorta l'obbligazione.

    Un valido avvocato potrà aiutarti a chiarire meglio questi aspetti, soprattutto per le immancabili eccezioni legali che ci possono essere.

    :ciauz: